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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 03929/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9571/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.2746/2019depositata il 19.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA INTERLOCUTORIA Premesso che la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n.2746/2019, ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Lucca n. 214/2011, che aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fabbricato sito in Viareggio, via Montramito, separato da un muro comune di confine di 69 cm dal fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], di rimuovere la parte di tetto e di gronda del loro fabbricato, ricostruito in aderenza a quel muro a seguito di ristrutturazione, nei limiti dello sconfinamento accertato nella CTU del geometra Meozzi (30 cm per il tetto e 32 cm per la gronda), rispetto alla faccia esterna del muro comune dal lato della proprietà Musetti-Navarina, per avere tali strutture invaso la proprietà (rectius comproprietà) di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione, e come tale nuova costruzione, se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura (Cass. 25.9.2016 n. 20786; Cass. n. 17043/2015; Cass.n.20786/2006; Cass. n. 12582/1995; Cass. n. 7384/1986); considerato che recentemente questa Corte (Cass. 14.6.2023 n.17024), pur richiamando il suddetto consolidato orientamento, ha affermato in motivazione, con riferimento alla fattispecie esaminata, inerente ad una sopraelevazione contestata per violazione di distanza legale rispetto all'art. 9 del D.M. n.1444/1968, che “é' ravvisabile una sopraelevazione di edificio, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa”, richiamando la sentenza n.1498/1998 di questa Corte, -inerente però alla diversa questione dell'ambito applicativo dell'art. 1127 cod. civ. (costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) - secondo la quale “ é ravvisabile una sopraelevazione di edificio condominiale, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa”; considerato che tale ultima sentenza potrebbe ingenerare il dubbio che per aversi una nuova costruzione soggetta alle distanze legali ed al rispetto della linea di confine, in ipotesi di ristrutturazione del tetto e della relativa gronda, sia indispensabile accertare che vi sia stata un'elevazione del colmo del tetto; rilevato che nel caso qui in esame la CTU espletata in appello ha accertato che, in sede di ristrutturazione del tetto e della gronda del fabbricato dei ricorrenti, si sono verificati un abbassamento del colmo del tetto (retta di intersezione tra le due falde piante del tetto) ed un innalzamento della linea di gronda, comunque con aumento di volumetria del fabbricato dei ricorrenti; rilevato che altra recente ordinanza di questa Corte (Cass.14.6.2023 n.16975), inerente ad un'ipotesi di violazione della distanza legale dell'art. 873 cod. civ., ha affermato che “la riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio (tetto e strutture ad esso funzionalmente assimilabili) non è costruzione (ai fini della disciplina delle distanze) se (e solo se) si tratta di un semplice rifacimento della struttura preesistente, nel senso che essa non comporta alcun aumento della sagoma d'ingombro dell'edificio (ivi compresa alcuna elevazione in altezza, misurata non sulla linea di gronda, bensì su quella di colmo, data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato)”; rilevato che tale ordinanza pur avendo richiamato l'ordinanza n.28612/2020 e la sentenza n. 20428/2022 di questa Corte, secondo le quali qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, dà luogo ad una nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali vigenti al momento del rifacimento, per l'inciso tra parentesi sopra riportato, potrebbe ingenerare il dubbio che, in ipotesi di ristrutturazione del tetto e della relativa gronda, risulti decisivo verificare se sia stato innalzato rispetto allo stato preesistente il colmo del tetto; ritenuto quindi opportuno, per fugare i dubbi interpretativi che in proposito potrebbero essere stati ingenerati, rimettere alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo, la questione se in materia di distanze legali e dal confine, in ipotesi di ristrutturazione del tetto di un fabbricato e della gronda dello stesso, ai fini dell'individuazione di una nuova costruzione, soggetta alla normativa vigente all'epoca della ristrutturazione, sia decisivo accertare che vi sia stato un innalzamento rispetto alla condizione precedente della linea di colmo del tetto, o sia sufficiente accertare un innalzamento della linea di gronda ed una modifica dell'inclinazione del tetto che abbiano comunque determinato un aumento di volumetria del fabbricato e conseguentemente della superficie d'ingombro; P.Q.M.

