CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24545/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità dei restanti ricorsi; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna disposta dal Tribunale della stessa città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla corruzione ed al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di corruzione per l'esercizio della funzione (capi A e C dell'imputazione), nonché del solo [OSCURATO:PERSONA] per favoreggiamento dell'illegale permanenza di clandestini nel territorio italiano (capo B). Per il solo [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, in accoglimento dell'accordo delle parti sulla rinuncia agli ulteriori motivi d'impugnazione, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.. In estrema sintesi, secondo la conforme ricostruzione delle sentenze di merito, presso l'ufficio immigrazione della Questura di Napoli, operavano alcuni poliziotti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], che, sistematicamente, dietro compenso, garantivano la favorevole e celere definizione delle pratiche segnalate loro da tale [OSCURATO:PERSONA], ex-ispettore di polizia, che, a sua volta, e sempre previa remunerazione, si prestava a svolgere tale attività in favore di privati operanti nel settore, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione degli artt. 266 e 270, cod. proc. pen., deducendo l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, in quanto i reati dei quali è stato ritenuto colpevole non consentono l'arresto obbligatorio in flagranza e non sono legati da connessione qualificata con quelli in relazione ai quali le intercettazioni sono state autorizzate (art. 270-sexies e 648-bis, cod. pen., ipotizzati a carico di tal Medana). La Corte d'appello ha convenuto sull'inesistenza di connessione tra quei reati, ma ha respinto la relativa doglianza difensiva, rilevando: che il reato di cui al capo B), originariamente rubricato come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, rientra tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; che tale reato è stato contestato anche al [OSCURATO:PERSONA], oltre che ad altre persone, a nulla rilevando che egli sia stato poi assolto dalla relativa imputazione, poiché ciò riguarda il merito dell'accuse e non la serietà dell'ipotesi investigativa; che, per l'accertamento di tale reato, le intercettazioni si presentavano e sono risultate indispensabili, costituendo il nucleo essenziale del compendio probatorio. Replica la difesa ricorrente che la relativa imputazione è stata elevata al [OSCURATO:PERSONA] senza alcun fondamento, poiché il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto insussistenti gravi indizi di colpevoiezza, respingendo la richiesta di applicazione di misura cautelare, e la stessa sentenza di primo grado ha affermato come, sin dalla fase delle indagini, non emergesse alcun contributo concreto da costui reso alla realizzazione di tale reato. 2.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione per il capo relativo alla ritenuta colpevolezza per il delitto associativo.La sentenza avrebbe trascurato le dichiarazioni dello stesso imputato, secondo cui i suoi rapporti con Spinosa erano totalmente gratuiti, come confermerebbe un loro colloquio intercettato, nel quale il primo affermava di non sapere come potersi disobbligare per l'ausilio ricevuto. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe avuto contatti con nessun altro degli ipotizzati associati ed anche quelli con Spinosa sarebbero stati occasionali; né, infine, a differenza degli altri, egli utilizzava utenze telefoniche dedicate ed intestate a terzi. 2.3. Vizi di motivazione vengono dedotti, con il terzo motivo, pure per il capo riguardante la condanna per i singoli episodi corruttivi. Il ricorso ribadisce il carattere gratuito e di pura cortesia della collaborazione prestata a [OSCURATO:PERSONA] da Spinosa, attestato dalle loro chat telefoniche: non solo quella, già ricordata, in cui il primo manifesta il proposito di disobbligarsi, ma anche quella in cui Spinosa si lamenta dell'eccessivo numero di richieste formulategli dall'altro (incomprensibilmente, deve ritenersi, se le stesse fossero state remunerate), oppure quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] gli chiede di potergli semplicemente «mandare un quesito». Inoltre, il ricorrente lamenta che la sentenza abbia trascurato la circostanza per cui il coimputato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della sua ampia confessione, non lo abbia neppure menzionato. 2.4. Con il quarto motivo, sempre sul presupposto di un rapporto instaurato esclusivamente con Spinosa e senza alcuna collaborazione né contatto con altri ipotetici partecipanti al sodalizio, si lamentano vizi di motivazione in relazione all'omessa qualificazione dei fatti come concorso in corruzione continuata anziché come associazione per delinquere. 2.5. La quinta doglianza deduce il medesimo vizio in punto di omessa riqualificazione dei fatti di corruzione come ipotesi d'induzione indebita, ex art. 319-quater, cod. pen.. Osserva il ricorrente che Spinosa agiva con atteggiamenti prevaricatori, ponendosi come interlocutore esclusivo dei pubblici ufficiali infedeli, sfruttando a proprio vantaggio la carenza di personale presso quell'ufficio ed il conseguente ritardo nell'evasione delle pratiche. 2.6. L'ultimo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, lamentandosi anche su questo punto vizi di motivazione e violazione di legge, in quanto la sentenza avrebbe omesso di considerare l'incensuratezza dell'imputato, lo svolgimento, da parte sua, di regolare attività lavorativa e la condotta processuale collaborativa, mentre avrebbe illegittimamente valorizzato il fatto che egli abbia negato gli addebiti, tuttavia esercitando in tal modo un suo diritto.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge penale e processuale con riferimento all'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi A) e C), ovvero l'associazione e gli episodi corruttivi. Egli sostiene: a) di essere stato inconsapevole dell'esistenza dell'organizzazione illecita di cui faceva parte il coimputato [OSCURATO:PERSONA], con il quale si è limitato a collaborare in un'agenzia di disbrigo pratiche, occupandosi dei permessi di soggiorno; b) che le intercettazioni non sono prove ma soltanto mezzi di ricerca della prova; c) che le dichiarazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste prive di riscontro nei suoi confronti; d) che ha avuto contatti solo con quest'ultimo e non con altri; e) che ha agito solo per lucro personale, senza partecipare ai profitti dell'attività criminosa. 4. [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 597, comma 3, e 599-bis, cod. proc. pen., in quanto, nella pena concordata tra le parti e ratificata dalla Corte di appello, con la rinuncia agli ulteriori motivi d'impugnazione, non è contenuta alcuna riduzione per le circostanze attenuanti generiche, invece riconosciute in primo grado. Dal che deriverebbe la violazione del divieto di reformatio in peius, indipendentemente dal fatto che, per effetto del riconoscimento di una diversa circostanza attenuante (art. 323-bis, cod. pen.), la pena applicata sia inferiore a quella inflitta dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dev'essere rigettato. 1.1. Il primo motivo, relativo all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, non è fondato. Per giurisprudenza di legittimità consolidata, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto ed il giudizio di colpevolezza venga conseguentemente emesso per una fattispecie di reato per cui non sarebbe stato possibile autorizzare dette operazioni (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Cusumano, Rv. 280981; Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione; Sez. 6, n. 36420 del 19/01/2021, Mazzone, Rv. 281989; Sez. 1, n. 24163 del 19/05/2010, Satta, Rv. 247943; Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009, Bassi, Rv. 245699). Questo è possibile, però, purché, nel momento genetico dell'intercettazione - ed in quello delle eventuali proroghe - sussistano i presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, i gravi indizi di reato.La qualificazione giuridica del fatto, cioè, pur ovviamente provvisoria in quella fase, deve comunque risultare ancorata a sufficienti, sicuri ed oggettivi elementi indiziari, sebbene non tali da assurgere ai gravi indizi di colpevolezza, rilevanti nella materia cautelare ma non richiesti dalla disciplina delle intercettazioni. Quella devoluta al giudice investito della relativa richiesta è, dunque, una verifica statica, che, considerando la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti e la loro possibile modificazione, può subire mutamenti, soprattutto in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, per ragioni fisiologiche, poiché legate alla naturale evoluzione del procedimento; ma, al momento in cui la attività d'intercettazione sono autorizzate, essa presuppone la corrispondenza tra l'ipotesi d'accusa e le emergenze investigative relative al fatto storico oggetto della provvisoria imputazione. In questa cornice di legittimità, si colloca senza forzature la vicenda processuale in rassegna. Le intercettazioni, disposte per reati differenti e non connessi, sono state utilizzate nel presente procedimento per la prova di condotte sussumibili, secondo l'imputazione, nel delitto di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, ed in relazione al quale, pertanto, non opera il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen.. Ai fini dell'accertamento delle relative condotte, i risultati di tale attività investigativa si presentavano indispensabili in prospettiva del processo, e tali sono poi risultati anche all'esito del medesimo, costituendo il principale dato probatorio disponibile. L'indispensabilità dev'essere valutata in relazione al reato e non, in caso di concorso di più persone nello stesso, alla posizione di ciascun singolo: talché è irrilevante che uno o più imputati (com'è avvenuto nel caso del [OSCURATO:PERSONA]) vengano successivamente assolti per non aver commesso il fatto. Infine, quell'ipotesi d'accusa - in relazione alla quale è stata effettuata l'attività d'intercettazione, da cui hanno poi tratto scaturigine le contestazioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, pur se per fattispecie di reato diverse - si presentava indubbiamente seria e sufficientemente consistente al momento dell'autorizzazione dell'attività captativa: basti rilevare che alcuni dei suoi coindagati sono stati per quel reato attinti da misura cautelare personale e solo con la sentenza di primo grado la contestazione è stata derubricata. 1.2. I restanti motivi presentano tutti i medesimi limiti, che ne determinano l'inammissibilità. Attraverso di essi, infatti, sia là dove contesta la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla Corte d'appello, sia allorché propone una diversa qualificazione giuridica dei fatti, il ricorso si limita sostanzialmente a riproporre i motivi d'appello, chiedendo anche il giudice di legittimità una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Peraltro, il comune denominatore di tali doglianze è rappresentato da una prospettazione dei rapporti tra il ricorrente e Spinosa in termini di collaborazione gratuita ed occasionale, che è però frontalmente smentita dalle plurime e dettagliate emergenze probatorie riportate in sentenza (in particolare, pagg. 18 s.), con le quali il ricorso elude il confronto, risultando, perciò, anche aspecifico. Tanto dicasi, infine, anche per la doglianza riguardante il trattamento sanzionatorio, avendo il giudice d'appello valutato gli elementi addotti dal ricorrente ed avendoli ritenuti recessivi rispetto ad altri, con giudizio non sindacabile in questa sede, nella quale il controllo deve limitarsi alla non manifesta irragionevolezza della valutazione. E tale non è, in particolare, quella che valorizzi, unitamente ad altri elementi, anche l'atteggiamento difensivo di totale chiusura dell'imputato, pur a fronte di emergenze probatorie inequivoche, in quanto, se l'esercizio del diritto di difesa rende non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per l'assoluta genericità delle doglianze. L'affermazione per cui egli sarebbe stato inconsapevole dell'esistenza dell'organizzazione si risolve in una mera asserzione, che oblitera completamente gli elementi di prova indicati in sentenza a sostegno del giudizio di colpevolezza (pagg. 23 s.). Altrettanto dicasi per l'addotta assenza di riscontri alle accuse mosse nei suoi confronti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. L'assunto, poi, secondo il quale le intercettazioni non rappresentano prove ma mezzi di ricerca della prova costituisce un mero artificio lessicale, che tradisce una confusione concettuale tra mezzo e risultato di prova. Irrilevante, infine, è l'allegazione per cui egli avrebbe agito solo per scopo di lucro personale, perché anch'essa confonde il movente della condotta delittuosa con la deliberazione di realizzare la stessa, nella consapevolezza dei relativi presupposti di fatto. 3. E' inammissibile, infine, anche l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].Con il ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., non possono dedursi vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Non rientra, dunque, in tali ipotesi, la pena che sia stata liberamente:, stabilita dalle parti su base negoziale, quand'anche con la diversa determinazione di alcuni passaggi intermedi. L'accordo sulla pena, infatti, con la connessa rinuncia alle censure sul punto da parte dell'imputato, travolge le relative statuizioni del primo giudice. 4. A norma dell'art. 616, cod. proc. pen., tutti i ricorrenti debbono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti, inoltre, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità dei rispettivi ricorsi ;vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando !a manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ognuno. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna ai pagamento oe!ie spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]