CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20304/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per evasione dal luogo degli arresti domiciliari, ex art. 385 cod. pen.); esaminati il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto a: 1) la sussistenza del dolo di evasione; 2) l'omessa considerazione dell'attenuante della spontanea costituzione (art. 385, ult. comma, cod. pen.); 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che il primo motivo non era stato dedotto in appello e che, comunque, è manifestamente infondato, non essendovi ragioni per dubitare del dolo - generico, nell'art. 385 cod. pen. - posto che l'imputato fu colto mentre transitava per la città in momenti diversi da quelli in cui era stato autorizzato a recarsi al SERD, in compagnia di due persone (gravate da segnalazioni di polizia) e che peraltro ammise, in sede di interrogatorio, di essere evaso per procurarsi la droga; rilevato che il secondo e il terzo motivo riproducono censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello la quale ha argomentato, rispettivamente, l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'invocata circostanza attenuante e come all'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen. ostasse la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi numerosissimi precedenti penali; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M