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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 06381/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che non è formulato in termini consentiti in questa sede l'unico motivo di ricorso, atteso che, mentre con il proprio atto di appello il ricorrente aveva lamentato la violazione delle norme che disciplinano il procedimento di riconoscimento fotografico, con il suddetto motivo di ricorso per cassazione il ricorrente contesta invece l'attendibilità dello stesso riconoscimento (in ragione della discrepanza tra l'altezza del truffatore che era stata indicata dalla persona offesa e l'altezza del Tranchino, nonché in ragione dell'età avanzata della stessa persona offesa), con la conseguenza che il motivo di ricorso si appalesa come nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che non è formulato in termini consentiti in questa sede l'unico motivo di ricorso, atteso che, mentre con il proprio atto di appello il ricorrente aveva lamentato la violazione delle norme che disciplinano il procedimento di riconoscimento fotografico, con il suddetto motivo di ricorso per cassazione il ricorrente contesta invece l'attendibilità dello stesso riconoscimento (in ragione della discrepanza tra l'altezza del truffatore che era stata indicata dalla persona offesa e l'altezza del Tranchino, nonché in ragione dell'età avanzata della stessa persona offesa), con la conseguenza che il motivo di ricorso si appalesa come nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, non consentito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 06381/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris