CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 21474/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso ORDINANZA della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel [OSCURATO:PERSONA] n. 1494/2022 depositata i l 21/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso l’ordinanza n. 1494/2022 resa dalla CGT-2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata,in forza della quale veniva disposta, nel giudizio di ottemperanza proposto dallo stesso, la compensazione delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 15-46 del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite pronunciata dal giudice nella fase di ottemperanza in assenza dei presupposti di legge. 2. Il ricorso è da ritenere privo di fondamento per le ragioni appresso specificate. 3. Va premesso che la CTR, nel procedere alla compensazione delle spese di lite, ha così motivato: “[OSCURATO:PERSONA] , preso atto del mandato di pagamento emesso, in favore di parte ricorrente, in data 26 ottobre 2022 per l'importo di € 1226,83, prima dell'udienza camerale, dichiara cessata la materia del contendere. Con riferimento alla richiesta del ricorrente di porre a carico della [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente procedimento, la domanda va respinta avendo motivato la resistente le ragioni del lieve ritardo con richieste a cui ben poteva il ricorrente dare sollecito riscontro in quanto attinente alla posizione processuale del suo assistito nei due giudizi di merito” 4. Occorre ribadire che in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa. (Cass. Sez. 6, 26/07/2021, n. 21400, Rv. 662213 - 01). Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781- 01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). 5. Orbene la motivazione della sentenza impugnata, in punto di compensazione delle spese di lite, deve ritenersi non illogica, né errata, in quanto, nell’ambito delle proprie valutazioni discrezionali, la Corte di meritoha attribuito rilievo “decisivo” al lieve ritardo ed al fatto che il ricorrente non avessedato riscontro a delle richieste della Regione [OSCURATO:PERSONA] con le quali si erano richiestichiarimenti in ordine alle spese sostenute dalla parte appellante [OSCURATO:PERSONA]. 6. Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della controricorrente come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso nella camera di consi