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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33482/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 gennaio 2023 ha emesso decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca cosiddetta allargata ex art. 240-bis cod. pen., di denaro e titoli depositati sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai figli, in relazione al delitto di peculato continuato, commesso dal ricorrente nella sua qualità di Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], appropriandosi di marche da bollo e somme per acquistarle.

Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame del difensore di [OSCURATO:PERSONA] confermando gli argomenti, in fatto e in diritto, che avevano condotto all'emissione della misura cautelare reale.

2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo rileva violazione di legge, in relazione all' art. 321 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento del Tribunale del riesame non ha colto il contenuto dell'eccezione difensiva, concernente l'assenza dell'impronta dei decreti di installazione di videosorveglianza e della richiesta di autorizzazione all'intercettazione ambientale del pubblico ministero, avendo confuso la capacità dell'atto di produrre effetti con la sua esecuzione.

2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge, in relazione agli artt.203 e 271 cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto idonea all'apertura delle indagini preliminari una fonte confidenziale anonima, comprese le tre fotografie ritraenti il cassetto di [OSCURATO:PERSONA], così rendendo inutilizzabili gli esiti sia del decreto di installazione della videosorveglianza che del decreto di intercettazione.

2.3. Con il terzo motivo rileva violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 cod. proc. pen. e 14 Cost. in quanto le condotte del ricorrente potevano essere riprese con le telecamere di videosorveglianza solo applicando la disciplina delle intercettazioni, trattandosi di veri e propri comportamenti comunicativi, tanto da rendere inutilizzabili anche gli esiti delle videoriprese, unici elementi probatori su cui si è fondata la misura cautelare applicata, al più dimostrativi di una mera attività di cessione di marche in cambio di denaro, non qualificabile come peculato.

2.4. Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della distanza temporale tra le somme acquisite e la data di commissione del reato che, secondo la sentenza numero 33 del 2018 della Corte costituzionale, impone la ragionevole prossimità all'acquisto del bene non sussistente nella specie.

Infatti, l'appropriazione della somma di € 6.455 è collocata tra il 5 ottobre e il 18 novembre 2022, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza, volti a dimostrare la sperequazione, ma non anche il tenore di vita dell'indagato, risalgono al 2018, senza considerare la giustificazione offerta da [OSCURATO:PERSONA] circa gli introiti in nero, in quanto tali non documentabili, riferiti a sé e ai suoi familiari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Sia i provvedimenti di installazione della videosorveglianza (emessi il 3 ottobre, il 18 ottobre e il 2 novembre 2022), sia la richiesta del Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari di autorizzazione alle intercettazioni ambientali a seguito dal decreto di autorizzazione emesso il giorno successivo, pur essendo privi dell'attestazione di deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero, sono utilizzabili in quanto manca qualsiasi incertezza sulla loro emissione e sulla loro data, visto il richiamo ad essi contenuto nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e non essendo comunque prevista, per detta omissione, alcuna specifica sanzione processuale.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati.

3.1. Il provvedimento impugnato dà atto che il presente procedimento, avente ad oggetto il delitto di peculato continuato contestato ad [OSCURATO:PERSONA] quale addetto all'inserimento degli atti nel fascicolo informatizzato TIAP, ha tratto origine da una segnalazione anonima, con allegate tre fotografie, scattate il 29 settembre 2022, della scrivania in uso all'odierno ricorrente ritraenti marche da bollo e mazzette di somme di denaro.

A seguito della menzionata segnalazione e su richiesta della polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, con decreto del 3 ottobre 2022, prorogato il 18 ottobre e il 2 novembre 2022, aveva autorizzato l'istallazione di un sistema di videosorveglianza presso l'ufficio TIAP, in quanto luogo aperto al pubblico, dai cui esiti positivi era conseguita la richiesta di intercettazioni ambientali, autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto dell'Il ottobre 2022.

Le censure contenute nel ricorso non si confrontano in alcun modo con il dettagliato contenuto del provvedimento del Tribunale che, in risposta alle medesime eccezioni formulate dal difensore anche in questa sede, ha dato atto che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., è stato emesso all'esito di indagini che, pur prendendo impulso da una denuncia anonima, sono state fondate: a) sulle 3 fotografie a questa allegate, che costituiscono documento; b) sull'estrapolazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, da cui si vede [OSCURATO:PERSONA] o intascare le marche da bollo approfittando della distrazione degli avvocati o recuperarle e rivenderle; c) sull'ascolto delle intercettazioni ambientali autorizzate dal giudice per le indagini preliminari; d) sul sequestro di marche da bollo per il valore di 4.593,25 € e della somma in contanti di euro 1.846,50 rinvenuta nella scrivania del ricorrente.

3.2. Costituisce orientamento costante di questa Corte, richiamato nel provvedimento impugnato, che una denuncia anonima non possa essere posta a fondamento di atti tipici (perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche) che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità, ma può di certo stimolare l'attività di iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis (Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monco, Rv.267680).

E' ciò che è avvenuto nella specie, in quanto la denuncia anonima non ha affatto assunto il valore di fonte di prova ma, come risulta dal provvedimento impugnato, ha costituito soltanto il punto di partenza dell'attività investigativa che si è sviluppata autonomamente in base alle tre fotografie ad essa allegate per le quali, in quanto documenti acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., non vi sono divieti di utilizzabilità neanche derivata, come erroneamente preteso dal ricorrente.

Infatti, l'inutilizzabilità dei documenti anonimi sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. si riferisce ai soli documenti rappresentativi di dichiarazioni e non può trovare applicazione in relazione a quelli fotografici ed ai filmati (Sez. 5, n. 19911 del 07/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209).

Partendo dalla corretta premessa che le fotografie della scrivania del pubblico ufficiale e di quanto in essa custodito (marche da bollo e denaro contante) fossero utilizzabili, il provvedimento impugnato ha ritenuto legittima anche l'attività investigativa successivamente sviluppatasi con i filmati acquisiti dalle due videocamere di sorveglianza posizionate nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], senza che si imponesse l'attività autorizzatoria del giudice per le indagini preliminari in assenza di contenuti comunicativi.

3.3. In assenza di un'espressa regolamentazione legislativa la Corte costituzionale prima (sent. n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) e le Sezioni unite di questa Corte poi (Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270; Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) hanno distinto a seconda che la ripresa di immagini riguardi comportamenti comunicativi - per tali intendendosi lo scambio di messaggi tra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (colloquio orale o gestuale) - oppure comportamenti non comunicativi ritraenti la mera presenza di cose o persone o i loro movimenti (Sez.3, n.15206 del 21/11/2019, P., Rv. 279067).

Nel primo caso, se l'intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio si applica l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. in quanto è assimilabile ad una 4 rP intercettazione di comunicazioni tra presenti, se invece si svolge in tutti gli altri luoghi si segue la disciplina ordinaria delle intercettazioni.

Nel caso in esame, invece, poiché le videocamere hanno ripreso [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di maneggiare le marche da bollo e le banconote riposte nel cassetto della scrivania consegnandole agli avvocati, senza poi apporle sulle loro istanze che venivano gettate (così pag. 4 del provvedimento impugnato), si rientra nell'ipotesi dei comportamenti non comunicativi.

Le Sezioni unite Prisco hanno distinto a seconda del luogo in cui sono videoripresi detti comportamenti: il domicilio, per il quale vale la tutela di cui all'art. 14 Cost.; i luoghi riservati, che pur non rientrando nel concetto di domicilio sono caratterizzati da un'aspettativa di riservatezza superiore a quella dei luoghi pubblici e per questo tutelati dall'art. 2 Cost.; i luoghi pubblici o aperti al pubblico per i quali non vi è alcuna aspettativa di riservatezza.

Nella specie le videocamere sono state collocate nei locali di un ufficio giudiziario (Ufficio TIAP della Procura di [OSCURATO:PERSONA]) da ritenere «luogo aperto al pubblico» in quanto chiunque vi può accedere a determinate condizioni, oppure frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità di entrarvi (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, P., Rv. 279067).

Il Tribunale, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente qualificato dette videoregistrazioni come prove atipiche, soggette alla disciplina di cui all'art. 189 cod. proc. pen., sia se effettuate dalla polizia giudiziaria di iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria), sia se effettuate dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero.

In conclusione, le video registrazioni a cui si riferiscono le eccezioni proposte con il ricorso sono state legittimamente disposte, effettuate, acquisite ed utilizzate a fini investigativi.

3.4. Di assoluta genericità è, infine, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto, nonostante l'articolata attività investigativa abbia comprovato, attraverso immagini, intercettazioni ambientali e, infine, il sequestro di marche da bollo e contanti all'interno del cassetto di [OSCURATO:PERSONA], come questi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, si fosse illecitamente appropriato di denaro e valori di cui aveva già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio (fattispecie relativa all'appropriazione, da parte del cancelliere addetto all'iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati o del denaro versato dagli avvocati ai fini del relativo acquisto: Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161).

4. Il quarto motivo di ricorso è generico.4.1.

Il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata emesso, ex art. 240-bis cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle somme di denaro e ai titoli depositati sui conti correnti intestati sia al ricorrente che alla moglie e ai figli, ritenuti anch'essi nella sua sostanziale disponibilità.

Le censure difensive riguardano sia l'assenza di prossimità cronologica tra l'acquisizione delle somme di denaro e la data del commesso reato; sia la giustificazione della ritenuta sproporzione tra reddito dichiarato e accertamenti della Guardia di Finanza.

4.2. La condanna per uno dei reati indicati dall'art. 240-bis cod. pen., tra cui rientra il peculato, comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato allorché sia provata, da un lato, l'esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall'altro lato non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell'iniziativa ablatoria (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.281561).

4.2.1. A tale orientamento si è puntualmente adeguato il Tribunale nel ritenere che il reato, commesso nel 2022, sia pienamente compatibile, sotto il profilo cronologico, con un «consistente ed ingiustificato incremento del patrimonio finanziario» del ricorrente, intervenuto da gennaio 2018 - data della sua assegnazione all'ufficio TIAP della procura della Repubblica di Napoli nord in cui i peculati continuati in questa sede contestati sono stati commessi -; sia con l'accumulo, dall'anno 2020, sul suo conto corrente bancario, privo di prelievi, degli stipendi mensili.

Si tratta di elementi di fatto rimasti sostanzialmente incontestati.

4.2.2. Con riferimento al profilo della giustificazione della sproporzione, il Tribunale ha correttamente negato valore alle asserite disponibilità patrimoniali derivanti da attività di lavoro in nero di [OSCURATO:PERSONA], della moglie e della figlia in quanto fondate su dichiarazioni rese da parenti e da appunti redatti dallo stesso indagato, rimaste prive di qualsiasi serietà e riscontro.

Ma a prescindere dal mancato onere di allegazione, sfugge al ricorrente che l'art. 240-bis cod. pen. vieta di giustificare la provenienza del denaro con l'allegazione di redditi derivanti da evasione fiscale, tale dovendosi ritenere l'asserita attività lavorativa che lo stesso ricorso denuncia essere stata svolta in assenza di contratto.

Infatti, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite tra cui, ovviamente, 6 tr, anche quelli derivanti dalla sottrazione dell'agente agli obblighi fiscali quali sono le condotte concernenti la violazione dei doveri contributivi e della disciplina in materia lavoristica.

