CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 29490/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3829/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, da intendersi apposta in calce al ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55. - ricorrent e - contro 2RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]Romagna della Provincia di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata al controricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte delle Gioie, n. 13 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3162/2018, depositata in data 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.A seguito di bando di gara per pubblico incanto, in data 27 novembre 2002 veniva stipulato il contratto d’appalto tra l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, per la costruzione di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, composto da n. 12 alloggi e altrettante autorimesse nel Comune di Correggio. Il contenzioso originava dai ritardi dei lavori eseguiti e dall’inadempimento rispetto agli obblighi di regolarità contributiva da parte dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] era stata costretta a esperire la formale procedura di risoluzione del contratto d’appalto ex art. 119 d.P.R. n. 554/1999 e a riappaltare il cantiere , con una nuova procedura di gara, senza attingere alla graduatoria della gara precedente. 2. Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2006 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] davanti il Tribunale di 3RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] chiedendo: a) la declaratoria di illegittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al contratto d’appalto del 27 novembre 2002; b) l’accertamento dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente declaratoria di risoluzione del citato contratto e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; c) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 67.747,86 a fronte di lavori eseguiti e trattenute sui SAL; d) l’accertamento e la declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA], che aveva prestato fideiussione a favore di [OSCURATO:PERSONA] per le obbligazioni dell’impresa [OSCURATO:PERSONA], non doveva pagare alcunché a favore della società convenuta. 3. [OSCURATO:PERSONA], previa richiesta di essere autorizzata alla chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendo invece competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e, nel merito, l’inammissibilità e infondatezza delle domande avversarie; in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni quantificati in € 315.485,43 a fronte dei suoi gravi inadempimenti che l’avevano costretta a risolvere il contratto d’appalto, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 71.535,54 in forza della polizza fideiussoria rilasciata. 4. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con sentenza n. 1417 del 2008 del 12 novembre 2008, dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con atto di citazione notificato ad [OSCURATO:PERSONA] in data 11 maggio 2009 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva la controversia davanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 807 del 2013 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava tutte le domande proposte della impresa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che quest’ultima, al momento del recesso del contratto da 4RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio parte di [OSCURATO:PERSONA], fosse in grave ritardo rispetto ai tempi contrattualmente previsti a causa di difficoltà organizzative e di approvvigionamento dei materiali addebitabili alla stessa appaltatrice, e avesse addirittura lasciato il cantiere in stato di abbandono; l’appaltatrice era risultata inoltre parzialmente inadempiente agli obblighi contributivi, sicché la risoluzione,operata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. 554/1999, appariva pienamente legittima e giustificata. Fondata risultava inoltre la pretesa risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata di € 395.778,20, di cui € 72.535,54 ai sensi dell’art. 20 del contratto per 207 giorni di ritardo, € 187.762,124 per i maggiori costi del riappalto reso necessario dall’inadempimento, non contestati dall’attrice, € 10.947,76 per spese di revisione del piano di sicurezza, anch’esse non contestate, € 45.240,00 a titolo di lucro cessante per i canoni di locazione non percepiti per tutto il periodo di ritardo, oltre interessi legalidi mora sulla somma di € 71.535,54 e rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di € 243.535,54, pari all’ammontare complessivo dei danni, oltre a € 2000,00 a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria e spese di lite. Con particolare riferimento alla domanda dell’appaltatrice avente ad oggetto il pagamento delle opere non ricomprese nell’ultimo SAL e non pagate, il tribunale osservava che le prove testimoniali assunte al riguardo erano risultate estremamente generiche e che, inoltre, delle asserite lavorazioni non sussisteva la minima traccia contabile. Infine, riteneva che la polizza fideiussoria prestata da [OSCURATO:PERSONA] avesse natura di contratto autonomo di garanzia, che precludeva, come tale, la proponibilità di eccezioni concernenti il rapporto principale. 5RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7.Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa, cancellata in data 6 giugno 2011, proponeva appello, fondato su tre motivi. 7.1. C on il primo di essi deduceva l’erroneo rigetto della domanda di pagamento della somma di € 67.474,86 per non avere il giudice di prime cure tenuto conto della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico per conto dell’appaltatrice, che confermava l’esistenza del credito vantato, e neppure della missiva di [OSCURATO:PERSONA] datata 17 novembre 2005, che riconosceva l’esecuzione da parte della impresaBelcuore di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al SAL 4. 7.2. Con il secondo motivo, l’appellante censurava la sentenza impugnata laddove accoglieva la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], non avendo il tribunale considerato che i ritardi erano attribuibili a cause non imputabili all’appaltatrice, quali le condizioni climatiche avverse, l’impossibilità di accesso al cantiere, le varianti intervenute in corso d’opera e le conseguenti difficoltà di reperire il nuovo materiale; inoltre, il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso più proroghesenza applicazione di penale, in tal modo riconoscendo l’esistenza di cause giustificatrici del ritardo. Ancora, il termine di consegna dei lavori non poteva considerarsi essenziale, con la conseguenza che il suo mancato rispetto non poteva giustificare la risoluzione. Infine, lamentava il riconoscimento a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle voci di danno per maggiori costi di riappalto e per spese di revisione del piano di sicurezza, trattandosi di costi addebitabili unicamente alla committente, che aveva preferito ricorrere al più costoso procedimento di riappalto, anziché rivolgersi all’impresa seconda classificata nella gara. 6RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7.3. Con il terzo motivo chiedeva che, quale conseguenza dell’accoglimento del precedente motivo, fossero riformati i capi della sentenza con i quali era stata accolta la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente condannata l’odierna ricorrente al risarcimento dei danni, compreso quello da lite temeraria, e alle spese. 8. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello e chiedendone comunque il rigetto. 9. [OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace. 10.Con la sentenza n. 3162 del 2018 del 30 ottobre/21 dicembre 2018 la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado, e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con riguardo al primo motivo di appello, la Corte territoriale evidenziava che « la pretesa tributaria non soltanto risultava priva di alcun riscontro contabile, ma neppure sono state descritte quali sarebbero le opere asseritamente seguite non pagate», mentre la deposizione del teste Orbuso era stata generica ed imprecisa. Inoltre, il giudice di secondogrado rilevava che la lettera di [OSCURATO:PERSONA] inviata all’impresa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] («rileva osservare come, di fatto, non sia mai stato raggiunto l’importo per emettere un nuovo SAL, come invece lei sostiene nella sua del 7/11/2005») non consentiva di reputare raggiunta la prova della fondatezza della pretesa. Con riferimento al secondomotivo, in ordine all’asserito erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA], dopo una ricostruzione analitica dei fatti di causa, la Corteterritoriale reputava che dalla documentazione fotografica prodotta, confermata da tutti i testi escussi, risultava documentato «il mancato completamento 7RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio delle opere, ancora in fase molto arretrata nonostante il periodo di oltre due anni dalla consegna del cantiere, e lo stato di abbandono nel quale quest’ultima versava». Ne conseguiva l’accertamento dell’inadempimento dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni contrattuali assunte, così come l’insussistenza delle cause giustificativedel ritardo, tutte riconducibili a carenze organizzative della stessa appaltatrice. Il ritardo accumulato dalla [OSCURATO:PERSONA], nonostante la disponibilità della committente alla concessione di reiterate proroghe, risultava «di gravità tale da far venir meno l’affidamento di [OSCURATO:PERSONA] circa l’ultimazione delle opere entro un termine ragionevole». Tra l’altro, l’appaltatrice era risultata «anche parzialmente inadempiente […] rispetto agli obblighi contributivi». Quanto alle voci di danno liquidato dal primo giudice «relative ai costi di riappalto e alle spese di revisione del piano di sicurezza» la scelta di [OSCURATO:PERSONA] rientrava nella discrezionalità della committente. 11. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. 12.[OSCURATO:PERSONA] ito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». La Corte d’Appello avrebbe completamente omesso di esaminare una parte decisiva della missiva del 17 novembre 2005 di [OSCURATO:PERSONA], in cui quest’ultima riconosceva espressamente che vi fossero state 8RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel SAL n. 4, pur affermando che esse fossero «esigue». In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha completamento omesso di considerare la parte immediatamente successiva della suindicata missiva, in cui [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato quanto segue: «I lavori sono stati da tempo interrotti e, come già rilevato dal D.I. Arch. Prati, non vi sono le condizioni per un nuovo SAL, visti gli esigui avanzamenti effettuati nel corso di un anno e mezzo». Per la ricorrente, «tale argomentazione non [sarebbe] stata in alcun modo posta a base della decisione assunta dal giudice di primo grado». Al fine di giustificare il presente motivo di ricorso (in base ai criteri delineati da Cass. Civ., 11 ottobre 2017, n. 23782 e da Cass. Civ., 7 aprile 2014, n. 8053), il ricorrente rappresenta che l’omesso esame denunciato riguarda un fatto storico, costituito dalla dichiarazione contenuta nella citata missiva del 17 novembre 2005, il cui carattere decisivo per il giudizio balza all’evidenza ove solo si consideri ch’essa conferma l’esistenza di lavorazioni aggiuntive effettuate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] rispettoalle opere indicate nel SAL n. 4, conseguentemente giustificando la domanda di pagamento avanzata dall’odierno ricorrente; laddove, come innanzi evidenziato, la Corte d’Appello ha ritenuto che la pretesa non fosse stata provata proprio a cagione della mancata dimostrazione circa le lavorazioni aggiuntive effettuate, che erano state invece esplicitamente riconosciute dall’[OSCURATO:PERSONA] nella citata missiva del 17 novembre 2005. Proprio perché tale parte della missiva non era stata considerata dal tribunale, mentre la Corted’appello avrebbe fornito una diversa motivazione in ordine al rigetto della domanda dell’impresa appaltatrice, in relazione ai lavori eseguiti, vi sarebbe stata una non 9RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio coincidenza nelle argomentazioni sottese alle motivazioni dei giudici dei gradi di merito. Ciò ai fini della insussistenza di una «doppia decisioneconforme» di merito. 2. Il motivo è inammissibile. 2.1. Invero, a prescindere dalla sussistenza di un vizio di autosufficienza che inficia tutto il ricorso per cassazione, nel quale non sono riportati, neppure per stralcio, gli atti processuali relativi al secondo gradodi giudizio, mentre la parte si è limitata a trascrivere la sentenza di secondo grado nella quale «viene riassunto lo svolgimento del giudizio», si è, però, in presenza di una doppia decisione conforme di merito, con conseguente impossibilità per la ricorrente di proporre censure attinenti al vizio di motivazione di cui all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. 3.Si premette che, n ell’ipotesi di « doppia conforme » , prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774, anche Cass., sez. 2, 10/3/2014, n. 5528). Va poi chiarito chericorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 10RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/3/2022, n. 7724). 3. Nella specie, come emerge dallo stesso motivo di ricorso, in cui è riportata una parte della motivazione del tribunale, che aveva respinto, a sua volta, la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], emerge che le ragioni del rigetto sono analoghe a quelle utilizzate per respingere l’atto di appello dell’impresa appaltatrice, seppur con aggiunta di ulteriori argomentazioni. Il tribunale, infatti, ha respinto la domanda di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] affermando che «nessuna dimostrazione specifica ha fornito invece la attrice della prosecuzione dei lavori rispetto alle opere realizzate di cui all’ultimo SAL: nessuno dei testi escussi ha saputo dare indicazioni, se non genericissime (circa il mero fatto di aver lavorato anche dopo), in ordine alle ulteriori lavorazioni realizzate, né (stranamente) la attrice ha fornito in proposito anche una minima traccia documentale di contabilità di cantiere al riguardo. La domanda di condanna attorea è quindi del tutto destituita di supporto dimostrativo e priva di riscontro nelle evidenze, documentali e testimoniali, versate in atti, risultando formulata in modo apodittico (non è infatti noto il percorso di calcolo per giungere all’importo del corrispettivo dei lavori ulteriori richiesti in citazione)». Pertanto, gli elementi utilizzati dal tribunale per respingere la pretesa della impresa appaltatrice sono: deposizioni dei testi 11RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio generiche; assenza di contabilità di cantiere; mancata indicazione delle modalità di computo dei lavori delle opere. 4. La Corte d’appello ha sostanzialmente ripercorso le argomentazioni del primo giudice, rimarcando che «la pretesa creditoria non soltanto risulta priva di alcun riscontro contabile, ma neppure sono state descritte quali sarebbero le opere asseritamente eseguite non pagate, né, tantomeno, è stato indicato analiticamente il loro costo; appare pertanto del tutto insufficiente, ai fini della dimostrazione dell’an e del quantum della pretesa creditoria, la deposizione del teste Orbuso, che si è limitato a dichiarazioni quantomai generiche e impreciseal riguardo». La Corte territoriale, affronta, poi, anche il contenuto della missiva inviata da [OSCURATO:PERSONA] alla impresa [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove si legge che «rileva osservare come, di fatto, non sia mai stato raggiunto l’importo per emettere un nuovo SAL, come invece lei sostiene nella sua della 7/11/2005», sicché il contenuto di tale lettera «non appare certo sufficiente a far considerare raggiunta la prova della fondatezza della pretesa». Insomma, anche la Corte d’appello utilizza i medesimi elementi istruttori, già compiutamente esaminati anche dal tribunale: le deposizioni testimoniale; l’assenza di un riscontro contabile; la mancata descrizione delle opere che sarebbero state asseritamente eseguite e non pagate. 5. Il motivo è anche infondato. Invero, questa Corte ha in passato affermato che i l vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in i potesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per 12RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348, ultimo comma, c.p.c.(Cass., sez. 6 - 5, 5/11/2018, n. 28174). Successivamente, però, si è chiarito che,in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logicodi insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.(Cass., sez. L, 3/11/2020, n. 24395; Cass., sez. 6-2, 17/5/2022, n. 15777). Da ultimo, però, questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio ne ll'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., Sez.U., 5/3/2024, n. 5792). Pertanto, risulta confermato il divieto di censurare la motivazione della sentenza d’appello, in caso di «doppia decisione conforme di 13RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio merito», anche in ipotesi di deduzione del travisamento della prova, anch’essa rientrante nella griglia impugnatoria di cui all’ art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. 6. Peraltro, anche esaminando il motivo nel merito, lo stesso risulta infondato. Per questa Corte ( Cass. S.U. n. 8053/2014 ), infatti, i l controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5), concerne, invece, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anchedel dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame dielementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti. Da ultimo si richiama la recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, sentenza n. 8868/2024; Cass. n. 8807/2024) per cui la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni 14RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053)”. 7. Nella specie, dunque, è pacifico, come risulta dalla sentenza impugnata,che il giudice di merito abbia valutato la missiva del 17 novembre 2005 di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si afferma che: «Per ciò che concerne poi la missiva di [OSCURATO:PERSONA] alla ditta [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (doc. 13 di parte appellante), si osserva che la stessa, lungi dall’effettuare un riconoscimento di credito, contiene unicamente la seguente frase riferibile alle opere in questione: 15RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio “…rileva osservare come, di fatto, non sia mai stato raggiunto l’importo per emettere un nuovo SAL, come invece Lei sostiene nella sua 07.11.05”, che non appare certo sufficiente a far considerare raggiunta la prova della fondatezza della pretesa». 8. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Per il ricorrente la violazione dell’art. 115 c.p.c. discenderebbe «dalla palmare considerazione per cui il Giudice di secondo grado ha escluso l’esistenza di lavorazioni aggiuntive rispetto al SAL n. 4 anche sulla scorta di quanto (erroneamente ritenuto) contenuto nella citata missiva del 17/11/2005, che non era stataperò - indicata da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento delle ragioni che la portavano ad escludere (infondatamente) il diritto dell’odierno ricorrente a conseguire il corrispettivo dovuto per il valore delle opere realizzate dopo la emissione del SAL n. 4». Mentre, la violazione dell’art. 116 c.p.c. costituisce «diretta conseguenza dell’acritico recepimento del contenuto della suindicata missiva del 17/11/2005, che avrebbe dovuto costituire oggetto di adeguata ed approfondita valutazione, all’esito della quale la Corte d’Appello avrebbe potuto senz’altro individuarvi l’esplicito riconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla esecuzione di lavorazioni aggiuntive da parte della ditta [OSCURATO:PERSONA]». 9. Il motivo è inammissibile. Invero, per questa Corte, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, 16RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., sez. 6,17/1/2019, n. 1229). Si è di recente confermato (Cass., sez. 1,n. 8753/2024), in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass., sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940). Come detto, la Corte d’appello ha esaminato la missiva della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata dall’impresa [OSCURATO:PERSONA], dando compiuta spiegazione della ragione per cui il tenore della stessa non costituiva riconoscimento del credito dell’impresa appaltatrice, in relazione agli ulteriori lavori effettuati, a prescindere dall’indicazione degli stessi nel SAL n. 4 («si osserva che la stessa, lungi dall’effettuare un riconoscimento di credito, contiene unicamente la seguente frase riferibile alle opere in questione […]»). V’è stato, dunque, l’esame del documento indicato dal ricorrente, anche se l’interpretazione dello stesso da parte della Corted’appello ha portato a conclusioni difformi rispetto a quelle invocate dal ricorrente. 17RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1383 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La sentenza impugnata risulterebbe viziata nella parte in cui, confermando i criteri di quantificazione complessiva del danno seguiti dal tribunale, è stato attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] non solo il danno da ritardo (liquidato nella penale riconosciutale), ma pure quello da inadempimento (liquidato nel danno emergente e nel lucro cessante), senza per nulla tener conto – nella liquidazione di quest’ultimo – della misura del danno da ritardo già liquidato; valutazione tanto più necessaria (e comunque imposta al Giudice della corretta applicazione del principio contenuto nell’art. 1383 c.c.) alla luce di quanto osservato dall’odierno ricorrente nell’atto di appello in ordine alla necessità di tener conto – ex art. 1227 c.c. – dei danni che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto evitare (sia, ovviamente, in termini di costi legati al riappalto e delle spese di revisione del piano di sicurezza, che di mancato incasso dei canoni di locazione degli immobili) se solo avesse proceduto tempestivamente alla risoluzione del contratto di appalto. Secondo il ricorrente «l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l’inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell’obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l’inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l’inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest’ultima della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato 18RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore»(da ultimo Cass. Civ., sez. II, 31 ottobre 2018 n. 27994). 11. Il motivo è inammissibile, in quanto avanzato per la prima volta con il ricorso per cassazione, mentre nell’atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a chiedere il rigetto della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento del danno, allegando le avverse condizioni climatiche e l’impossibilità di accesso al cantiere che avevano determinato ritardo, oltre alle proroghe concesse da [OSCURATO:PERSONA] senza applicazione della penale. 12. Il motivo è infondato anche nel merito. Infatti, va, innanzitutto, per questa Corte l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza; il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo (Cass., sez. 2, 4/3/2016, n. 4314). Pertanto, la pattuizione di una clausola penale per il caso di ritardo nell’adempimento non ha efficacia impeditiva dell’azione di risoluzione del contratto, nel caso di termine essenziale o quando il ritardo ecceda la normale tollerabilità (Cass., sez. 1,28/10/1975, n. 3606). 19RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie, la Corte d’appello, con pieno giudizio meritale, ha affermato che «la suddetta documentazione fotografica prodotta in atti, sostanzialmente confermata da tutti i testi escussi al riguardo, compresi quelli indicati dall’odierno appellante, documenta il mancato completamento delle opere, ancora in fase molto arretrata nonostante il periodo di oltre dueanni dalla consegna del cantiere, e lo stato di abbandono nel quale quest’ultimo versava». Con l’ulteriore considerazione che «il ritardo accumulato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nonostante la disponibilità della committente alla concessione di reiterate proroghe risulta di gravità tale da far venir meno l’affidamento di [OSCURATO:PERSONA] circa l’ultimazione delle opere entro un termine ragionevole»; ciò senza contare «che l’appaltatrice era anche parzialmente inadempiente […] rispetto agli obblighi contributivi». Va poi evidenziato chel'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo e, nella ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salva, nel caso di cumulo di penale per il ritardo e prestazione risarcitoria per l'inadempimento, la necessità di tenere conto, nella liquidazione di quest'ultima, della entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già autonomamente considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore (Cass., sez. 2, 31/10/2018, n. 27994; Cass., sez. 2, 13/1/2005, n. 591; Cass., sez. 2, 22/8/2002, n. 12349). 20RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] caso in esame, però, da un lato, il ricorrente non ha sollevato tale questione del giudizio di appello, tant’è vero che nella motivazione della sentenza della Corteterritoriale non si fa menzione di questo aspetto della controversia, e, dall’altro, non ha neppure indicato quale porzione di danno dovrebbe essere detratta rispetto a quella liquidata dalla Corteterritoriale. 13. Tra l’altro, deve anche precisarsi che per questa Corte, i n tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza(Cass., sez. 3, 27/7/2015, n. 15750). Pertanto, è stata esclusa anche la rilevabilità d’ufficio in ordine all’omesso uso dell’ordinaria diligenza da parte del creditore. Tale circostanza, si ribadisce, non è stata mai sollevata -in modo analitico e circostanziato - dalla ricorrente nei precedenti gradi di giudizio (Cass., sez. 3, 27/6/2007, n. 14853). Con riferimento, poi, alle spese di riappalto, la Corted’appello ha compiutamente motivato, rilevando che la scelta di [OSCURATO:PERSONA] rientrava nella discrezionalità della committente e che, peraltro, l’appellante non aveva allegato «se non in maniera del tutto generica, e tantomeno dimostrato che l’opzione alternativasarebbe stata meno onerosa dal punto di vista economico». 21RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 14. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La Corte d’appello, non avendo tenuto conto – nella determinazione complessiva degli importi riconosciuti ad [OSCURATO:PERSONA] – dell’entità delle somme attribuite a titolo di penale per il ritardo, avrebbe finito con il riconoscere ad [OSCURATO:PERSONA] importi superiori a quelli cui avrebbe avuto diritto se solo fossero state debitamente considerate –nella valutazione del risarcimento dovuto ad [OSCURATO:PERSONA] - le somme predette. L’importo complessivamente riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA] (a titolo di penale per il ritardo, così come a titolo di danno emergente e di lucro cessante) costituirebbe un bene della vita diverso da quello che aveva richiesto la stessa [OSCURATO:PERSONA], in quanto nella valutazione complessiva dello stesso il Giudice –in applicazione della regola ermeneutica discendente dall’art. 1383 c.c.– avrebbe dovuto necessariamente tenere conto – nella determinazione del risarcimento conseguente al provvedimento di risoluzione contrattuale –delle somme già attribuite ad [OSCURATO:PERSONA] a titolo di penale per il ritardo, sicché l’aver completamente omesso tale fondamentale operazione ermeneutica avrebbe finito con l’attribuire ad [OSCURATO:PERSONA] un bene della vita diverso da quello che costituiva oggetto di contesa tra le parti. Il ricorrente, riprendendo Cass, Civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18868, afferma che «il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ‘ultra’ o ‘extra’ petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (‘petitum’ o ‘causa petendi’), emetta un 22RG n. 3829/2020 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio provvedimento diverso da quello richiesto (‘petitum’ immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (‘petitum’ mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori». 15. Il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 112 c.p.c., infatti, attiene all’omessa pronuncia del giudice sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non si attaglia in alcun modo allavalutazione degli elementi istruttori, come chiede in questa sede il ricorrente. Per questa Corte, quindi, i l vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. 6 - 1, 5/7/2016, n. 13716; Cass., sez. 20/10/2017, n. 24830). 16. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liqu