CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 00813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano - parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Lecco per aver dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato (capo B) di cui all'art. 367 cod. pen. - ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624-bis, 625 n. 7, 648 cod. pen. (capo A). 2. L'imputato è accusato di essersi, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in tempi diversi - utilizzando l'autocarro marca Opel, modello Movano, targato [OSCURATO:TARGA] , di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] che ne aveva denunciato il furto il 21/04/2011 - introdotto nel box aperto dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e di essersi impossessato del motociclo marca Suzuki, modello 750, targato DF97266, sottraendolo al proprietario, [OSCURATO:PERSONA], e occultandolo all'interno del suddetto autocarro, successivamente abbandonato (Barzago, 07/06/11). 2.1. Il teste oculare Valoncini aveva visto, nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2011, giungere delle persone che cercavano di trasportare dei beni da un'auto [OSCURATO:PERSONA] ad un autocarro [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, parcheggiati sotto la sua abitazione. All'arrivo delle Forze dell'ordine allertate dal Valoncini, i soggetti si davano alla fuga. [OSCURATO:PERSONA], sequestrata nell'immediatezza dagli operanti, era risultata di proprietà del Munteanu che, il giorno dopo, ne denunciava il furto, ottenendone la restituzione. A bordo dell'anzidetta vettura era stato rinvenuto un cellulare ancora acceso, risultato di proprietà di una persona sentimentalmente legata al correo Breazu. L'analisi dei movimenti di un telefono cellulare con utenza nella disponibilità del prevenuto, in quanto trovato in suo possesso nel corso del secondo controllo dell'autovettura, avvenuto a Crema, confermava la sua presenza in Barzago, ove era stati rinvenuti la Fiat e l'autocarro la notte tra il 6 e il 7 giugno 2011. 3. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del difensore che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 624, 625 n. 7, 648 cod. pen. per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione laddove fonda il proprio convincimento sul fatto che un'utenza telefonica, attribuibile secondo gli operanti al prevenuto, avrebbe agganciato i ripetitori nell'area di Barzago nelle ore in cui si sarebbe verificato il furto. Dalla testimonianza del maresciallo Picarelli emerge, invece, che a distanza di oltre due settimane dal furto, durante un controllo avvenuto nella provincia di Crema, l'imputato è stato trovato in possesso di un cellulare con utenza telefonica diversa. Né la sentenza impugnata ha offerto una ricostruzione dei fatti maggiormente logica rispetto a quella proposta dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre a proporre generiche censure sul piano del fatto, è manifestamente infondato. 2. Il motivo di ricorso, infatti, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ((Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). 3. Ciò detto, si osserva che alle doglianze sollevate con il presente ricorso la Corte territoriale ha fornito risposte complete, congrue e logiche, del tutto immuni dai denunciati vizi. Essa ha fondato la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto sulle seguenti circostanze: egli era il proprietario dell'auto che era stata vista arrivare insieme all'autocarro rubato; fu trovato in possesso di un cellulare avente nr. 3890113807, utenza che i tabulati telefonici mostrarono essere nei pressi dei luoghi del furto ai danni dei fratelli Rocca e del successivo abbandono dei mezzi; la sua auto non poteva ritenersi rubata, perché rinvenuta in un luogo dove i tabulati telefonici collocavano il telefonino in uso all'imputato. Per tale motivo, e cioè per allontanare da sé i sospetti di avere commesso il reato di furto ai danni dei Rocca e della ricettazione a carico di [OSCURATO:PERSONA], questi aveva presentato una falsa denuncia. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2021 Il Consigliere es