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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 45716/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/3/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunziata con rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato ad oggetto alcune bottiglie di vino.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla Tonon e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]Acqua nel corso della perquisizione cui sono stati sottoposti.

Erroneamente, infatti, i giudici del merito le avrebbero ritenute utilizzabili, posto che dal loro tenore emergerebbe come non si sia trattato di dichiarazioni spontanee rese dagli imputati, come invece richiesto dal comma 7 dell'art. 350 c.p.p., bensì delle risposte fornite dai medesimi a domande postegli dagli operanti.

Con il secondo motivo viene denunziata l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p.

Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato l'immobile teatro del furto quale luogo di privata dimora nonostante lo stesso fosse liberamente accessibile dalla strada in quanto privo di recinzione, ma, soprattutto, nonostante l'utilizzazione solo occasionale del sito da parte del titolare.

Con il terzo motivo vengono infine dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato contestato difettando la dimostrazione del nesso finalistico tra l'introduzione dell'imputata nell'immobile e la sottrazione delle bottiglie di vino.

3. Il 2 novembre 2022 il difensore dell'imputata ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Generica e meramente congetturale è la deduzione della non spontaneità delle dichiarazioni rese dalla Tonon e dal coimputato agli operanti.

Il ricorso, infatti, si limita all'estrapolazione di singoli stralci delle medesime, senza riportarle nella loro integralità, non consentendo così di valutare l'effettiva consistenza dell'eccezione formulata, mentre dal tenore dei brani estratti, contrariamente a quanto sostenuto, non si desume in maniera inevitabile che gli imputati abbiano risposto a specifiche domande poste dagli stessi operanti, come invece ipotizzato dalla ricorrente.

In proposito va allora ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328).3.

Parimenti generico è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha evidenziato come dalle risultanze processuali emerga che l'immobile teatro del fatto era arredato con mobilia e collegato alla rete elettrica e dunque adibito allo svolgimento anche della vita privata delle persone.

Con tale apparato argomentativo la ricorrente non si è invero compiutamente confrontato, limitandosi a contestare che i giudici del merito avrebbero solo presunto la presenza di acqua corrente e ad ipotizzare in maniera apodittica che gli elettrodomestici rinvenuti potessero essere stati ivi depositati in quanto non più funzionanti.

Né ha qualche fondamento l'invocazione dei principi affermati da Sez.

U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che accoglie una nozione di non occasionalità dello svolgimento degli atti della vita privata che perfettamente si attaglia ad un immobile adibito dal suo titolare ad abitazione, ancorchè non principale.

4. Il terzo motivo è anzitutto inammissibile in quanto riguarda profilo non già devoluto al giudice dell'appello con il gravame di merito ed è comunque infondato, posto che il nesso teleologico presupposto dall'art. 624-bis c.p. è quello con la consumazione del furto, ossia ciò che la norma incriminatrice presuppone è che l'agente si sia introdotto nel luogo di privata dimora al fine di commettere un furto e non necessariamente di sottrarre uno specifico bene, talchè il reato sussiste anche qualora egli si impossessi di cose che non prevedeva di rinvenire o diverse da quelle per cui si era determinato all'azione.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/3/2021 della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, pronunziata con rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato ad oggetto alcune bottiglie di vino.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla Tonon e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]Acqua nel corso della perquisizione cui sono stati sottoposti. Erroneamente, infatti, i giudici del merito le avrebbero ritenute utilizzabili, posto che dal loro tenore emergerebbe come non si sia trattato di dichiarazioni spontanee rese dagli imputati, come invece richiesto dal comma 7 dell'art. 350 c.p.p., bensì delle risposte fornite dai medesimi a domande postegli dagli operanti. Con il secondo motivo viene denunziata l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Lamenta la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato l'immobile teatro del furto quale luogo di privata dimora nonostante lo stesso fosse liberamente accessibile dalla strada in quanto privo di recinzione, ma, soprattutto, nonostante l'utilizzazione solo occasionale del sito da parte del titolare. Con il terzo motivo vengono infine dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità del reato contestato difettando la dimostrazione del nesso finalistico tra l'introduzione dell'imputata nell'immobile e la sottrazione delle bottiglie di vino. 3. Il 2 novembre 2022 il difensore dell'imputata ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile. Generica e meramente congetturale è la deduzione della non spontaneità delle dichiarazioni rese dalla Tonon e dal coimputato agli operanti. Il ricorso, infatti, si limita all'estrapolazione di singoli stralci delle medesime, senza riportarle nella loro integralità, non consentendo così di valutare l'effettiva consistenza dell'eccezione formulata, mentre dal tenore dei brani estratti, contrariamente a quanto sostenuto, non si desume in maniera inevitabile che gli imputati abbiano risposto a specifiche domande poste dagli stessi operanti, come invece ipotizzato dalla ricorrente. In proposito va allora ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328).3. Parimenti generico è il secondo motivo. La Corte territoriale ha evidenziato come dalle risultanze processuali emerga che l'immobile teatro del fatto era arredato con mobilia e collegato alla rete elettrica e dunque adibito allo svolgimento anche della vita privata delle persone. Con tale apparato argomentativo la ricorrente non si è invero compiutamente confrontato, limitandosi a contestare che i giudici del merito avrebbero solo presunto la presenza di acqua corrente e ad ipotizzare in maniera apodittica che gli elettrodomestici rinvenuti potessero essere stati ivi depositati in quanto non più funzionanti. Né ha qualche fondamento l'invocazione dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076, che accoglie una nozione di non occasionalità dello svolgimento degli atti della vita privata che perfettamente si attaglia ad un immobile adibito dal suo titolare ad abitazione, ancorchè non principale. 4. Il terzo motivo è anzitutto inammissibile in quanto riguarda profilo non già devoluto al giudice dell'appello con il gravame di merito ed è comunque infondato, posto che il nesso teleologico presupposto dall'art. 624-bis c.p. è quello con la consumazione del furto, ossia ciò che la norma incriminatrice presuppone è che l'agente si sia introdotto nel luogo di privata dimora al fine di commettere un furto e non necessariamente di sottrarre uno specifico bene, talchè il reato sussiste anche qualora egli si impossessi di cose che non prevedeva di rinvenire o diverse da quelle per cui si era determinato all'azione. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento de
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