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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 06739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella proposta di rilettura, inammissibile in sede di legittimità, delle dichiarazioni rese dall'imputato e del loro confronto diretto con le dichiarazioni rese in fase di indagini da questi; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che reggono anche al confronto con il principio di cui agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza in relazione alla rilevanza e pertinenza delle dichiarazioni nel procedimento penale in cui l'odierno ricorrente veniva escusso come teste); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] no Gior \io Fidelbo CfE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella proposta di rilettura, inammissibile in sede di legittimità, delle dichiarazioni rese dall'imputato e del loro confronto diretto con le dichiarazioni rese in fase di indagini da questi; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che reggono anche al confronto con il principio di cui agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata sulla idoneità della condotta ad integrare il delitto di falsa testimonianza in relazione alla rilevanza e pertinenza delle dichiarazioni nel procedimento penale in cui l'odierno ricorrente veniva escusso come teste); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] no Gior \io Fidelbo CfE
Sentenza Cassazione n. 06739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris