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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29879/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DELLA ROTONDA Giovanni - imputato del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 19/09/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 06/10/2025, avverso la sentenza con motivazioni contestualmente depositate; ritenuto quindi che l'impugnazione è stata proposta in data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc pen. in relazione all'art. 544, comma 1, dello stesso codice; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle itmmende P. P.Q.M1,1 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 FUN71([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DELLA ROTONDA Giovanni - imputato del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 - ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 19/09/2025, ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorso è stato proposto in data 06/10/2025, avverso la sentenza con motivazioni contestualmente depositate; ritenuto quindi che l'impugnazione è stata proposta in data successiva alla scadenza del termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a, cod. proc pen. in relazione all'art. 544, comma 1, dello stesso codice; ritenuto che il ricorso sia pertanto inammissibile per tardività con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle itmmende P. P.Q.M1,1 [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 6 - AGO 2026 FUN71([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29879/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris