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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 35353/2023

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 38177/19proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ; -controricorrente - nonché -) Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero della salute; Ministero dell'economia e delle finanze; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 21 maggio 2019 n. 3396 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - prescrizione - decorrenza.-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione (tra il 1984 ed il 1987) non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257, nonretroattiva.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della borsa di studio prevista dalla suddetta legge (euro 11.103,83 per ogni anno di durata del corso di specializzazione), oltre al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza n. 23630 del 2016il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto.

La suddetta sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 21.5.2019 n. 3396 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, ritenendo che: -) il termine di prescrizione applicabile al credito vantato dall'attore è quello ordinario decennale; -) tale termine iniziò a decorrere dal momento in cui non poteva più ragionevolmente dubitarsi dell'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi scaturenti dalle direttive sopra indicate, né della natura definitiva di tale inadempimento; -) tale momento andava ravvisato nella data del27 ottobre 1999, giorno in cui entrò in vigore la legge n. 370 del 1999; l’art. 11 di tale legge, infatti, riconobbe ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo il decreto ministeriale che accordò una remunerazione solo a quanti si fossero iscritti ad una scuola di specializzazione dopo il 1991, con esclusione di tutti gli altri.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su un motivo.

Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorrente ha depositato due memorie (l’una il 3, l’altra il 6 ottobre). [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della seconda memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., depositata dal ricorrente il 6.10.2023.

La legge consente infatti il deposito di una sola memoria.

2. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto vantato dall’attore dovesse farsi decorrere dal 27.10.1999.

Nell’illustrazione del motivo, dopo una lunga premessa dedicata alla ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza (pp. 5-10), il ricorrente sostiene (p. 10 del ricorso) alquanto confusivamente una tesi che, secondo l’unica interpretazione che il collegio ritiene possibile del ricorso, è così riassumibile: -) la legge 370/99 diede una attuazione solo parziale alla direttiva comunitaria; -) finché quella direttiva non ricevette una attuazione completa, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere.

2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1,c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 , e soprattutto le sentenze “capostipiti” nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, che per prime affrontarono il problema del coordinamento della normativa interna sul decorso della prescrizione con la giurisprudenza comunitaria).

2.2. Dai presupposti, dalle motivazioni e dalle conclusioni del suddetto consolidato orientamento il ricorso prescinde del tutto.

2.3. Reputa il Collegio non superfluo aggiungere che l’orientamento di questa Corte sopra ricordato, e fatto proprio dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09).

In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01).

E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n.

L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

2.4. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;(c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

Non può quindi condividersi la tesiadombrata dal ricorrent e, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione.

Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione.

Ed il diritto al risarcimento del danno di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

3.1. Reputa altresì il Collegio che il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una domanda non solo manifestamente infondata, ma la cui manifesta infondatezza non poteva non essere percepita prima facie.

Il ricorso oggi in esame è stato infatti proposto nel 2019.

A quella data la giurisprudenza di questa Corte era ormai copiosa e consolidata (da otto anni: cfr. i precedenti richiamati supra, al § 2.3) nell’affermare i princìpi cui si uniformò la sentenza qui impugnata.

Princìpi dai quali, come già detto, il ricorso prescinde del tutto.

3.2. La misura della condanna ex art. 96 c.p.c. va equitativamente stimata in euro 1.000 (mille).

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 1.000 (mille), ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 38177/19proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesoope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato ; -controricorrente - nonché -) Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero della salute; Ministero dell'economia e delle finanze; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello diRoma 21 maggio 2019 n. 3396 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: Oggetto:medici specializzandi - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria - prescrizione - decorrenza.-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione (tra il 1984 ed il 1987) non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257, nonretroattiva. Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento della borsa di studio prevista dalla suddetta legge (euro 11.103,83 per ogni anno di durata del corso di specializzazione), oltre al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 23630 del 2016il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo prescritto il diritto. La suddetta sentenza fu appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 21.5.2019 n. 3396 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame, ritenendo che: -) il termine di prescrizione applicabile al credito vantato dall'attore è quello ordinario decennale; -) tale termine iniziò a decorrere dal momento in cui non poteva più ragionevolmente dubitarsi dell'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi scaturenti dalle direttive sopra indicate, né della natura definitiva di tale inadempimento; -) tale momento andava ravvisato nella data del27 ottobre 1999, giorno in cui entrò in vigore la legge n. 370 del 1999; l’art. 11 di tale legge, infatti, riconobbe ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo il decreto ministeriale che accordò una remunerazione solo a quanti si fossero iscritti ad una scuola di specializzazione dopo il 1991, con esclusione di tutti gli altri. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], fondato su un motivo. Ha resistito con controricorso illustrato da memoria la presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorrente ha depositato due memorie (l’una il 3, l’altra il 6 ottobre). [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della seconda memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., depositata dal ricorrente il 6.10.2023. La legge consente infatti il deposito di una sola memoria. 2. Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che il termine di prescrizione del diritto vantato dall’attore dovesse farsi decorrere dal 27.10.1999. Nell’illustrazione del motivo, dopo una lunga premessa dedicata alla ricognizione dell’evoluzione della giurisprudenza (pp. 5-10), il ricorrente sostiene (p. 10 del ricorso) alquanto confusivamente una tesi che, secondo l’unica interpretazione che il collegio ritiene possibile del ricorso, è così riassumibile: -) la legge 370/99 diede una attuazione solo parziale alla direttiva comunitaria; -) finché quella direttiva non ricevette una attuazione completa, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non poteva iniziare a decorrere. 2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1,c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 –01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01 , e soprattutto le sentenze “capostipiti” nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, che per prime affrontarono il problema del coordinamento della normativa interna sul decorso della prescrizione con la giurisprudenza comunitaria). 2.2. Dai presupposti, dalle motivazioni e dalle conclusioni del suddetto consolidato orientamento il ricorso prescinde del tutto. 2.3. Reputa il Collegio non superfluo aggiungere che l’orientamento di questa Corte sopra ricordato, e fatto proprio dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C-452/09). In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”. L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. 2.4. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivoco a far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario;(c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. Non può quindi condividersi la tesiadombrata dal ricorrent e, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76 non avrebbe potuto cominciare a decorrere se non a partire dal momento di definitiva adozione dei provvedimenti normativi che finalmente stabilirono in via definitiva la misura della remunerazione dovuta ai frequentanti le scuole di specializzazione. Il diritto fatto valere in questa sede infatti non è il diritto alla remunerazione, ma il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva che prevedeva quella remunerazione. Ed il diritto al risarcimento del danno di cui qui si discorre poteva essere esercitato ovviamente anche in assenza di qualsiasi norma che disciplinasse la misura della remunerazione, giacché la liquidazione del danno non a quelle norme sarebbe stata soggetta, ma solo all’art. 1226 c.c. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 3.1. Reputa altresì il Collegio che il ricorrente debba essere condannato ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c., per avere proposto una domanda non solo manifestamente infondata, ma la cui manifesta infondatezza non poteva non essere percepita prima facie. Il ricorso oggi in esame è stato infatti proposto nel 2019. A quella data la giurisprudenza di questa Corte era ormai copiosa e consolidata (da otto anni: cfr. i precedenti richiamati supra, al § 2.3) nell’affermare i princìpi cui si uniformò la sentenza qui impugnata. Princìpi dai quali, come già detto, il ricorso prescinde del tutto. 3.2. La misura della condanna ex art. 96 c.p.c. va equitativamente stimata in euro 1.000 (mille). P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridelle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 4.000, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministridella somma di euro 1.000 (mille), ex art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi legali dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, s
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