CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen., e danneggiamento del braccialetto elettronico ex art. 635, comma 2, cod. pen.), la quale dichiarava inammissibile l'impugnazione, con cui si chiedeva la continuazione con i reati accertati con sentenze definitive in due diversi procedimenti, non essendo state tali sentenze allegate; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, con i primi due motivi, ha dedotto violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, deducendo che il Giudice aveva l'onere di acquisire d'ufficio i provvedimenti mancanti, indicati in modo preciso e completo dalla difesa, che aveva anche allegato la sentenza della Corte d'appello, e, con il terzo motivo, violazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., in presenza dei presupposti per riconoscere la continuazione tra i reati; rilevato che la Corte d'appello ha espressamente richiamato il prevalente insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione quoad poenam ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024, Pisano, Rv. 286534) e che il ricorrente nemmeno ha precisato il titolo dei reati con i quali si chiede la continuazione cd. esterna (impedendo, dunque, anche a questa Corte un preliminare vaglio sulla sussistenza del "comune disegno criminoso" ai sensi dell'art. 81 cod. pen.); ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q. P.Q.M