CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19624/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Venezia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere ex art. 299 cod. proc. pen. Attardi era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione in ordine al reato di cessione e detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. La misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con quella della custodia cautelare in carcere, dopo che Attardi era risultato assente al proprio domicilio in occasione dei controlli di polizia effettuati in data 9.10.2021 alle ore 4.09 e in data 20.10.2021 alle ore 4.00 nel corso dei quali era stato ripetutamente suonato il campanello ed era stato fatto squillare, senza esito, anche il telefono fisso di casa. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame, nel respingere l'appello, avrebbe erroneamente concluso che l'indagato fosse assente al momento dei controlli e non avrebbe adeguatamente valutato il certificato medico prodotto;attestante lo stato di ipoacusia ie le dichiarazioni del padre di Attardi, assunte in sede di indagini difensive, con cui lo stesso aveva affermato di essere a conoscenza dei problemi di udito del figlio. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è manifestamente infondato.2. Il Tribunale, nel replicare alle doglianze dell'Attardi secondo le quali egli non aveva sentito suonare in quanto affetto da ipoacusia ed in quanto il campanello dell'abitazione era mat,funzionante ed era dotato, così come il telefono fisso, di suoneria bassa, ha osservato come le modalità seguite nella effettuazione dei controlli imponessero di concludere che l'indagato era assente dal domicilio. Gli agenti, infatti, nelle date su indicate avevano suonato al citofono ed al telefono ripetutamente etl, in occasione del controllo del giorno 20 ottobre;addirittura per dieci minuti consecutivi, onde era irrealistico ipotizzare che Attardi non avesse udito gli squilli perché addormentato. Il Tribunale, inoltre, ha rilevato che gli eventuali dedotti malfunzionamenti del campanello e del telefono deporrebbero per la inadeguatezza del domicilio quale luogo di restrizione ed ha, infine, ritenuto non probante la certificazione sanitaria prodotta attestante la ipoacusia. 3. Si premette che, secondo il condiviso orientamento della Corte di legittimità, il detenuto agli arresti domiciliari deve porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli strumenti che gli consentono di effettuare i controlli di polizia giudiziaria, come il campanello ed il citofono dell'abitazione in cui è ristretto, siano sempre efficienti, essendo la sua posizione equiparata a quello, di chi si trova ristretto in carcere, con la conseguenza che è ragionevole desumere la prova della trasgressione della misura da parte di chi non si rende contattabile mediante l'uso di tali apparecchi (sez. 6 n. 19259 del 27/3/2014, Dolce, Rv 260938) La decisine del Tribunale appare, in ogni caso, immune da censure. Non può essere messo in discussione in questa sede l'apprezzamento svolto in punto di fatto dai giudici di merito che hanno motivatamente tratto, sulla base di pacifica regola di esperienza e con argomenti privi di vizi logici, la prova dell'assenza dal luogo ove il ricorrente era sottoposto agli arresti domiciliari dalla circostanza che le forze dell'ordine incaricate del controllo presso la sua abitazione in due diverse occasioni avevano ripetutamente suonato il campanello di casa ed avevano fatto squillare il telefono fisso senza ottenere una risposta. Il Tribunale ha esaminato puntualmente le tesi difensive e le ha ritenute, con congrue ed esaustive argomentazioni, destituite di fondamento, rilevando, per un verso, che a fronte delle modalità dei controlli e tenuto conto del silenzio proprio dell'orario notturno Attardi non poteva non aver udito gli squilli e, per altro verso, che il certificato medico attestante la ipoacusia era scarsamente dimostrativo, in quanto rilasciato in data successiva all'aggravamento della misura, fondato su un esame risalente nel tempo (addirittura al giugno 2018) e sulle dichiarazioni dello stesso paziente e soprattutto privo di indicazioni di sorta in merito al grado di deficit. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens