CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 31569/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza della Corte appello di Milano in data 11/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato, nell'ambito del proc. 42018/17 RGNR, nella flagranza del delitto di furto in abitazione in concorso, in occasione del quale erano stati sottratti, tra gli altri beni, anche dei gioielli. Secondo quanto riportato nel verbale di perquisizione veicolare e personale dell'imputato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ore 1.20, nel frangente gli erano stati sequestrati 50 euro, un disturbatore di frequenze, vari mazzi di chiavi e telecomandi; mentre nel verbale di perquisizione domiciliare, recante la stessa data, ma redatto alle 5.30, era stato documentato il sequestro della somma di 20.000 euro, nonché di un considerevole numero di gioielli, orologi, diamanti e altri beni preziosi, oggetto della futura richiesta di restituzione che afferisce al presente procedimento. 1.1. Con sentenza in data 31/10/2017, emessa all'esito di giudizio direttissimo, Savic fu condannato per il furto e il Tribunale, peraltro senza alcun riferimento ai cennati verbali di sequestro, dispose «la confisca e la distruzione degli arnesi e di quant'altro in sequestro», ove non ne fosse «possibile la vendita». 1.2. Con successiva ordinanza in data 29/11/2017, lo stesso Tribunale, rilevando che non si era provveduto per le «somme ancora in sequestro», ne dispose la restituzione agli imputati, anche in considerazione della «modesta» entità delle stesse; di tal che, alla data del 2/03/2018, secondo il provvedimento oggi impugnato «risulterebbe» che fossero state restituite a Savic, da parte dell'Ufficio per l'esecuzione delle direttissime del Tribunale di Milano, le somme di 50 e di 20.000 euro. 1.3. Nel successivo giudizio di appello, non avendo l'imputato impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla confisca, la Corte territoriale nulla dispose in merito, con conseguente esecutività della misura di sicurezza patrimoniale disposta nel corso del primo giudizio. 1.4. In data 26/07/2018, nell'ambito del proc. n. 34768/17 RGNR, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Pubblico ministero la restituzione dei beni sequestrati, evidenziando che gli stessi erano da tempo da lui posseduti e in gran parte ereditati, assieme all'abitazione in cui viveva, da un fratello, Giura, all'epoca già deceduto. In data 27/07/2018, il Pubblico ministero titolare delle indagini chiese in visione il fascicolo relativo al proc. 42018/17; e in data 1/09/2018 rigettò la richiesta di restituzione, rilevando che erano ancora in corso accertamenti sui beni in sequestro, parte dei quali era stata riconosciuta dalle vittime, sicché la Polizia giudiziaria aveva provveduto a plurime restituzioni di oggetti preziosi ai legittimi proprietari. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, investito della questione, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] verbalizzò le dichiarazioni di Savic, secondo cui tutti gli orologi di cui al verbale di sequestro erano della sua famiglia, oltre a vari diamanti sciolti in cartine e a oggetti di sua nonna con brillanti; beni che si trovavano in cassaforte al momento del sequestro. Alla successiva udienza del 3/02/2020, Savic produsse documentazione attestante condizioni di reddito della madre, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari dispose la trasmissione degli atti al Tribunale, essendo il procedimento ormai giunto a dibattimento. 1.6. Con sentenza in data 27/02/2020, resa nell'ambito del proc n. 17248/19 Savic e altri sei imputati furono condannati «per un cospicuo numero di furti e di ricettazioni», senza che, in motivazione e nel dispositivo, si facesse riferimento ai beni in sequestro di cui all'odierno ricorso, non compresi nel capo di imputazione. E in pari data, il Tribunale dichiarò non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione a [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto del sequestro sopra ricordato, dal momento che si era già provveduto con la sentenza del Tribunale in data 31/10/2017, resa nel proc. n. 42018/17. 1.7. La sentenza di condanna fu, quindi, appellata dall'imputato, ma solo con «motivi aggiunti» depositati il 13/11/2020 fu chiesta la restituzione dei beni non individuati come di proprietà di terzi. Tuttavia, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Savic chiese di concordare la pena, rinunciando agli altri motivi di appello. Nelle more, egli aveva però formulato una nuova istanza di restituzione, pervenuta il 3/12/2020 e riproposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rispetto alla quale il Procuratore generale chiese la confisca dei beni proventi di reato e la restituzione all'imputato di quelli di sua proprietà. La richiesta di restituzione fu rigettata in toto dalla Corte con ordinanza del 10/12/2020 per mancanza di prova dell'esistenza, in capo all'imputato, di un diritto legittimo alla restituzione di tutti i beni; e con lo stesso provvedimento ne fu disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 1.8. Avverso l'ordinanza e la sentenza di secondo grado fu proposto ricorso per cassazione, in esito al quale la Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 4 in data 10/01/2022, annullò la decisione per insufficiente motivazione, atteso che in relazione ad alcuni beni, non rivendicati da alcuno nonostante la risalenza temporale della loro apprensione, Savic aveva prodotto documentazione diretta a comprovare sia il legittimo possesso, sia la compatibilità del loro acquisto con il complessivo reddito familiare; documentazione rispetto alla quale la Corte di appello di Milano non si era pronunciata con il necessaria approfondimento. 1.9. Con ordinanza in data 8/04/2022, emessa in sede di rinvio, la Corte di appello respinse la richiesta restitutoria e l'istante propose nuovo ricorso per cassazione, poi qualificato dalla Suprema Corte come opposizione ex artt. 667, comma 4 e 676 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinché si pronunciasse nel merito di tale impugnazione. 1.10. Con ordinanza in data 11/01/2023, la Corte appello di Milano ha, infine, rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui era stata respinta la richiesta di restituzione dei beni in sequestro ed era stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. 1.10.1. Secondo il Collegio, infatti, i beni di cui è stata chiesta la restituzione non sarebbero compresi nel «quant'altro in sequestro» per il quale era stata disposta, con sentenza, la confisca nell'ambito del procedimento n. 42018/17. Ciò in quanto, rispetto ad essi, era stata successivamente disposta la restituzione delle somme in ragione della «modestia dell'importo», laddove in occasione della perquisizione domiciliare era stata in realtà sequestrata la somma di 20.000 euro, il cui valore era, dunque, incompatibile con un siffatto apprezzamento. E in quanto il Pubblico ministero, investito della richiesta di restituzione dopo la pronuncia della prima sentenza di condanna, l'aveva rigettata per la pendenza di indagini ancora in corso, cui aveva fatto seguito, nell'ambito del procedimento sub 2), la 3 u2y1/4). restituzione ai proprietari di molti dei beni preziosi sequestrati. Dunque, secondo la Corte di appello, soltanto con il provvedimento del 10/12/2020 il Giudice di secondo grado si era pronunciato sulla richiesta di restituzione formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sulla richiesta, contestualmente accolta, di confisca sollecitata, nella stessa udienza, dal Procuratore generale. 1.10.2. Nel respingere l'opposizione, l'ordinanza oggi impugnata ha rilevato come le contraddittorie richieste di restituzione avanzate da Savic non consentano di dimostrare la legittima proprietà dei beni in capo all'istante, avendo egli dapprima sostenuto che essi gli fossero stati trasmessi in eredità dal fratello deceduto, poi che i gioielli fossero della nonna, peraltro producendo documenti riferibili alla madre e, infine, che i beni fossero in comproprietà tra lui e la madre, senza, peraltro, specificare quali fossero di costei. Inoltre, la sua asserzione di essere proprietario iure hereditatis di tutti i beni sequestrati è stata in parte smentita dai provvedimenti di restituzione ai legittimi proprietari, nel marzo 2018, di molti dei beni sequestrati. A riprova della assenza di buonafede, l'ordinanza ha, inoltre, evidenziato che, in occasione della perquisizione domiciliare che avrebbe portato al rinvenimento dei beni di cui si chiede la restituzione, Savic, evidentemente consapevole dell'illiceità della provenienza di quanto sarebbe stato rinvenuto, aveva cercato di convincere gli operanti che la casa mobile interessata dalla perquisizione non era la propria abitazione e che essa non era da lui occupata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che i beni preziosi rinvenuti si trovavano in posti diversi, custoditi tutti insieme, senza distinguere quelli che sarebbero poi risultati di certa provenienza illecita; e che l'impressionante numero di gioielli, orologi, monete d'oro, pietre preziose rinvenuto non era confacente alle capacità reddittuali di un lavoratore in nero con un guadagno di circa 2.000 euro mensili (con moglie e due figli a carico), la cui madre non convivente gestiva una lavanderia e alla quale, in ogni caso, era riferibile tutta la documentazione prodotta a sostegno della legittimità del possesso, peraltro inidonea a provare la lecita provenienza dei beni sequestrati (atteso che le ricevute di acquisto di gioielli da parte di [OSCURATO:PERSONA] erano solo 2 e risalenti al 1995, e che i relativi beni non erano stati individuati specificamente tra quelli sequestrati; che le attestazioni prodotte, provenienti da alcuni gioiellieri, erano relative alla riparazione o alla valutazione o all'acquisto di gioielli da parte dei commercianti, come tali inidonee a dimostrarne la legittima provenienza; che le stesse non avevano a oggetto i beni sequestrati). 