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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 20468/2022

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- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto N. cronol. 4450/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 24/09/2019;RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] , affidandolo a due motivi , ricorso avverso il decreto del24.9.2019 con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso i l predett o , in via privilegiata , ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. , per l’importo di € 25.000,00, al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall; -che la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l non ha svolto difese; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che è stata dedotta la violazione dell’art. 111 comma 2° legge fall. , per non avere il Tribunale correttamente valutato il requisito della funzionalità della prestazione svolta dal ricorrente; che, in particolare, il credito vantato da un professionista per l’attività di consulenza prestata per la predisposizione della domanda di concordato preventivo rientra “de plano” tra i crediti sorti in funzione di questa procedura, senza che debba essere valutata, ex post, l’utilità concreta delle prestazioni professionali; che, ad avviso del ricorrente, l’accesso alla procedura diconcordato preventivo garantisce di per sé un vantaggio per i creditori, dando luogo alla cristallizzazione della massa ed alla retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare;

2. che il motivo è infondato; - che va preliminarmente osservato che la domanda del riconoscimento della prededuzione del credito del professionista è stata presentata relativamente ad una fattispecie di procedura di concordato aperta, a norma dell’art. 163 legge fall., in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di omologa del concordato preventivo;- che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 42093/2021, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.; -che, in particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non può riconoscersi de plano ad un credito la natura prededucibile “ solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell’iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva, esigendo piuttosto –a necessario elemento integrativo - che il rapporto di inerenza alle fina lità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo” (pag. 22, punto 30); -che, infatti, (anche a prescindere dall’apertura della procedura di concordato preventivo) la valutazione, secondo un giudizio ex ante, in ordine alla funzionalità della prestazione del professionista alle finalità della procedura di concordato preventivo –che coincidono, da un lato, con il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e, dall’altro, col soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (Cass. s.u. 1513/2013)– ed alla sua inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa è sempre rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; - che, pertanto, non può neppure sostenersi – come , invece, ritenuto dal ricorrente - che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concor dato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, “…apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali….(pag. 19, punto 24, sentenza S.U. sopra citata); - che, nel caso di specie, il Tribunale di Campobasso ha evidenziato che la prestazione professionale svolta dal ricorrente su mandato del liquidatore della società fallita (asseverazione ex art. 161 comma 3° legge fall) non poteva, secondo un giudizio ex ante e ictu oculi concretare alcun vantaggio alla massa dei creditori “in quanto macroscopicamente latore dei due vizi che hanno cagionato il rigetto della sua omologazione”; che, inparticolare, oltre ad aver qualificato come chirografario un credito di [OSCURATO:PERSONA] assistito da ipoteca, con conseguente lesione ingiustificata delle prerogative di quel creditore, a norma dell’art. 160 comma 2° L.F., il ricorrente aveva asseverato un piano di concordato preventivo che basava il soddisfacimento del 40 % della massa creditoria sul rientro dei prestiti a propria volta effettuati dalla proponente nei confronti una controllata (al 100%), la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta insolvente, con un piano di concordato preventivo abortito sul nascere per il mancato deposito delle somme necessarie alla procedura da parte della medesima proponente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; che, pertanto, la prestazione del ricorrente era consistita in una attività priva di qualunque strumentalità ai fini satisfattori e anzi precostituente un danno verso la massa dei creditori (vedi pag. 11 decreto impugnato), dato che allontanava ingiustificatamente nel tempo la (inevitabile) declaratoria fallimentare della società decotta, prefigurando un’ulteriore erosione del patrimonio aziendale;che con tale articolata motivazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a sostenere la prededucibilità de plano della propria prestazione; -

3. c he con il secondo motivo è s tata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per omessa pronuncia su una questione di diritto; - che, in particolare, il ricorrente deduce di aver richiesto l’ammissione del proprio credito in prededuzione anche ex art. 161 comma 7° legge fall., rientrando il proprio tra i “crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore”; che, in proposito, il credito del professionista che ha redatto la relazione di asseverazione ex art. 161 comma 3° legge fall. rientra nella norma sopra citata, non richiedendo l’incarico in oggetto alcuna autorizzazione, in quanto atto di ordinaria amministrazione;

4. che il motivo è inammissibile; - che, infatti, posto che della questione del mancato riconoscimento della prededuzione del credito del ricorrente, anche a norma dell’art. 161 comma 7° legge fall., non vi è traccia nel decreto impugnato, tale censura difetta di autosufficienza; -che, in proposito, è principio consolidato di questa Corte (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041) che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; che neconsegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Cortedi controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. - che n el caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitato a dedurre genericamente di aver svolto la predetta censura senza indicare minimamente le modalità di formulazione (quantomeno i passi salienti); -che, in sostanza, che il ricorrente non ha specificamente allegato né “ come ” , né “dove”, avesse denunciato al giudice di merito la violazione dell’art. 161 comma 7° L.F. ; - che tenuto conto che la questione della prededuzione del credito del professionista (su cui erano maturati contrasti giurisprudenziali) è stata risolta solo in tempi recentissimi dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32781-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso il decreto N. cronol. 4450/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 24/09/2019;RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] , affidandolo a due motivi , ricorso avverso il decreto del24.9.2019 con cui il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso i l predett o , in via privilegiata , ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. , per l’importo di € 25.000,00, al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., escludendo la richiesta prededuzione ex art. 111 legge fall; -che la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l non ha svolto difese; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.che è stata dedotta la violazione dell’art. 111 comma 2° legge fall. , per non avere il Tribunale correttamente valutato il requisito della funzionalità della prestazione svolta dal ricorrente; che, in particolare, il credito vantato da un professionista per l’attività di consulenza prestata per la predisposizione della domanda di concordato preventivo rientra “de plano” tra i crediti sorti in funzione di questa procedura, senza che debba essere valutata, ex post, l’utilità concreta delle prestazioni professionali; che, ad avviso del ricorrente, l’accesso alla procedura diconcordato preventivo garantisce di per sé un vantaggio per i creditori, dando luogo alla cristallizzazione della massa ed alla retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare; 2. che il motivo è infondato; - che va preliminarmente osservato che la domanda del riconoscimento della prededuzione del credito del professionista è stata presentata relativamente ad una fattispecie di procedura di concordato aperta, a norma dell’art. 163 legge fall., in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di omologa del concordato preventivo;- che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 42093/2021, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.; -che, in particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non può riconoscersi de plano ad un credito la natura prededucibile “ solo perché afferente ad una prestazione che si sia inserita fenomenicamente nell’iter che ha condotto ad una procedura ovvero ne sia stata coeva, esigendo piuttosto –a necessario elemento integrativo - che il rapporto di inerenza alle fina lità della procedura al cui vantaggio è stata rivolta trovi un apprezzamento anche nella transizione verso altra procedura che segua la prima, specie quando ne sia la conferma d’insuccesso del relativo progetto ristrutturativo” (pag. 22, punto 30); -che, infatti, (anche a prescindere dall’apertura della procedura di concordato preventivo) la valutazione, secondo un giudizio ex ante, in ordine alla funzionalità della prestazione del professionista alle finalità della procedura di concordato preventivo –che coincidono, da un lato, con il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e, dall’altro, col soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori (Cass. s.u. 1513/2013)– ed alla sua inerenza necessaria alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa è sempre rimessa all’apprezzamento del giudice di merito; - che, pertanto, non può neppure sostenersi – come , invece, ritenuto dal ricorrente - che l’accesso (su mera domanda) alla procedura di concor dato realizzi in quanto tale, sempre e comunque, un vantaggio per i creditori, “…apparendo fallace l’argomento della cristallizzazione della massa passiva e della retrodatazione del periodo sospetto, ove segua il fallimento (o equivalente procedura d’insolvenza) ai fini dell’esercizio delle azioni revocatorie; vale sul punto e piuttosto l’osservazione che anche la regola giuridica della continuità fra procedure non assicura alcuna portata preservativa, dal punto di vista economico, al valore dell’impresa debitrice in prospettiva liquidatoria, a fronte del differimento così ancora protratto del soddisfacimento dei creditori, cui si applica dalla domanda del debitore anche il blocco degli interessi ex art.55 l.f. mentre già dalla pubblicazione nel registro delle imprese essi perdono la possibilità di agire in executivis e per converso il rischio di devalorizzazione della stessa consistenza della massa attiva appare anzi crescere all’incremento di crediti prededuttivi che non trovino corrispettivo in altrettante addizioni patrimoniali….(pag. 19, punto 24, sentenza S.U. sopra citata); - che, nel caso di specie, il Tribunale di Campobasso ha evidenziato che la prestazione professionale svolta dal ricorrente su mandato del liquidatore della società fallita (asseverazione ex art. 161 comma 3° legge fall) non poteva, secondo un giudizio ex ante e ictu oculi concretare alcun vantaggio alla massa dei creditori “in quanto macroscopicamente latore dei due vizi che hanno cagionato il rigetto della sua omologazione”; che, inparticolare, oltre ad aver qualificato come chirografario un credito di [OSCURATO:PERSONA] assistito da ipoteca, con conseguente lesione ingiustificata delle prerogative di quel creditore, a norma dell’art. 160 comma 2° L.F., il ricorrente aveva asseverato un piano di concordato preventivo che basava il soddisfacimento del 40 % della massa creditoria sul rientro dei prestiti a propria volta effettuati dalla proponente nei confronti una controllata (al 100%), la [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta insolvente, con un piano di concordato preventivo abortito sul nascere per il mancato deposito delle somme necessarie alla procedura da parte della medesima proponente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; che, pertanto, la prestazione del ricorrente era consistita in una attività priva di qualunque strumentalità ai fini satisfattori e anzi precostituente un danno verso la massa dei creditori (vedi pag. 11 decreto impugnato), dato che allontanava ingiustificatamente nel tempo la (inevitabile) declaratoria fallimentare della società decotta, prefigurando un’ulteriore erosione del patrimonio aziendale;che con tale articolata motivazione il ricorrente non si è minimamente confrontato, limitandosi a sostenere la prededucibilità de plano della propria prestazione; - 3. c he con il secondo motivo è s tata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per omessa pronuncia su una questione di diritto; - che, in particolare, il ricorrente deduce di aver richiesto l’ammissione del proprio credito in prededuzione anche ex art. 161 comma 7° legge fall., rientrando il proprio tra i “crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore”; che, in proposito, il credito del professionista che ha redatto la relazione di asseverazione ex art. 161 comma 3° legge fall. rientra nella norma sopra citata, non richiedendo l’incarico in oggetto alcuna autorizzazione, in quanto atto di ordinaria amministrazione; 4. che il motivo è inammissibile; - che, infatti, posto che della questione del mancato riconoscimento della prededuzione del credito del ricorrente, anche a norma dell’art. 161 comma 7° legge fall., non vi è traccia nel decreto impugnato, tale censura difetta di autosufficienza; -che, in proposito, è principio consolidato di questa Corte (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041) che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio; che neconsegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Cortedi controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. - che n el caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, essendosi limitato a dedurre genericamente di aver svolto la predetta censura senza indicare minimamente le modalità di formulazione (quantomeno i passi salienti); -che, in sostanza, che il ricorrente non ha specificamente allegato né “ come ” , né “dove”, avesse denunciato al giudice di merito la violazione dell’art. 161 comma 7° L.F. ; - che tenuto conto che la questione della prededuzione del credito del professionista (su cui erano maturati contrasti giurisprudenziali) è stata risolta solo in tempi recentissimi dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
Decreto Cassazione n. 20468/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris