CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 42273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento della Corte di appello di Napoli che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo del terreno sito in Castelvolturno (CE), intestato alla ricorrente ma ritenuto fittiziamente intestato alla medesima, in quanto convivente e compagna di [OSCURATO:PERSONA], già condannato (con sentenza non definitiva) nel medesimo procedimento penale per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Iadonisi, lamentando violazione di legge e assenza di motivazione, in relazione alla omessa citazione, nel procedimento di cognizione, della Iadonisi quale terzo interessato, come prescritto dall'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale ha ritenuto erroneamente di trovarsi di fronte ad una richiesta di rivalutazione della statuizione relativa alla confisca contenuta nella sentenza di primo grado, mentre la richiesta aveva ad oggetto la revoca del sequestro preventivo per la menzionata violazione di legge. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 2. Occorre richiamare l'insegnamento secondo cui, in tema di confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, l'eventuale mancata citazione, nel giudizio di cognizione, del terzo interessato al provvedimento ablatorio, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, dísp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, considerato che il sistema di garanzie, previsto dall'art. 178 cod. proc. pen., è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi, ove non citato (cfr. Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021). Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nessuna revoca del sequestro preventivo appare giustificabile in virtù della predetta irregolarità, che peraltro non assume alcuna rilevanza rispetto al provvedimento di sequestro in sé, attenendo semmai a quello che attiene alla confisca del bene. Sotto questo profilo, la censura di violazione di legge avanzata dalla ricorrente, oltre che priva di pregio, è anche estranea all'oggetto del contendere, nel caso individuabile - come precisato dalla stessa ricorrente - nel sequestro e non nel provvedimento di confisca. 3. Per il resto, il Tribunale, sul piano cautelare, ha fornito adeguata risposta all'appello proposto, avendo osservato che la ricorrente non aveva rappresentato elementi di novità rispetto a quanto già valutato in sede di riesame del sequestro, essendosi formato il c.d. giudicato cautelare a seguito della pronuncìa della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso difensivo in punto di dissequestro del bene immobile di (formale) proprietà della ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il