Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MELANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 25/11/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento terapeutico applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante la fruizione della misura alternativa, era stato raggiunto da ordinanza custodiale per i delitti di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., cori conseguente carenza di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. F4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MELANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 25/11/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Milano disponeva la revoca della misura dell'affidamento terapeutico applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante la fruizione della misura alternativa, era stato raggiunto da ordinanza custodiale per i delitti di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di armi; Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di ricorso violazione e falsa applicazione dell'art. 47, comma 11, 0.P., cori conseguente carenza di motivazione sul punto; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. F4. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris