CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025
Cassazione n. 06425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 69 e 89 cod. pen. avuto riguardo al bilanciamento tra la circostanza attenuante del vizio parziale di mente e le aggravanti contestate, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze in termini di equivalenza, in considerazione delle modalità aggressive della condotta, delle lesioni cagionate alla p.o. e dei plurimi precedenti penali, anche specifici del prevenuto); che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutta di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (come nel caso di specie), tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile, attesa la tardività della relativa memoria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il