1.10.3. Su tali basi, la Corte di appello ha ritenuto che i beni sequestrati fossero il provento di reati contro il patrimonio, anche considerando che l'imputato, nella cui abitazione essi si trovavano, era abitualmente dedito, quantomeno dal 2000, alla commissione di furti in abitazione; che in occasione dell'arresto, gli erano stati sequestrati arnesi atti allo scasso, oggetti preziosi, strumentazione atta a pesarli e a smontarli, un quadrante di orologio separato dal corpo e pietre isolate. In definitiva, non essendo stata provata la legittima provenienza dei beni e considerata l'evidente sproporzione del valore degli stessi con il riferito reddito dell'istante e dei suoi familiari, la Corte di appello ha confermato l'applicazione della confisca ex art. 240-bis cod. pen. disposta nel provvedimento oggetto di opposizione 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia alla sproporzione tra il valore dei beni confiscati e il reddito/patrimonio familiare del ricorrente, sia al criterio della ragionevolezza temporale tra il «reato spia», il valore dei beni confiscati e il reddito/patrimonio familiare dello stesso Savic. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che mai gli organi requirenti avrebbero chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e che mai essi avrebbero chiesto l'applicazione della confisca; e, anzi, in due distinte occasioni, la Procura generale presso la Corte di appello di Milano avrebbe espresso parere sostanzialmente favorevole al dissequestro. Sotto altro profilo, l'ordinanza impugnata contraddirebbe sia la precedente sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, sia l'accertamento positivo, già effettuato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, adito ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla assenza di sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il reddito/patrimonio familiare del ricorrente, anche in relazione al criterio della ragionevolezza temporale tra il reato-spia, il valore dei beni sottoposti alla misura ablativa e il reddito/il patrimonio familiare di Savic. Ciò in quanto, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano avrebbe affermato che Savic aveva prodotto, all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], documentazione probante le condizioni di reddito della madre, [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero state compatibili con il valore dei beni in sequestro. E analogo riconoscimento sarebbe contenuto nella pronuncia della Corte di cassazione, di tal che il provvedimento con cui la Corte milanese ha disposto autonomamente la confisca ex art. 240-bis cod. pen. sarebbe affetto da motivazione apparente per quanto riguarda la già esclusa sproporzione del valore dei beni con il reddito/patrimonio familiare del richiedente e l'illegittimità del loro possesso. Ciò in quanto la Corte di appello di Milano non avrebbe indicato il valore dei beni sottoposti a sequestro, né lo avrebbe comparato con il reddito e il patrimonio dell'indagato e dei suoi familiari, né avrebbe applicato il criterio della ragionevolezza temporale indicato con la sentenza delle Sez. U, n. 27421 del 2021, in relazione alla data, non specificata, di commissione del «reato spia», nemmeno indicato nel provvedimento, rispetto al momento di acquisizione da parte di Savic dei beni poi confiscati. Infine, la richiesta di restituzione avrebbe dovuto essere valutata in base alla normativa civilistica applicabile ai beni mobili non registrati, che attribuisce rilevanza al possesso di buona fede, attestato dal fatto che nessuno dei presunti proprietari avrebbe fatto valere il proprio diritto. E ciò alla luce dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale «in caso di controversi sulla proprietà delle cose sequestrate il giudice ne rimette la decisione al giudice civile», il quale sarebbe tenuto ad applicare, appunto, la normativa civilistica sulla circolazione dei beni mobili non registrati. Come riconosciuto in casi analoghi, anche nei confronti dello stesso Savic, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi l'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorrerebbe la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (così Sez. 2, n. 26462 del 6/07/2005). E del resto, per i beni in sequestro Savic non sarebbe stato neppure processato, avendo il Pubblico ministero emesso decreto di citazione a giudizio unicamente per i beni di provenienza illecita e previamente restituiti agli aventi diritto. 3. In data 22/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 5/06/2023 è, altresì, pervenuta in Cancelleria una memoria difensiva con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Savic, deduce che la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, anziché pronunciarsi sulla questione devoluta, ovvero l'accertamento della proprietà dei beni in sequestro, abbia mutato l'oggetto del giudizio, disponendo la confisca ex art. 240-bis cod. pen., in questo modo contraddicendo l'accertamento precedentemente svolto circa la non sproporzione tra il valore dei beni sequestrati con il reddito/patrimonio familiare del ricorrente. Inoltre, mai l'organo requirente competente avrebbe chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e/o conservativo o di prevenzione e, anzi, si sarebbe ripetutamente espresso a favore della restituzione dei beni in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che la complessa vicenda oggetto del presente procedimento è stata ricostruita da questo Collegio alla stregua di quanto riportato nel provvedimento impugnato e di quanto prospettato con il ricorso, che in più punti appare assai generico, in specie nella indicazione dei beni di cui si chiede la restituzione e nella indicazione degli elementi atti a fornire la dimostrazione della provenienza lecita degli stessi. In proposito, è appena il caso di evidenziare che l'onere di offrire una puntuale esposizione dei fatti di causa e di sostenere le relative prospettazioni con adeguata documentazione incombe ovviamente sul richiedente, il quale è anche tenuto a garantire l'autosufficienza dell'impugnazione, corredandola degli elementi di riscontro necessari a dimostrarne la fondatezza sul piano dei relativi presupposti giuridico-fattuali. 2.1. Orbene, secondo la ricostruzione della complessa vicenda operata dallo stesso ricorrente, i beni oggetto del primo sequestro, disposto nell'ambito del procedimento n. 42018/17 RGNR, erano stati sottoposti a confisca a seguito della pronuncia della sentenza di condanna da parte del Tribunale di Milano in data 31/10/2017. Con tale provvedimento, infatti, era stata disposta sia la confisca e la distruzione degli attrezzi utilizzati per la realizzazione della condotta furtiva, sia la confisca di «quant'altro in sequestro»; locuzione che, nella sua ampiezza, sarebbe stata certamente idonea a ricomprendere ogni altra utilità sequestrata in occasione delle due perquisizioni di cui si è dato atto. Tanto è vero che, con ordinanza in data 27/02/2020, il Tribunale di Milano aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione a [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto del sequestro sopra ricordato, essendosi già provveduto su di essa con la sentenza del Tribunale in data 31/10/2017, resa nel procedimento n. 42018/17. Seguendo tale impostazione, ogni questione relativa alla eventuale illegittimità della misura ablativa avrebbe dovuto essere posta attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione della relativa statuizione contenuta nella richiamata sentenza di condanna; impugnazione in realtà mai coltivata, posto che, come già osservato, nel corso del giudizio di appello, l'imputato non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla confisca, di tal che la Corte territoriale nulla aveva disposto in merito, con conseguente esecutività della misura patrimoniale disposta nel primo giudizio. Pertanto, già sotto tale profilo, l'originaria istanza restitutoria, da cui ha tratto l'avvio il presente procedimento, avrebbe dovuto essere valutata, sin dal principio, come inammissibile. 3. Tuttavia, come evidenziato nell'esposizione che precede, la Corte di appello, accedendo alla tesi difensiva, secondo cui la confisca non sarebbe stata all'epoca disposta, ha compiuto una diversa interpretazione della sentenza del Tribunale di Milano in data 31/10/2017, giungendo a ritenere che proprio la genericità della statuizione della confisca non consentisse di ritenervi ricompresi i beni di valore oggetto del secondo verbale di sequestro, cui, secondo l'ordinanza oggi impugnata, si riferisce la richiesta di restituzione. Una ricostruzione, questa, che la Corte di appello ha ritenuto di fondare anche sul dato della restituzione delle somme in denaro sequestrate nel procedimento n. 42018/17 RGNR, motivata con la «modestia» delle stesse; restituzione che il Collegio milanese sembrerebbe avere effettuato alla stregua del solo primo verbale di sequestro (ove si faceva riferimento alla somma di 50 euro) e non anche del secondo, che concerneva la somma, certamente non «modesta», di 50.000 euro. Secondo questa linea ricostruttiva, dunque, la confisca sarebbe stata disposta dalla Corte di appello di Milano, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., con ordinanza in data 10/12/2020 emessa nel procedimento in esito al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Milano in data 27/02/2020, «per un cospicuo numero di furti e di ricettazioni». 4. Tanto osservato, è opportuno ricordare che l'art. 240-bis cod. pen. (rubricato «confisca in casi particolari»), con il quale è stata traslata nel codice sostanziale la misura originariamente prevista dall'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992, stabilisce che «nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322- bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493- ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Tale disposizione, dunque, presuppone, per la legittimità del provvedimento ablativo, l'esistenza di un «reato spia» tra quelli indicati nel catalogo da essa previsto; di «denaro, (...) beni o (...) altre utilità» di cui il condannato sia, anche per interposta persona, titolare o che abbia nella sua disponibilità; della impossibilità, da parte del soggetto, di giustificarne la provenienza; della esistenza di una sproporzione del loro valore rispetto al reddito dichiarato dal soggetto o alla sua attività economica, senza che peraltro rilevi il quantum ricavato dalla commissione dei «reati spia» (così Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687 - 01). 5. Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, peraltro in maniera talmente generica da comportare l'inammissibilità della relativa censura, il «reato spia» è certamente rinvenibile nella fattispecie di ricettazione, per la quale Savic, secondo quanto riportato nell'ordinanza, era stato appena condannato. Inoltre, quanto all'ulteriore requisito della disponibilità dei beni sottoposti a confisca, il rinvenimento degli stessi nel luogo ove Savic aveva pacificamente stabilito la propria dimora è certamente idoneo, sul piano logico, a consentire, secondo la condivisibile valutazione compiuta dalla Corte di appello, di riferire gli oggetti sequestrati alla sua personale disponibilità. Del pari, non è ravvisabile alcun vizio di motivazione nel ragionamento della Corte milanese nella parte in cui, in considerazione dell'assenza di redditi adeguati in capo all'odierno ricorrente e ai componenti del suo nucleo familiare, ha coerentemente concluso che egli non potesse avere acquisito la titolarità dei beni confiscati mediante l'impiego di risorse economiche lecite. Lo stesso succedersi di versioni differenti, in occasione delle ripetute richieste restitutorie, circa la titolarità dei beni e circa la relativa origine è stata non illogicamente interpretata dalla Corte di appello come il tentativo di accreditare la prospettazione di volta in volta più proficua in rapporto alle contingenti strategie difensive perseguite, per questa via rivelando la estrema difficoltà di accreditare una convincente dimostrazione dell'origine lecita dei beni oggetto della richiesta di restituzione. Fermo restando che, come osservato nel provvedimento oggi impugnato, la stessa prospettazione della riferibilità ad altri soggetti (nella specie la madre e la nonna) della titolarità di una parte dei beni de quibus avrebbe fatto venir meno qualunque legittimazione a richiedere la restituzione da parte dell'odierno ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01). Inoltre, nemmeno può condividersi l'affermazione difensiva secondo cui la Corte milanese non avrebbe osservato il criterio della «ragionevolezza temporale» tra la commissione del «reato-spia» e le acquisizioni patrimoniali oggetto della confisca, avendo l'ordinanza sottolineato le plurime condanne riportate negli anni dall'imputato per reati contro il patrimonio e la possibilità, dunque, di riferire il ricchissimo compendio rinvenuto in sede di perquisizione a una attività delittuosa svolta, nel tempo, con modalità sostanzialmente professionali. La Corte territoriale, in definitiva, ha correttamente individuato i presupposti per la confisca dei beni ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., evidenziando che i beni che ne hanno costituito oggetto si trovavano nella disponibilità diretta dell'imputato e che il loro valore era sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, senza che possa ravvisarsi il lamentato contrasto con il decisum pronunciato, in sede rescindente, atteso che la precedente pronuncia di annullamento della Quinta Sezione di questa Corte atteneva a vizi di motivazione che, allo stato, non sono, invece, ravvisabili. E non vertendosi, nella specie, in un caso di proprietà controversa dei beni confiscati, del tutto ultroneo è il riferimento difensivo alla mancata applicazione della normativa civilistica richiamata dall'art. 263, comma 3, cod. proc. pen. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa del