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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 24622/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 888/22 della Corte di appello di Perugia del 12/08/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del g nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni in data 5 marzo 2014, ritenendo l'impugnazione tardiva e proposta da difensore sprovvisto di mandato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'appellante, che con un unico motivo deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Terni in data 26 maggio 2014 ai fini della notifica dell'estratto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella versione all'epoca vigente) all'imputato, dichiarato contumace già all'udienza del 13 novembre 2013.

Sostiene, infatti, il ricorrente che tutta la procedura di notifica deve ritenersi nulla, dal momento che a quell'epoca egli era a tutti gli effetti latitante per essersi sottratto ad un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Terni in data 3 novembre 2012, dovendo, pertanto, essere esperita la relativa procedura.

I termini per la proposizione dell'impugnazione non possono, dunque, come sostenuto dalla Corte territoriale, essere validamente decorsi dalla data del 28 maggio (recte: 27 giugno, v. ordinanza) 2014, non avendo egli avuto alcuna conoscenza del giudizio.

3. Con atto trasmesso via PEC, la difesa del ricorrente ha dedotto un nuovo motivo, eccependo la violazione degli artt. 175 e segg. cod. proc. pen. e sostenendo che il ricorso proposto consiste in realtà in un'istanza di remissione in termini per proporre appello, proposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di tardività emessa dalla Corte territoriale, nonostante l'impugnazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado fosse stata ritualmente proposta entro lo stesso termine di trenta giorni.

Si contesta, pertanto, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui la regolarità formale di una notifica abbia il significato di qualificare la condotta dell'imputato quale volontaria sottrazione alla conoscenza dell'atto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La Corte di appello di Perugia ha preliminarmente rilevato che la firmataria dell'atto di appello, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è qualificata difensore del Verbofshi "giusta nomina fatta dal detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]" ma che tale nomina non risulta versata in atti, non essendo così possibile comprendere se riguardi il presente o altro procedimento, atteso che l'appellante è gravato anche da altre pendenze.

A tale rilievo nulla oppone la difesa del ricorrente, sicché già questo rende inammissibile l'impugnazione per violazione del cbn. disp. degli artt. 571 e 591, lett. a) cod. proc. pen., in quanto proposta da soggetto non legittimato.

3. A tale preliminare rilievo, vale aggiungere che quel che in realtà la difesa lamenta (ribadita anche fra le righe dei motivi aggiunti) è che il ricorrente non ha mai avuto cognizione del procedimento a suo carico, con la conseguenza, però, che avrebbe dovuto proporre istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter (disciplina previgente) o 629-bis (disciplina attuale) cod. proc. pen., personalmente o a mezzo difensore munito di procura speciale (art. 625-ter, comma 2, abrogato o art. 629-bis, comma 2), in tal caso risaltando ancor più la mancanza di legittimazione del difensore che lo assiste nella presente procedura.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 888/22 della Corte di appello di Perugia del 12/08/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del g nsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Terni in data 5 marzo 2014, ritenendo l'impugnazione tardiva e proposta da difensore sprovvisto di mandato. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'appellante, che con un unico motivo deduce la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Terni in data 26 maggio 2014 ai fini della notifica dell'estratto di cui all'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella versione all'epoca vigente) all'imputato, dichiarato contumace già all'udienza del 13 novembre 2013. Sostiene, infatti, il ricorrente che tutta la procedura di notifica deve ritenersi nulla, dal momento che a quell'epoca egli era a tutti gli effetti latitante per essersi sottratto ad un provvedimento di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Terni in data 3 novembre 2012, dovendo, pertanto, essere esperita la relativa procedura. I termini per la proposizione dell'impugnazione non possono, dunque, come sostenuto dalla Corte territoriale, essere validamente decorsi dalla data del 28 maggio (recte: 27 giugno, v. ordinanza) 2014, non avendo egli avuto alcuna conoscenza del giudizio. 3. Con atto trasmesso via PEC, la difesa del ricorrente ha dedotto un nuovo motivo, eccependo la violazione degli artt. 175 e segg. cod. proc. pen. e sostenendo che il ricorso proposto consiste in realtà in un'istanza di remissione in termini per proporre appello, proposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di tardività emessa dalla Corte territoriale, nonostante l'impugnazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado fosse stata ritualmente proposta entro lo stesso termine di trenta giorni. Si contesta, pertanto, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui la regolarità formale di una notifica abbia il significato di qualificare la condotta dell'imputato quale volontaria sottrazione alla conoscenza dell'atto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La Corte di appello di Perugia ha preliminarmente rilevato che la firmataria dell'atto di appello, avv. [OSCURATO:PERSONA], si è qualificata difensore del Verbofshi "giusta nomina fatta dal detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]" ma che tale nomina non risulta versata in atti, non essendo così possibile comprendere se riguardi il presente o altro procedimento, atteso che l'appellante è gravato anche da altre pendenze. A tale rilievo nulla oppone la difesa del ricorrente, sicché già questo rende inammissibile l'impugnazione per violazione del cbn. disp. degli artt. 571 e 591, lett. a) cod. proc. pen., in quanto proposta da soggetto non legittimato. 3. A tale preliminare rilievo, vale aggiungere che quel che in realtà la difesa lamenta (ribadita anche fra le righe dei motivi aggiunti) è che il ricorrente non ha mai avuto cognizione del procedimento a suo carico, con la conseguenza, però, che avrebbe dovuto proporre istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter (disciplina previgente) o 629-bis (disciplina attuale) cod. proc. pen., personalmente o a mezzo difensore munito di procura speciale (art. 625-ter, comma 2, abrogato o art. 629-bis, comma 2), in tal caso risaltando ancor più la mancanza di legittimazione del difensore che lo assiste nella presente procedura. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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