La Corte di Cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9571/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elett.te domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 36 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.2746/2019depositata il 19.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA INTERLOCUTORIA Premesso che la Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n.2746/2019, ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Lucca n. 214/2011, che aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fabbricato sito in Viareggio, via Montramito, separato da un muro comune di confine di 69 cm dal fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], di rimuovere la parte di tetto e di gronda del loro fabbricato, ricostruito in aderenza a quel muro a seguito di ristrutturazione, nei limiti dello sconfinamento accertato nella CTU del geometra Meozzi (30 cm per il tetto e 32 cm per la gronda), rispetto alla faccia esterna del muro comune dal lato della proprietà Musetti-Navarina, per avere tali strutture invaso la proprietà (rectius comproprietà) di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione, e come tale nuova costruzione, se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura (Cass. 25.9.2016 n. 20786; Cass. n. 17043/2015; Cass.n.20786/2006; Cass. n. 12582/1995; Cass. n. 7384/1986); considerato che recentemente questa Corte (Cass. 14.6.2023 n.17024), pur richiamando il suddetto consolidato orientamento, ha affermato in motivazione, con riferimento alla fattispecie esaminata, inerente ad una sopraelevazione contestata per violazione di distanza legale rispetto all'art. 9 del D.M. n.1444/1968, che “é' ravvisabile una sopraelevazione di edificio, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa”, richiamando la sentenza n.1498/1998 di questa Corte, -inerente però alla diversa questione dell'ambito applicativo dell'art. 1127 cod. civ. (costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) - secondo la quale “ é ravvisabile una sopraelevazione di edificio condominiale, soggetta al relativo regime legale, solo in presenza di un intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, mentre va esclusa nel caso di lavori che, pur investendo la struttura ed il modo di essere di tale copertura, non incidano sul posizionamento della stessa”; considerato che tale ultima sentenza potrebbe ingenerare il dubbio che per aversi una nuova costruzione soggetta alle distanze legali ed al rispetto della linea di confine, in ipotesi di ristrutturazione del tetto e della relativa gronda, sia indispensabile accertare che vi sia stata un'elevazione del colmo del tetto; rilevato che nel caso qui in esame la CTU espletata in appello ha accertato che, in sede di ristrutturazione del tetto e della gronda del fabbricato dei ricorrenti, si sono verificati un abbassamento del colmo del tetto (retta di intersezione tra le due falde piante del tetto) ed un innalzamento della linea di gronda, comunque con aumento di volumetria del fabbricato dei ricorrenti; rilevato che altra recente ordinanza di questa Corte (Cass.14.6.2023 n.16975), inerente ad un'ipotesi di violazione della distanza legale dell'art. 873 cod. civ., ha affermato che “la riedificazione della struttura esterna di copertura superiore di un edificio (tetto e strutture ad esso funzionalmente assimilabili) non è costruzione (ai fini della disciplina delle distanze) se (e solo se) si tratta di un semplice rifacimento della struttura preesistente, nel senso che essa non comporta alcun aumento della sagoma d'ingombro dell'edificio (ivi compresa alcuna elevazione in altezza, misurata non sulla linea di gronda, bensì su quella di colmo, data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato)”; rilevato che tale ordinanza pur avendo richiamato l'ordinanza n.28612/2020 e la sentenza n. 20428/2022 di questa Corte, secondo le quali qualsiasi modificazione nella volumetria di un fabbricato precedente che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, incidendo direttamente sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, dà luogo ad una nuova costruzione soggetta al rispetto delle distanze legali vigenti al momento del rifacimento, per l'inciso tra parentesi sopra riportato, potrebbe ingenerare il dubbio che, in ipotesi di ristrutturazione del tetto e della relativa gronda, risulti decisivo verificare se sia stato innalzato rispetto allo stato preesistente il colmo del tetto; ritenuto quindi opportuno, per fugare i dubbi interpretativi che in proposito potrebbero essere stati ingenerati, rimettere alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo, la questione se in materia di distanze legali e dal confine, in ipotesi di ristrutturazione del tetto di un fabbricato e della gronda dello stesso, ai fini dell'individuazione di una nuova costruzione, soggetta alla normativa vigente all'epoca della ristrutturazione, sia decisivo accertare che vi sia stato un innalzamento rispetto alla condizione precedente della linea di colmo del tetto, o sia sufficiente accertare un innalzamento della linea di gronda ed una modifica dell'inclinazione del tetto che abbiano comunque determinato un aumento di volumetria del fabbricato e conseguentemente della superficie d'ingombro; P.Q.M. 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