CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 settembre 1990
Cassazione n. 41851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1990 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (etc.? le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] eke &< tes Q) I f hni,fia‘ncntro con fin vt 0 cita tza lit4A~A. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli il 9/2/2024, per carenza di interesse. Deduce la difesa violazione di legge e vizio di motivazione avendo il Tribunale ritenuto che il sequestro preventivo non fosse stato eseguito (da qui la carenza di interesse), senza verificare ex officio se la mancanza dei verbali di esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata apposizione del vincolo o alla mancata trasmissione degli atti su cui si fonda il provvedimento impugnato ex art. 324 co. 3 c.p.p., da parte dell'autorità procedente.Evidenzia altresì la ricorrente di avere indicato in maniera specifica il bene di cui si chiedeva la restituzione sicchè anche l'ulteriore argomentazione del Tribunale del riesame doveva ritenersi illegittima. In data 5/8/2024 la difesa ha depositato una memoria con la quale ha proposto motiv9; nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In via generale è corretto quanto affermato dal Tribunale di Napoli e cioè che l'indagato non ha interesse a proporre richiesta di riesame se il sequestro non ha avuto esecuzione, poiché in tal caso il provvedimento del giudice risulta inidoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata non rende possibile, per lo stesso, il conseguimento di alcun risultato vantaggioso ( Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, Rv. dtp 2'•Zi. 275598; Sez.6, n. 3465 del 22/10/2020, ,(Rv. 280629; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875). Va però ricordato che; nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, ne' di quelli ad esso connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell'art. 324, III comma, cod.proc. pen, infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini (Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021, Rv. 280642). Nel caso esaminato sembrerebbe che al momento della presentazione del riesame,i1 sequestro non fosse stato eseguito (il Tribunale richiama la nota della Procura Europea del 16/4/2024 che dà atto della non esecuzione del sequestro preventivo) e tuttavia la difesa ha allegato che, prima della pronuncia) erano stati posti in essere nei confronti della ricorrente atti esecutivi e che i relativi verbali del 26/3/2024 e del 15/4/2024 non erano stati trasmessi al riesame. Dal tenore dell'ordinanza non risulta che il collegio cautelare prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, abbia preso in considerazione detti verbali i quali, in quanto connessi al provvedimento impugnato, avrebbero dovuto essere trasmessi al riesame tanto più che la nota Procura Eppo citata nell'ordinanza indicavaCsono in corso gli adempimenti relativi all'esecuzione dei sequestri preventivi". Consegum quanto osservato,che il provvedimento impugnato deve essere annullato, sussistendo, già al tempo della presentazione del ricorso, l'interesse all'impugnazione. put..ro Gli atti devonoTessere trasmessi al Tribunale del Riesame di Napoli che dovrà valutare, nel merito, il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo eseguito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La fondatezza del primo motivo, avente valenza assorbente, rende superflua la disamina del secondo motivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art.