5. Dai motivi che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 12 gennaio 2023 ha emesso decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca cosiddetta allargata ex art. 240-bis cod. pen., di denaro e titoli depositati sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e ai figli, in relazione al delitto di peculato continuato, commesso dal ricorrente nella sua qualità di Cancelliere in servizio presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], appropriandosi di marche da bollo e somme per acquistarle. Con il provvedimento di cui in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame del difensore di [OSCURATO:PERSONA] confermando gli argomenti, in fatto e in diritto, che avevano condotto all'emissione della misura cautelare reale. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo rileva violazione di legge, in relazione all' art. 321 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento del Tribunale del riesame non ha colto il contenuto dell'eccezione difensiva, concernente l'assenza dell'impronta dei decreti di installazione di videosorveglianza e della richiesta di autorizzazione all'intercettazione ambientale del pubblico ministero, avendo confuso la capacità dell'atto di produrre effetti con la sua esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo rileva violazione di legge, in relazione agli artt.203 e 271 cod. proc. pen., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto idonea all'apertura delle indagini preliminari una fonte confidenziale anonima, comprese le tre fotografie ritraenti il cassetto di [OSCURATO:PERSONA], così rendendo inutilizzabili gli esiti sia del decreto di installazione della videosorveglianza che del decreto di intercettazione. 2.3. Con il terzo motivo rileva violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 189, 335, 347, 348 cod. proc. pen. e 14 Cost. in quanto le condotte del ricorrente potevano essere riprese con le telecamere di videosorveglianza solo applicando la disciplina delle intercettazioni, trattandosi di veri e propri comportamenti comunicativi, tanto da rendere inutilizzabili anche gli esiti delle videoriprese, unici elementi probatori su cui si è fondata la misura cautelare applicata, al più dimostrativi di una mera attività di cessione di marche in cambio di denaro, non qualificabile come peculato. 2.4. Con il quarto motivo censura la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della distanza temporale tra le somme acquisite e la data di commissione del reato che, secondo la sentenza numero 33 del 2018 della Corte costituzionale, impone la ragionevole prossimità all'acquisto del bene non sussistente nella specie. Infatti, l'appropriazione della somma di € 6.455 è collocata tra il 5 ottobre e il 18 novembre 2022, mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza, volti a dimostrare la sperequazione, ma non anche il tenore di vita dell'indagato, risalgono al 2018, senza considerare la giustificazione offerta da [OSCURATO:PERSONA] circa gli introiti in nero, in quanto tali non documentabili, riferiti a sé e ai suoi familiari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Sia i provvedimenti di installazione della videosorveglianza (emessi il 3 ottobre, il 18 ottobre e il 2 novembre 2022), sia la richiesta del Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari di autorizzazione alle intercettazioni ambientali a seguito dal decreto di autorizzazione emesso il giorno successivo, pur essendo privi dell'attestazione di deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero, sono utilizzabili in quanto manca qualsiasi incertezza sulla loro emissione e sulla loro data, visto il richiamo ad essi contenuto nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari e non essendo comunque prevista, per detta omissione, alcuna specifica sanzione processuale. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono infondati. 3.1. Il provvedimento impugnato dà atto che il presente procedimento, avente ad oggetto il delitto di peculato continuato contestato ad [OSCURATO:PERSONA] quale addetto all'inserimento degli atti nel fascicolo informatizzato TIAP, ha tratto origine da una segnalazione anonima, con allegate tre fotografie, scattate il 29 settembre 2022, della scrivania in uso all'odierno ricorrente ritraenti marche da bollo e mazzette di somme di denaro. A seguito della menzionata segnalazione e su richiesta della polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero, con decreto del 3 ottobre 2022, prorogato il 18 ottobre e il 2 novembre 2022, aveva autorizzato l'istallazione di un sistema di videosorveglianza presso l'ufficio TIAP, in quanto luogo aperto al pubblico, dai cui esiti positivi era conseguita la richiesta di intercettazioni ambientali, autorizzate dal giudice per le indagini preliminari con decreto dell'Il ottobre 2022. Le censure contenute nel ricorso non si confrontano in alcun modo con il dettagliato contenuto del provvedimento del Tribunale che, in risposta alle medesime eccezioni formulate dal difensore anche in questa sede, ha dato atto che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., è stato emesso all'esito di indagini che, pur prendendo impulso da una denuncia anonima, sono state fondate: a) sulle 3 fotografie a questa allegate, che costituiscono documento; b) sull'estrapolazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, da cui si vede [OSCURATO:PERSONA] o intascare le marche da bollo approfittando della distrazione degli avvocati o recuperarle e rivenderle; c) sull'ascolto delle intercettazioni ambientali autorizzate dal giudice per le indagini preliminari; d) sul sequestro di marche da bollo per il valore di 4.593,25 € e della somma in contanti di euro 1.846,50 rinvenuta nella scrivania del ricorrente. 3.2. Costituisce orientamento costante di questa Corte, richiamato nel provvedimento impugnato, che una denuncia anonima non possa essere posta a fondamento di atti tipici (perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche) che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità, ma può di certo stimolare l'attività di iniziativa del Pubblico Ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis (Sez. 6, n. 34450 del 22/04/2016, Monco, Rv.267680). E' ciò che è avvenuto nella specie, in quanto la denuncia anonima non ha affatto assunto il valore di fonte di prova ma, come risulta dal provvedimento impugnato, ha costituito soltanto il punto di partenza dell'attività investigativa che si è sviluppata autonomamente in base alle tre fotografie ad essa allegate per le quali, in quanto documenti acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., non vi sono divieti di utilizzabilità neanche derivata, come erroneamente preteso dal ricorrente. Infatti, l'inutilizzabilità dei documenti anonimi sancita dall'art. 240 cod. proc. pen. si riferisce ai soli documenti rappresentativi di dichiarazioni e non può trovare applicazione in relazione a quelli fotografici ed ai filmati (Sez. 5, n. 19911 del 07/04/2021, D'Arrigo, Rv. 281209). Partendo dalla corretta premessa che le fotografie della scrivania del pubblico ufficiale e di quanto in essa custodito (marche da bollo e denaro contante) fossero utilizzabili, il provvedimento impugnato ha ritenuto legittima anche l'attività investigativa successivamente sviluppatasi con i filmati acquisiti dalle due videocamere di sorveglianza posizionate nell'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], senza che si imponesse l'attività autorizzatoria del giudice per le indagini preliminari in assenza di contenuti comunicativi. 3.3. In assenza di un'espressa regolamentazione legislativa la Corte costituzionale prima (sent. n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) e le Sezioni unite di questa Corte poi (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270; Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) hanno distinto a seconda che la ripresa di immagini riguardi comportamenti comunicativi - per tali intendendosi lo scambio di messaggi tra più soggetti, in qualsiasi modo realizzati (colloquio orale o gestuale) - oppure comportamenti non comunicativi ritraenti la mera presenza di cose o persone o i loro movimenti (Sez.3, n.15206 del 21/11/2019, P., Rv. 279067). Nel primo caso, se l'intercettazione audiovisiva è effettuata nel domicilio si applica l'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. in quanto è assimilabile ad una 4 rP intercettazione di comunicazioni tra presenti, se invece si svolge in tutti gli altri luoghi si segue la disciplina ordinaria delle intercettazioni. Nel caso in esame, invece, poiché le videocamere hanno ripreso [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di maneggiare le marche da bollo e le banconote riposte nel cassetto della scrivania consegnandole agli avvocati, senza poi apporle sulle loro istanze che venivano gettate (così pag. 4 del provvedimento impugnato), si rientra nell'ipotesi dei comportamenti non comunicativi. Le Sezioni unite Prisco hanno distinto a seconda del luogo in cui sono videoripresi detti comportamenti: il domicilio, per il quale vale la tutela di cui all'art. 14 Cost.; i luoghi riservati, che pur non rientrando nel concetto di domicilio sono caratterizzati da un'aspettativa di riservatezza superiore a quella dei luoghi pubblici e per questo tutelati dall'art. 2 Cost.; i luoghi pubblici o aperti al pubblico per i quali non vi è alcuna aspettativa di riservatezza. Nella specie le videocamere sono state collocate nei locali di un ufficio giudiziario (Ufficio TIAP della Procura di [OSCURATO:PERSONA]) da ritenere «luogo aperto al pubblico» in quanto chiunque vi può accedere a determinate condizioni, oppure frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti che abbiano la possibilità di entrarvi (Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019, P., Rv. 279067). Il Tribunale, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente qualificato dette videoregistrazioni come prove atipiche, soggette alla disciplina di cui all'art. 189 cod. proc. pen., sia se effettuate dalla polizia giudiziaria di iniziativa (senza che occorra un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria), sia se effettuate dalla polizia giudiziaria previa autorizzazione del pubblico ministero. In conclusione, le video registrazioni a cui si riferiscono le eccezioni proposte con il ricorso sono state legittimamente disposte, effettuate, acquisite ed utilizzate a fini investigativi. 3.4. Di assoluta genericità è, infine, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto, nonostante l'articolata attività investigativa abbia comprovato, attraverso immagini, intercettazioni ambientali e, infine, il sequestro di marche da bollo e contanti all'interno del cassetto di [OSCURATO:PERSONA], come questi, nella sua qualità di pubblico ufficiale, si fosse illecitamente appropriato di denaro e valori di cui aveva già il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio (fattispecie relativa all'appropriazione, da parte del cancelliere addetto all'iscrizione a ruolo delle cause civili, dei valori bollati o del denaro versato dagli avvocati ai fini del relativo acquisto: Sez. 6, n. 19424 del 03/05/2022, Grasso, Rv. 283161). 4. Il quarto motivo di ricorso è generico.4.1. Il provvedimento impugnato ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata emesso, ex art. 240-bis cod. pen., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle somme di denaro e ai titoli depositati sui conti correnti intestati sia al ricorrente che alla moglie e ai figli, ritenuti anch'essi nella sua sostanziale disponibilità. Le censure difensive riguardano sia l'assenza di prossimità cronologica tra l'acquisizione delle somme di denaro e la data del commesso reato; sia la giustificazione della ritenuta sproporzione tra reddito dichiarato e accertamenti della Guardia di Finanza. 4.2. La condanna per uno dei reati indicati dall'art. 240-bis cod. pen., tra cui rientra il peculato, comporta la confisca dei beni nella disponibilità dell'imputato allorché sia provata, da un lato, l'esistenza della sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore di detti beni, dall'altro lato non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), alla luce del criterio di ragionevolezza temporale che deve esistere tra il periodo di commissione del reato e il momento di acquisizione dei beni oggetto dell'iniziativa ablatoria (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv.281561). 4.2.1. A tale orientamento si è puntualmente adeguato il Tribunale nel ritenere che il reato, commesso nel 2022, sia pienamente compatibile, sotto il profilo cronologico, con un «consistente ed ingiustificato incremento del patrimonio finanziario» del ricorrente, intervenuto da gennaio 2018 - data della sua assegnazione all'ufficio TIAP della procura della Repubblica di Napoli nord in cui i peculati continuati in questa sede contestati sono stati commessi -; sia con l'accumulo, dall'anno 2020, sul suo conto corrente bancario, privo di prelievi, degli stipendi mensili. Si tratta di elementi di fatto rimasti sostanzialmente incontestati. 4.2.2. Con riferimento al profilo della giustificazione della sproporzione, il Tribunale ha correttamente negato valore alle asserite disponibilità patrimoniali derivanti da attività di lavoro in nero di [OSCURATO:PERSONA], della moglie e della figlia in quanto fondate su dichiarazioni rese da parenti e da appunti redatti dallo stesso indagato, rimaste prive di qualsiasi serietà e riscontro. Ma a prescindere dal mancato onere di allegazione, sfugge al ricorrente che l'art. 240-bis cod. pen. vieta di giustificare la provenienza del denaro con l'allegazione di redditi derivanti da evasione fiscale, tale dovendosi ritenere l'asserita attività lavorativa che lo stesso ricorso denuncia essere stata svolta in assenza di contratto. Infatti, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'interessato tutti i beni che siano frutto di attività illecite tra cui, ovviamente, 6 tr, anche quelli derivanti dalla sottrazione dell'agente agli obblighi fiscali quali sono le condotte concernenti la violazione dei doveri contributivi e della disciplina in materia lavoristica. 5. Dai motivi che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del pro
Decreto Cassazione n. 33482/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris