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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10569/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di muso Demetrio per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, protesi a contestare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'omessa valutazione di una prova documentale (una fotografia) indicata come decisiva, acquisita nel corso del giudizio di appello, sono affidati a deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa (in cui la Corte ha dato conto delle testimonianze convergenti del [OSCURATO:PERSONA] e del tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA], così a pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di muso Demetrio per il delitto di furto aggravato di energia elettrica; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso, protesi a contestare la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'omessa valutazione di una prova documentale (una fotografia) indicata come decisiva, acquisita nel corso del giudizio di appello, sono affidati a deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un apparato motivazionale (quello osteso alla pagina 2, terzo capoverso, della sentenza impugnata) che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza, dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come nel caso che occupa (in cui la Corte ha dato conto delle testimonianze convergenti del [OSCURATO:PERSONA] e del tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA], così a pag. 2 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris