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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11784/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con ordinanza del 02/12/2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da NA.IIM Anas avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva respinto un'istanza di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora, applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 (così riqualificato nella sentenza del 14/09/2022), d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il NAHM, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza.

Si censura l'ordinanza per aver ritenuto violato il principio devolutivo, e per non aver considerato che il ricorrente era privo di entrate economiche con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari.

Si lamenta il mancato apprezzamento di quanto osservato con i motivi di appello in ordine alla possibilità di una ulteriore riduzione della pena, e al ruolo marginale svolto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente evidenziarsi la tardività della memoria difensiva allegata agli atti, trasmessa in data odierna e quindi ben oltre il termine di cinque giorni previsto per le conclusioni delle parti private nel procedimento a trattazione scritta dinanzi a questa Suprema Corte, disciplinato dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, tuttora applicabili ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022).

Tale circostanza esime questo Collegio dalla necessità di prenderla in considerazione.

2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che privo delle necessarie connotazioni di specificità.

2.1. Del tutto inammissibili appaiono le censure veicolate con il primo motivo, perché concernenti il profilo della gravità indiziaria nonostante l'emissione di sentenza di condanna (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 - 01, secondo cui «la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto»).

3. Per ciò che riguarda le doglianze afferenti le esigenze cautelari, risulta assorbente la mancanza di effettivo confronto, da parte del ricorrente, con il passaggio motivazionale dedicato dal Tribunale alla ritenuta persistenza del pericolo di reiterazione (individuato nella mancanza di entrate lecite e nel conseguente pericolo di un ritorno all'attività di cessione di droga al minuto presso la piazza di spaccio dove il ricorrente era stato "sorpreso a 'lavorare' con i coimputati con modalità organizzate evocative di una certa sistematicità": cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata).Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva trasmessa dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con ordinanza del 02/12/2022 il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da NA.IIM Anas avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva respinto un'istanza di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora, applicata all'imputato in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 (così riqualificato nella sentenza del 14/09/2022), d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il NAHM, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto violato il principio devolutivo, e per non aver considerato che il ricorrente era privo di entrate economiche con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Si lamenta il mancato apprezzamento di quanto osservato con i motivi di appello in ordine alla possibilità di una ulteriore riduzione della pena, e al ruolo marginale svolto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente evidenziarsi la tardività della memoria difensiva allegata agli atti, trasmessa in data odierna e quindi ben oltre il termine di cinque giorni previsto per le conclusioni delle parti private nel procedimento a trattazione scritta dinanzi a questa Suprema Corte, disciplinato dalle disposizioni emergenziali di cui all'art. 23 d.l. n. 137 del 2020, tuttora applicabili ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022). Tale circostanza esime questo Collegio dalla necessità di prenderla in considerazione. 2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato oltre che privo delle necessarie connotazioni di specificità. 2.1. Del tutto inammissibili appaiono le censure veicolate con il primo motivo, perché concernenti il profilo della gravità indiziaria nonostante l'emissione di sentenza di condanna (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209 - 01, secondo cui «la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto»). 3. Per ciò che riguarda le doglianze afferenti le esigenze cautelari, risulta assorbente la mancanza di effettivo confronto, da parte del ricorrente, con il passaggio motivazionale dedicato dal Tribunale alla ritenuta persistenza del pericolo di reiterazione (individuato nella mancanza di entrate lecite e nel conseguente pericolo di un ritorno all'attività di cessione di droga al minuto presso la piazza di spaccio dove il ricorrente era stato "sorpreso a 'lavorare' con i coimputati con modalità organizzate evocative di una certa sistematicità": cfr. pag. 1 dell'ordinanza impugnata).Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
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