CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/08/2023 del TRIBUNALE di NOVARA(-datò giviso alle atf udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara del 25 agosto 2023, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei fatti; si contesta la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, per l'uso personale dello stupefacente. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché è contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Per altro, nella sentenza vi è una specifica motivazione sulla destinazione a terzi della sostanza stupefacente, non esaminata dal ricorso. Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile; l'inammissibilità va dichiarata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i