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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16812/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 29/6/2017 il Tribunale di Palermo in composi- zione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuta re- sponsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n 2 cod. pen. per essersi impos- sessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete ENEL, in Palermo il 9/10/2014, con la recidiva specifica infra- quinquennale.

Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha propo- sto appello, chiedendo emettersi sentenza di assoluzione, con il quale si criticava il percorso motivazionale della sentenza, in quanto dalle attività investigative non sarebbe emersa alcuna condotta violenta a seguito dell'allaccio diretto alla linea esterna contestato.

Con sentenza del 17/9/2020 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di motivazione e omissione di un concreto confronto con l'iter motivazionale del primo giudice.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Giannusa, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'articolo 581 lett. d) cod. proc. pen., sottolineando che l'appello era senz'altro correlato alla ratio decidendi della sentenza.

La ricorrente ricorda che la sentenza n. 8825/2017 di questa Corte ha af- fermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazio- ne - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impu- gnata.

Ebbene evidenzia che nel caso in esame la sentenza di primo grado impu- gnata appare priva dei necessari specifici elementi a sostegno delle proprie ra- gioni sia di diritto, che degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

In ogni caso, la ricorrente critica fortemente la decisione della Corte di Ap- pello circa l'inammissibilità dell'atto di appello, infatti, nel corpo dello stesso, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni esposte a fondamento del provve- dimento impugnato non sarebbero generiche, ma scalfirebbero in maniera pun- tuale il quadro probatorio della vicenda, indicando in maniera precisa le ragioni a proprio sostegno della vicenda richiamando finanche argomentazione giurispru- denziali.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio.

2. E' vero che, già sotto il vigore del previgente testo della norma, le Sezio- ni Unite, con la sentenza 8825/2017 ric.

Galtelli, hanno sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che "... al pari del ricorso per cassazione, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicita- mente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di di- ritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento im- pugnato..." (Sez.

Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822).

La specificità deve essere innanzitutto intrinseca, ovvero con riferimento alla testuale specifica enunciazione delle doglianze, nonché estrinseca, ossia riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure.

In ogni caso, hanno sempre chiarito le SSUU Galtelli, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi proposti, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specifi- cità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686).

In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

3. Ancora di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della leg- ge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione so- lo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'appara- to motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf.

Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).

L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appun- to, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncia- zione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i mo- tivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste.

Ebbene, la Corte di appello palermitana, dopo una disamina a pag. 2 dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati da questa Corte di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente afferma che l'appellante non ne avrebbe operato un buon governo in quanto "il gravame oppone argomentazioni generiche, prive di qualsiasi pertinenza e correlazione con le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugna- ta, che di fatto sono completamente ignorate" (così pag. 3 della sentenza impu- gnata).

4. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse della Giannusa, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha posto, indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti in fatto ed in diritto finalizzati ad ot- tenere una pronunzia assolutoria.

Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca.

La stessa sentenza impugnata ricorda che l'appellante aveva posto i temi: a. dell'improcedibilità per difetto di querela, perché l'accertata rimozione del sigillo del contatore e la rottura delle asole poste in prossimità dell'interruttore richie- devano l'impiego di notevole forza fisica della quale l'imputata non disponeva; b. la mancanza di prova che l'imputata avesse utilizzato abusivamente energia elet- trica, in quanto con lei vivevano anche le figlie e l'appartamento apparteneva al di lei padre, ultimo intestatario del contratto di fornitura, cessato il 30.12.2013, che aveva patteggiato la pena; c. della non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; d. della riduzione della pena e della concessione delle attenuanti ge- neriche prevalenti sulle aggravanti.

E' vero che tali doglianze sono state proposte in modo del tutto generico, ma non può non sottolinearsi come altrettanto gene- rica era stata la pronuncia di primo grado.

5. Il provvedimento impugnato, peraltro, si palesa illogico e contraddittorio.

Da un lato, infatti, i giudici del gravame del merito, pur prendendo atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di asso- luzione del prevenuto o, in via gradata di riduzione del trattamento sanzionato- rio), ritiene affetta da genericità l'argomentazione delle ragioni che le giustifica- vano.

Tuttavia, poi, la Corte palermitana, riprende l'intero percorso motivaziona- le seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con i motivi di appello e, deducendone, infine, la mancata adeguata confutazione delle stesse e il mancato confronto critico con le argomentazioni del primo giudice.

Va ribadito il principio di recente affermato da questa Corte per cui ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione allorquando la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi contestual- mente valuti l'infondatezza dei motivi stessi (Sez. 4, n. 3520 del 28/10/2021, dep. 2022, Pecone).

La sentenza impugnata, infatti, anziché limitarsi a verificare l'insussistenza dei requisiti di specificità dei motivi proposti con l'appello, ne ha giudicato l'in- fondatezza, sia in fatto che in diritto, evidenziando le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente la prova della responsabilità dell'imputata, doveva ritenersi che non fosse applicabile la richiesta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., né fosse configurabile l'ipotesi della lieve tenuità del danno.

Alla fine, in altri termini, i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della mancanza di prova della manomissione del contatore da parte dell'imputata (pagg. 2-3), poi quella dell'ininfluenza della circostanza che il padre avesse patteggiato in relazione ad altro appartamento (pag. 3), poi quelle dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131bis cod. pen. e del trattamen- to sanzionatorio (pag. 4) seguono un percorso motivazionale che, di fatto, ri- sponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile.

Rispondendo puntualmente ai singoli motivi, ne riconoscono, di fatto, la spe- cificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado.

Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, portava alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma del- la sentenza impugnata, ma non alla sua inammissibilità.

Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchi- no pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale.

Come è, invece, avvenuto nel caso di specie - come in quellu decisi con la citata Sez. 5 n. 34504/2018 e con le recenti Sez. 4 n. 36533/2021 dal medesimo giudice di appello) ove la Corte palermitana si è di- lungata a dimostrare come le dettagliate ragioni addotte dall'appellante in punto di responsabilità, di sussistenza dei presupposti ex art. 131bis cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio non fossero atte a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice (con un appello che non poteva, pertanto, dirsi ge- nerico ed essere dichiarato inammissibile, ma al più, poteva essere rigettato, con conferma della statuizione di primo grado).

P.Q.M .

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 29/6/2017 il Tribunale di Palermo in composi- zione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuta re- sponsabile dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n 2 cod. pen. per essersi impos- sessata di un quantitativo imprecisato di energia elettrica mediante un allaccio diretto alla rete ENEL, in Palermo il 9/10/2014, con la recidiva specifica infra- quinquennale. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del proprio difensore, ha propo- sto appello, chiedendo emettersi sentenza di assoluzione, con il quale si criticava il percorso motivazionale della sentenza, in quanto dalle attività investigative non sarebbe emersa alcuna condotta violenta a seguito dell'allaccio diretto alla linea esterna contestato. Con sentenza del 17/9/2020 la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di motivazione e omissione di un concreto confronto con l'iter motivazionale del primo giudice. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Giannusa, deducendo, quale unico motivo di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la violazione dell'articolo 581 lett. d) cod. proc. pen., sottolineando che l'appello era senz'altro correlato alla ratio decidendi della sentenza. La ricorrente ricorda che la sentenza n. 8825/2017 di questa Corte ha af- fermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazio- ne - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ra- gioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impu- gnata. Ebbene evidenzia che nel caso in esame la sentenza di primo grado impu- gnata appare priva dei necessari specifici elementi a sostegno delle proprie ra- gioni sia di diritto, che degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. In ogni caso, la ricorrente critica fortemente la decisione della Corte di Ap- pello circa l'inammissibilità dell'atto di appello, infatti, nel corpo dello stesso, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni esposte a fondamento del provve- dimento impugnato non sarebbero generiche, ma scalfirebbero in maniera pun- tuale il quadro probatorio della vicenda, indicando in maniera precisa le ragioni a proprio sostegno della vicenda richiamando finanche argomentazione giurispru- denziali. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio. 2. E' vero che, già sotto il vigore del previgente testo della norma, le Sezio- ni Unite, con la sentenza 8825/2017 ric. Galtelli, hanno sgombrato il campo da ogni dubbio circa il fatto che "... al pari del ricorso per cassazione, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicita- mente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di di- ritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento im- pugnato..." (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, Galtelli, Rv. 268822). La specificità deve essere innanzitutto intrinseca, ovvero con riferimento alla testuale specifica enunciazione delle doglianze, nonché estrinseca, ossia riferibile al rapporto critico e puntuale tra ragioni della decisione e fondamento razionale delle correlative censure. In ogni caso, hanno sempre chiarito le SSUU Galtelli, il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi proposti, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specifi- cità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specifici- tà dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostan- ziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686). In altri termini, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argo- mentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giu- dice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, Alfieri, Rv. 261650 in un caso in cui l'imputato, condannato per il rea- to - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed in- distinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario). 3. Ancora di recente questa Corte di legittimità ha ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della leg- ge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione so- lo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'appara- to motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appun- to, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enuncia- zione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i mo- tivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Ebbene, la Corte di appello palermitana, dopo una disamina a pag. 2 dei principi che hanno ispirato la novella legislativa del 2017 e i principi affermati da questa Corte di legittimità anche nel sistema di impugnazioni previgente afferma che l'appellante non ne avrebbe operato un buon governo in quanto "il gravame oppone argomentazioni generiche, prive di qualsiasi pertinenza e correlazione con le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione impugna- ta, che di fatto sono completamente ignorate" (così pag. 3 della sentenza impu- gnata). 4. Tuttavia, dall'esame dell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] può senz'altro escludersi che l'appello proposto nell'interesse della Giannusa, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, nel senso che la difesa non si è limitata a formule di stile, ma ha posto, indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudizio, argomenti in fatto ed in diritto finalizzati ad ot- tenere una pronunzia assolutoria. Nemmeno pare poter affermarsi, inoltre, che l'atto di gravame in questione, sul punto, fosse viziato da inammissibilità estrinseca. La stessa sentenza impugnata ricorda che l'appellante aveva posto i temi: a. dell'improcedibilità per difetto di querela, perché l'accertata rimozione del sigillo del contatore e la rottura delle asole poste in prossimità dell'interruttore richie- devano l'impiego di notevole forza fisica della quale l'imputata non disponeva; b. la mancanza di prova che l'imputata avesse utilizzato abusivamente energia elet- trica, in quanto con lei vivevano anche le figlie e l'appartamento apparteneva al di lei padre, ultimo intestatario del contratto di fornitura, cessato il 30.12.2013, che aveva patteggiato la pena; c. della non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; d. della riduzione della pena e della concessione delle attenuanti ge- neriche prevalenti sulle aggravanti. E' vero che tali doglianze sono state proposte in modo del tutto generico, ma non può non sottolinearsi come altrettanto gene- rica era stata la pronuncia di primo grado. 5. Il provvedimento impugnato, peraltro, si palesa illogico e contraddittorio. Da un lato, infatti, i giudici del gravame del merito, pur prendendo atto che non vi era questione circa l'adeguata identificazione dei capi e dei punti della sentenza oggetto delle censure della parte e delle conseguenti richieste (di asso- luzione del prevenuto o, in via gradata di riduzione del trattamento sanzionato- rio), ritiene affetta da genericità l'argomentazione delle ragioni che le giustifica- vano. Tuttavia, poi, la Corte palermitana, riprende l'intero percorso motivaziona- le seguito dalla sentenza impugnata, confrontandolo con i motivi di appello e, deducendone, infine, la mancata adeguata confutazione delle stesse e il mancato confronto critico con le argomentazioni del primo giudice. Va ribadito il principio di recente affermato da questa Corte per cui ricorre il vizio di contraddittorietà della motivazione allorquando la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi contestual- mente valuti l'infondatezza dei motivi stessi (Sez. 4, n. 3520 del 28/10/2021, dep. 2022, Pecone). La sentenza impugnata, infatti, anziché limitarsi a verificare l'insussistenza dei requisiti di specificità dei motivi proposti con l'appello, ne ha giudicato l'in- fondatezza, sia in fatto che in diritto, evidenziando le ragioni per le quali doveva ritenersi sussistente la prova della responsabilità dell'imputata, doveva ritenersi che non fosse applicabile la richiesta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., né fosse configurabile l'ipotesi della lieve tenuità del danno. Alla fine, in altri termini, i giudici del gravame del merito, confutando prima la tesi della mancanza di prova della manomissione del contatore da parte dell'imputata (pagg. 2-3), poi quella dell'ininfluenza della circostanza che il padre avesse patteggiato in relazione ad altro appartamento (pag. 3), poi quelle dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 131bis cod. pen. e del trattamen- to sanzionatorio (pag. 4) seguono un percorso motivazionale che, di fatto, ri- sponde nel merito ad un appello che poco prima hanno ritenuto inammissibile. Rispondendo puntualmente ai singoli motivi, ne riconoscono, di fatto, la spe- cificità e la pertinenza critica rispetto al decisum di primo grado. Il difetto di specificità (seppur esterna, rispetto, quindi, alle ragioni esposte nella sentenza impugnata) dei motivi, portava alla loro infondatezza, pur se, in ipotesi, manifesta, e quindi all'eventuale rigetto dell'appello, con la conferma del- la sentenza impugnata, ma non alla sua inammissibilità. Il giudizio sulla manifesta infondatezza dei motivi, infatti, non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell'appello che può dichiarare l'inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati o quando non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata (e pecchi- no pertanto di genericità interna all'atto o esterna al medesimo) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. Come è, invece, avvenuto nel caso di specie - come in quellu decisi con la citata Sez. 5 n. 34504/2018 e con le recenti Sez. 4 n. 36533/2021 dal medesimo giudice di appello) ove la Corte palermitana si è di- lungata a dimostrare come le dettagliate ragioni addotte dall'appellante in punto di responsabilità, di sussistenza dei presupposti ex art. 131bis cod. pen. e sul trattamento sanzionatorio non fossero atte a confutare gli argomenti spesi nella pronuncia del primo giudice (con un appello che non poteva, pertanto, dirsi ge- nerico ed essere dichiarato inammissibile, ma al più, poteva essere rigettato, con conferma della statuizione di primo grado). P.Q.M . Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione d
Sentenza Cassazione n. 16812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris