CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46258/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa continuata e pluriaggravata e, con l'aumento ex art. 81 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di mesi 9 di reclusione ed Euro 100 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato unitamente alle spese; 2. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione, erronea applicabile dell'art. 640 cod. pen. ed intempestività della querela: rileva che la sentenza impugnata si limita a ripercorrere le argomentazioni già spese dal giudice di prime cure non prendendo in considerazione le doglianze articolate dalla difesa nell'atto di appello; osserva che, in ogni caso, non è condivisibile l'avviso della Corte di Appello circa la ritenuta tempestività della querela presentata in data 5.4.2013 a fronte di pagamenti intervenuti dal giugno al dicembre del 2012; richiama il tenore della norma incriminatrice del delitto di truffa che richiede, quale elemento costitutivo, quello del danno ingiusto cagionato alla vittima osservando che la persona offesa, nel caso di specie, pur avendo pagato nelle mani di soggetto diversi dal suo creditore, era effettivamente debitrice della somma di cui si discute tanto che nessuno, dopo il pagamento, gli aveva più richiesto; 3. il difensore ha trasmesso una memoria con cui, insistendo sull'ammissibilità del ricorso, ne sollecita la trattazione in pubblica udienza. 3. il ricorso è inammissibile. E' noto che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., da ultimo, Cass. Pen, 2, 12.6.2019 n. 37.295, E.; conf., Cass. Pen., 3, 16.7.2013 n. 44.418, Argentieri). D'altra parte, è consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilnnente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci; Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. Detto questo, la sentenza impugnata, lungi dal rinviare a quella di primo grado, ha esaminato puntualmente ed esaustivamente le questioni sollevate con l'atto di appello che ha riassunto a pagg. 1 e 2 indicandole nell'omesso esame dell'imputato, di cui il Tribunale aveva a dire della difesa ingiustamente valorizzato la assenza dal processo, e l'incapacità del medesimo Dodaro di fornire una versione alternativa; ed ancora, nella richiesta di esclusione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; dai ultimo, nel difetto di querela per mancanza di una univoca istanza punitiva. Su quest'ultimo aspetto ha richiamato infatti il tenore del verbale del 5.4.2013 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] che, ad ogni buon conto, in data 5.4.2013, aveva ribadito la volontà di procedere nei confronti del Dodaro. Per altro verso, ha sottolineato che il pagamento, pur dovuto dalla persona offesa, era stato effettuato nelle mani dell'odierno ricorrente ovvero di un soggetto diverso dal creditore e, pertanto, senza alcun effetto liberatorio (cfr., art. 1188 comma 2 cod. civ.). Osserva il collegio che con il ricorso la difesa propone censure diverse da quelle esaminate e motivatamente respinte dal giudice di secondo grado quali, in particolare, per un verso, la tardività della querela (e non già la mancanza di una esplicita manifestazione della volontà di querelarsi) e, per altro verso, il difetto del requisito del delitto di truffa rappresentato della 'ingiustizia' del danno cagionato alla persona offesa. Ed è appena il caso di ribadire che va ritenuto inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (cfr., Sez. 2, 3.4.2017 n. 31650, Ciccarelli ed altri; Rv. 276027; Sez. 2, 5.11.2013 n. 9028, Carrieri, Rv. 259066). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. 5. Va infine precisato che competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche con riferimento all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità, è comunque il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di Cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (cfr., in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 41525 del 15/12/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 271339). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci