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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34281/2024

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nsiglier e – hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15309 /202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] societ à in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione , rapp resenta ta e difesa dagli Avv.ti GiovanniLovelli e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, ex l ege domiciliat a in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi contro [OSCURATO:PERSONA]ARENI, rappresentato e difeso i n proprio ex art. 86 c.p.c., ex lege domiciliat o in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione,piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce all’atto di controricorso, elettivamente domiciliatain ROMA , via Lungotevere della Vittoria n. 5 presso il suo studio(pec: giovanni arieta @ ordienavvocatiroma . org ) ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188 /202 1 resa dalla Corte d’a ppello di Perugiapubblicata in data 2 9 marzo 202 1 ; uditala relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 7 giugno2024 dal la Consiglier a dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa

1. L a [OSCURATO:PERSONA] S.a. s . di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazioneconveniva l'Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Perugia al fine di sen t irne accertare la responsabilità professionalee per sentirlo altresì condannare al risarcimento del danno conseguente in misura pari al valore del credito non soddisfatto oltre interessi, per il complessiv o importo di € 154.000,000circa.

La società attrice esponeva in fatto : - che a seguito dell'emissionedel decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.a.S., difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 74.000,00,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel fare opposizione, aveva sostenutodi non dovere nulla a [OSCURATO:PERSONA] S.a.S., in quanto era intervenuta una transazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi committentedei lavori , eseguiti in parte anche dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come subappaltante, con la quale la suddetta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si era impegnata a pagare direttamente alla Emme ParatiS.r.l. ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causala [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che alla chiamata in causa aveva provveduto la [OSCURATO:PERSONA] S.a. s ., senza spiegare domande principali verso la chiamata ma proponendo ne sol tanto una subordinatacondizionata; - che la scrittura pr i vata di transazione inquestione era qualificabile come contratto a favore di terzo, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.a. s . aveva acquisito il diritto di chiedere il pagamento dei lavori avverso la [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che avesse avuto o meno rapporti con essa e che, pertanto, erroneamente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi [OSCURATO:PERSONA] s .a. s . non aveva proposto domanda nei confronti della suddetta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - che, i nfine , la [OSCURATO:SOCIETA]. era risultata incapiente, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. era capiente .

Il convenuto Avv . [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di procura e nel merito, contestavaogni addebito; esponeva che la chiamata in causa del terzoera stata effettuata in ossequio all'ordine del Giudice e che il procedimento si era concluso con sentenza di rigetto dell'opposizione, confermata i n appello; evidenziava che ogni decisione relativa alla causa era stata concordata con [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a. s ., il quale aveva sempre sostenuto di avere avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, comunque, era stata proposta una domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. subordinata all'accertamento dell'esistenza di un rapporto contrattuale con quest'ultima;rilevava che la scrittura privata in questione era un semplice accollo interno, mai portato a conoscenza della Emme CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. né da essa accettato, riferita a lavori extracontrattuali, mentre le fatture su cui l'attrice aveva agito erano genericamente riferite ai “ lavori eseguiti ” , e che, pertanto, essanon poteva fondare un'autonoma domanda di pagamento su tale scrittura; evidenziava altresì che il mancato soddisfacimento delcredito era dipeso dall'incapienza della società debitrice e non da un errore del professionista; proponeva domanda riconvenzionaleper il pagamento dei propri compensi professionali e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propriacompagnia assicurativa.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo e notificato l'atto di citazione per chiamata di terzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio.

1.1. Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 987/2018 rigettavala domanda di responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione nei confronti dell’avvocato e la condannava a pagare al predetto professionista la somma di € 19.424,55, oltre interessi a titolo di compenso per l'opera professionale; condanna va altresì [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. in liquidazionea rimborsare alle controparti le spese di lite; rigetta va la doman da di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalconvenuto. 2.Avverso la citata sentenza, la società ricorrente interponeva appello;resistevano al gravame le parti appellate.

LaCorte territoriale, con la impugnata decisione, confermava le motivazioni del giudice di prime cure sul presupposto che l’accordo intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avesse solo un contenuto di accollo interno ovvero avente finalità prettamente economiche e privo di ripercussionisulla figura del creditore ( terzo ) il quale, non essendo stato, nel caso di specie, neppure reso edotto dell’ accordo e non avendo fornito una specific a adesione all’accordo, non CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi assumerebbe per tale via alcuna nuova posizione giuridica.

Di tal ché, la Corte territoriale aveva concluso, aderendo in pieno alle motivazionisvolte in primo grado, che nessun rimprovero potesse addebitarsiall’avvocato appellato per non aver proposto domanda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base della scrittura in questione, avente , appunto come detto, solo effetti interni tra le parti.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello perugina , la societàEMME PARATI propon e ricorso per cassazione sulla base di un motiv o d’impugnazione.

Resistono con rispettivi atti di controricorsosia l’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380 - bis c.p.c.

Hanno depositato distinte e rispettive memori e sia la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. che i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] ela società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. .

Ragionidella decisione 1.Con unico motivo di ricorso , la società ricorrent e censura la sentenzaimpugnata per “ V iolazione e falsa applicazione d e gli artt. 1273, 1 41 1 c . c. e al testo della transazione del 30.05.2002 tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell’art.1362 cod. civ. per errata interpretazione della transazione.

Contraddittorietà tra parte della motivazione e dispositivo ”; in particolare, s ostiene che la scrittura privata di transazione tra il debitore Euro T o to marketing s.r.l. e il promittente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso all’ A vv . [OSCURATO:PERSONA], di chiamare in causa quest’ultima nel giudizio di opposizione e richiederle il pagamento; evidenzia inoltre la contraddi ttorietà tra la motivazione ed il dispositivo del provvedimento impugnato ; c on ulteriori considerazioni , parte ricorrente ritorna sulle questioni CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi relative ai rapporti economici, all’effettuazione dei lavori , alle specifichecontrattuali posti a fondamento del successivo accordo diaccollo.

2. In via preliminare , va disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ; in particolare,questi ha evidenzia to come l’atto notificato sarebbe in un formato invalido e che , inoltre, la successiva notifica del medesimo ricorso, pur se avvenut a con le formalità di rito, difetterebbedel requisito della tempestività .

Entrambi i profili di inammissibilità vanno disattesi ; il primo profilo perché l’eccezione è generica , non suffragata da alcun elemento da cui desumere quanto sostenuto, il secondo profilo perché in virtù del principio della scissione della notifica, per quanto risulta in atti, la medesima è in termini (relata di accettazionedi atto giudiziario in data 27.05.2021) . 3.Venendo all’esame dell’unico e articolato motivo di ricorso, esso risulta inammissibile e va disatteso in considerazione delle seguentiargomentazioni.

3.1. In primo luogo, lungi dal lamentare violazione e falsa applicazione delle richiamate norme, la società ricorrente , nella sostanza, si limita a ribadire col ricorso in esame una serie di doglianze, già scrutinate e ritenute infondate concordemente dai giudici di merito , volte a suscitare da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello debitamente formulato dalla Corte d’appello.

Ebbene,la ricorrente ribadisce la contestazione in ordine al la qualificazionedata all’accordo intervenuto in data 30.05.20 02 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte territorialenella sentenza impugnata , ma non offre alcuno spunto perevidenziare in cosa sia consistita l’ applicazione errata di norme CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi el’asserita erronea interpretazione della intervenuta transazione; soprattutto, tra scura ndo completamente la ratio decidendi dell’impugnatasentenza, limitandosi a contestarne genericamente losnodo cruciale ovvero la qualificazione dell’accollo come interno , omette di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento- ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie èattività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazionedelle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009,n. 16499).

Nellospecifico, come correttamente evidenziato dalla società controricorrente in memoria, n on può prescindersi dal principio secondocui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzionedel loro significato in conformità alla comune volontà deicontraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che richiede imprescindibilmente la specificazione dei canoni e delle normeermeneutiche che in concreto sarebbero state violate e la puntualizzazione - al di là della indicazione degli articoli di legge inmateria - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di meritose ne sarebbe discostato ( tra tante, da ultimo , Cass. Sez. 1,21/02/2024, n. 4628).

Ne deriva che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica(con le specificazioni di cui sopra), e che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata.

Quale che sia la censura in concreto formulata, nessunadi esse può risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizionedi una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contrattodal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni(così Cass. Sez. 3 , 20/10/2023, n. 29205). 3.2.In secondo luogo , non del tutto comprensibile appare il profilodi doglianza con cui la ricorrente reitera , come del resto già lamentato in appello, l’asserita contraddittorietà della sentenza impugnatatra motivazione e dispositivo.

In proposito , ai sensi dell’art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (disposizioneche ha trovato continuità normativa nel nuovo testo dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), deve infatti escludersi la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 del citato art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primogrado (c.d.

“doppia conforme”).

QuestaCorte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione siapplica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto - legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiedenella c.d.

“doppia conforme” in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. ha l’onere – , nonostante la sentenza d’appelloabbia confermato quella di primo grado – di indicare le CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I.

Ambrosi ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994).

Oneredisatteso completamente nel caso di specie, stante che la ricorrente, aggirando la preclusione derivante dal meccanismo della c.d. doppia conforme, invoca soltanto formalmente ma inammissibilmentela violazione e falsa applicazione di numerose norme, come sopra meglio spiegato ed evoca una contraddittorietàtra motivazione e dispositivo neppure spiegata . 4.In conclusione , i l ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la società ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, peril ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002 (Cass. Sez.

U. 20/02/2020 n. 4315).

Perquesti motivi LaCorte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l a società ricorrente al rimborso, in favore d i ciascun a delle part i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 4 .3 00 ,00, oltre alle spese f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsiglier e – hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15309 /202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] societ à in accomandita semplice di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione , rapp resenta ta e difesa dagli Avv.ti GiovanniLovelli e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso, ex l ege domiciliat a in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi contro [OSCURATO:PERSONA]ARENI, rappresentato e difeso i n proprio ex art. 86 c.p.c., ex lege domiciliat o in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione,piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. rappresentata e difesa dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce all’atto di controricorso, elettivamente domiciliatain ROMA , via Lungotevere della Vittoria n. 5 presso il suo studio(pec: giovanni arieta @ ordienavvocatiroma . org ) ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 188 /202 1 resa dalla Corte d’a ppello di Perugiapubblicata in data 2 9 marzo 202 1 ; uditala relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 7 giugno2024 dal la Consiglier a dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fattidi causa 1. L a [OSCURATO:PERSONA] S.a. s . di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazioneconveniva l'Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Perugia al fine di sen t irne accertare la responsabilità professionalee per sentirlo altresì condannare al risarcimento del danno conseguente in misura pari al valore del credito non soddisfatto oltre interessi, per il complessiv o importo di € 154.000,000circa. La società attrice esponeva in fatto : - che a seguito dell'emissionedel decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Perugia aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di pagare a [OSCURATO:PERSONA] S.a.S., difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di € 74.000,00,la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel fare opposizione, aveva sostenutodi non dovere nulla a [OSCURATO:PERSONA] S.a.S., in quanto era intervenuta una transazione con la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi committentedei lavori , eseguiti in parte anche dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. come subappaltante, con la quale la suddetta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si era impegnata a pagare direttamente alla Emme ParatiS.r.l. ed aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causala [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che alla chiamata in causa aveva provveduto la [OSCURATO:PERSONA] S.a. s ., senza spiegare domande principali verso la chiamata ma proponendo ne sol tanto una subordinatacondizionata; - che la scrittura pr i vata di transazione inquestione era qualificabile come contratto a favore di terzo, in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] S.a. s . aveva acquisito il diritto di chiedere il pagamento dei lavori avverso la [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto che avesse avuto o meno rapporti con essa e che, pertanto, erroneamente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi [OSCURATO:PERSONA] s .a. s . non aveva proposto domanda nei confronti della suddetta [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - che, i nfine , la [OSCURATO:SOCIETA]. era risultata incapiente, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. era capiente . Il convenuto Avv . [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di procura e nel merito, contestavaogni addebito; esponeva che la chiamata in causa del terzoera stata effettuata in ossequio all'ordine del Giudice e che il procedimento si era concluso con sentenza di rigetto dell'opposizione, confermata i n appello; evidenziava che ogni decisione relativa alla causa era stata concordata con [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.a. s ., il quale aveva sempre sostenuto di avere avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, comunque, era stata proposta una domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. subordinata all'accertamento dell'esistenza di un rapporto contrattuale con quest'ultima;rilevava che la scrittura privata in questione era un semplice accollo interno, mai portato a conoscenza della Emme CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. né da essa accettato, riferita a lavori extracontrattuali, mentre le fatture su cui l'attrice aveva agito erano genericamente riferite ai “ lavori eseguiti ” , e che, pertanto, essanon poteva fondare un'autonoma domanda di pagamento su tale scrittura; evidenziava altresì che il mancato soddisfacimento delcredito era dipeso dall'incapienza della società debitrice e non da un errore del professionista; proponeva domanda riconvenzionaleper il pagamento dei propri compensi professionali e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della propriacompagnia assicurativa. Autorizzata la chiamata in causa del terzo e notificato l'atto di citazione per chiamata di terzo, la [OSCURATO:SOCIETA]. si costituiva in giudizio. 1.1. Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 987/2018 rigettavala domanda di responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in l iquidazione nei confronti dell’avvocato e la condannava a pagare al predetto professionista la somma di € 19.424,55, oltre interessi a titolo di compenso per l'opera professionale; condanna va altresì [OSCURATO:PERSONA] S.a.S. in liquidazionea rimborsare alle controparti le spese di lite; rigetta va la doman da di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalconvenuto. 2.Avverso la citata sentenza, la società ricorrente interponeva appello;resistevano al gravame le parti appellate. LaCorte territoriale, con la impugnata decisione, confermava le motivazioni del giudice di prime cure sul presupposto che l’accordo intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avesse solo un contenuto di accollo interno ovvero avente finalità prettamente economiche e privo di ripercussionisulla figura del creditore ( terzo ) il quale, non essendo stato, nel caso di specie, neppure reso edotto dell’ accordo e non avendo fornito una specific a adesione all’accordo, non CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi assumerebbe per tale via alcuna nuova posizione giuridica. Di tal ché, la Corte territoriale aveva concluso, aderendo in pieno alle motivazionisvolte in primo grado, che nessun rimprovero potesse addebitarsiall’avvocato appellato per non aver proposto domanda neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base della scrittura in questione, avente , appunto come detto, solo effetti interni tra le parti. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello perugina , la societàEMME PARATI propon e ricorso per cassazione sulla base di un motiv o d’impugnazione. Resistono con rispettivi atti di controricorsosia l’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380 - bis c.p.c. Hanno depositato distinte e rispettive memori e sia la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. che i controricorrent i [OSCURATO:PERSONA] ela società assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]. . Ragionidella decisione 1.Con unico motivo di ricorso , la società ricorrent e censura la sentenzaimpugnata per “ V iolazione e falsa applicazione d e gli artt. 1273, 1 41 1 c . c. e al testo della transazione del 30.05.2002 tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dell’art.1362 cod. civ. per errata interpretazione della transazione. Contraddittorietà tra parte della motivazione e dispositivo ”; in particolare, s ostiene che la scrittura privata di transazione tra il debitore Euro T o to marketing s.r.l. e il promittente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe permesso all’ A vv . [OSCURATO:PERSONA], di chiamare in causa quest’ultima nel giudizio di opposizione e richiederle il pagamento; evidenzia inoltre la contraddi ttorietà tra la motivazione ed il dispositivo del provvedimento impugnato ; c on ulteriori considerazioni , parte ricorrente ritorna sulle questioni CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi relative ai rapporti economici, all’effettuazione dei lavori , alle specifichecontrattuali posti a fondamento del successivo accordo diaccollo. 2. In via preliminare , va disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ; in particolare,questi ha evidenzia to come l’atto notificato sarebbe in un formato invalido e che , inoltre, la successiva notifica del medesimo ricorso, pur se avvenut a con le formalità di rito, difetterebbedel requisito della tempestività . Entrambi i profili di inammissibilità vanno disattesi ; il primo profilo perché l’eccezione è generica , non suffragata da alcun elemento da cui desumere quanto sostenuto, il secondo profilo perché in virtù del principio della scissione della notifica, per quanto risulta in atti, la medesima è in termini (relata di accettazionedi atto giudiziario in data 27.05.2021) . 3.Venendo all’esame dell’unico e articolato motivo di ricorso, esso risulta inammissibile e va disatteso in considerazione delle seguentiargomentazioni. 3.1. In primo luogo, lungi dal lamentare violazione e falsa applicazione delle richiamate norme, la società ricorrente , nella sostanza, si limita a ribadire col ricorso in esame una serie di doglianze, già scrutinate e ritenute infondate concordemente dai giudici di merito , volte a suscitare da questa Corte, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello debitamente formulato dalla Corte d’appello. Ebbene,la ricorrente ribadisce la contestazione in ordine al la qualificazionedata all’accordo intervenuto in data 30.05.20 02 tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte territorialenella sentenza impugnata , ma non offre alcuno spunto perevidenziare in cosa sia consistita l’ applicazione errata di norme CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi el’asserita erronea interpretazione della intervenuta transazione; soprattutto, tra scura ndo completamente la ratio decidendi dell’impugnatasentenza, limitandosi a contestarne genericamente losnodo cruciale ovvero la qualificazione dell’accollo come interno , omette di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento- ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie èattività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazionedelle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009,n. 16499). Nellospecifico, come correttamente evidenziato dalla società controricorrente in memoria, n on può prescindersi dal principio secondocui il sindacato di legittimità sull’interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzionedel loro significato in conformità alla comune volontà deicontraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che richiede imprescindibilmente la specificazione dei canoni e delle normeermeneutiche che in concreto sarebbero state violate e la puntualizzazione - al di là della indicazione degli articoli di legge inmateria - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di meritose ne sarebbe discostato ( tra tante, da ultimo , Cass. Sez. 1,21/02/2024, n. 4628). Ne deriva che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica(con le specificazioni di cui sopra), e che le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata. Quale che sia la censura in concreto formulata, nessunadi esse può risolversi in una critica del risultato esegetico raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizionedi una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data al contrattodal giudice del merito non deve essere l'unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni(così Cass. Sez. 3 , 20/10/2023, n. 29205). 3.2.In secondo luogo , non del tutto comprensibile appare il profilodi doglianza con cui la ricorrente reitera , come del resto già lamentato in appello, l’asserita contraddittorietà della sentenza impugnatatra motivazione e dispositivo. In proposito , ai sensi dell’art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis (disposizioneche ha trovato continuità normativa nel nuovo testo dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.), deve infatti escludersi la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 del citato art. 360, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primogrado (c.d. “doppia conforme”). QuestaCorte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione siapplica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto - legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiedenella c.d. “doppia conforme” in facto , sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ. ha l’onere – , nonostante la sentenza d’appelloabbia confermato quella di primo grado – di indicare le CC7 giugno 202 4 Ric.n. 15309 / 202 1 Pres.A. [OSCURATO:PERSONA].I. Ambrosi ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra molte, Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). Oneredisatteso completamente nel caso di specie, stante che la ricorrente, aggirando la preclusione derivante dal meccanismo della c.d. doppia conforme, invoca soltanto formalmente ma inammissibilmentela violazione e falsa applicazione di numerose norme, come sopra meglio spiegato ed evoca una contraddittorietàtra motivazione e dispositivo neppure spiegata . 4.In conclusione , i l ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la società ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, peril ricorso, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n.115/2002 (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315). Perquesti motivi LaCorte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l a società ricorrente al rimborso, in favore d i ciascun a delle part i controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 4 .3 00 ,00, oltre alle spese f