Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 322/1993
ECLI:IT:COST:1993:322
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA], avendo prestato servizio fuori ruolo come
cappellano presso l'ospedale civile di Frosinone dal 1° febbraio 1951
al 30 novembre 1985, chiese che l'indennità premio di servizio, che
l'I.N.A.D.E.L. gli aveva liquidato computando soltanto il periodo
successivo al 1° aprile 1968, gli venisse invece corrisposta con
riferimento all'intera durata del servizio. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale
di Frosinone accolsero la sua domanda. La Corte di cassazione, con
ordinanza di rimessione del 17 dicembre 1992 (r.o. n. 57 del 1993),
ha rilevato che le ragioni dell'I.N.A.D.E.L. trovavano fondamento
nella legge 8 marzo 1968 n. 152. L'articolo 1 di tale legge, infatti,
aveva esteso l'obbligo di iscrizione all'istituto - e quindi il
diritto all'indennità premio di servizio - al personale non di
ruolo, ma l'articolo 4, secondo comma, lettera b) aveva stabilito che
fossero computabili, ai fini della misura di detta indennità, "i
servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da
titolare precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge .. sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano
seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare". Il
posto di cappellano era stato istituito in pianta organica con
delibera del 12 gennaio 1957, ma il Lauretti non era stato mai
immesso in ruolo, né prima né dopo l'entrata in vigore della legge
n. 152 del 1968, sicché non poteva giovarsi, ai fini del calcolo
dell'indennità premio di servizio, del periodo precedente al 2
aprile 1968. Né poteva essere seguita la linea adottata dai giudici
di merito, secondo i quali la condizione ostativa in esame doveva
ritenersi non più operante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 208 del 1986, che aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 9, quarto comma, del d.lgs.C.P.S. 4
aprile 1947 n. 207 nella parte in cui disponeva che l'indennità
prevista dal medesimo articolo 9 per il personale non di ruolo
all'atto della cessazione del rapporto non fosse dovuta nel caso di
passaggio in ruolo. Gli effetti di tale pronunzia - osserva la Corte
di cassazione - non possono essere estesi a disposizioni diverse da
quelle indicate nel dispositivo della sentenza, sicché il menzionato
articolo 4, secondo comma, lettera b), della legge 8 marzo 1968 n.
152 doveva ritenersi ancora in vigore. La norma stessa, peraltro,
"nella parte in cui prevede l'esclusione della corresponsione
dell'indennità premio di servizio ai dipendenti degli enti locali
relativamente al periodo di servizio non di ruolo prestato qualora,
successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, non sia
stato prestato senza soluzione di continuità servizio da titolare",
appariva in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione in base
alle medesime considerazioni svolte nella citata sentenza n. 208 del
1986, posto che la norma impugnata escludeva totalmente la
corresponsione dell'indennità premio di servizio in ragione di una
circostanza - la natura di ruolo o non di ruolo del servizio prestato
- che, se poteva eventualmente giustificare soluzioni razionalmente
differenziate, non era invece idonea a legittimare la perdita totale
dell'indennità.
Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito [OSCURATO:PERSONA]
aderendo alle ragioni esposte nell'ordinanza di rimessione.
1. - L'articolo 1 della legge 8 marzo 1968 n. 152 estese
l'iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. ai fini del trattamento di
previdenza al personale non di ruolo degli enti locali, con
conseguente diritto di tale personale a ricevere, all'atto della
cessazione dal servizio, l'indennità premio di servizio prevista
dagli articoli 2, 3 e 4.
Ai fini della misura di tale indennità vennero resi computabili -
dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) - anche i servizi non di
ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge, ma soltanto
se si trattava di servizi non di ruolo resi in posti di organico non
coperti da titolare e se ai servizi non di ruolo avessero fatto o
facessero seguito, senza soluzione di continuità, servizi da
titolare.
La Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe,
dubita della costituzionalità di tali limitazioni, ritenendo che
esse escludano totalmente la corresponsione dell'indennità premo di
servizio in ragione di una circostanza - la natura di ruolo o non di
ruolo del servizio prestato - che, se può eventualmente giustificare
soluzioni razionalmente differenziate, non è invece idonea a
legittimare - in riferimento all'articolo 36 della Costituzione - la
perdita totale dell'indennità.
2. - La questione non è fondata.
Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, lettera
b) della legge n. 152 del 1968, il servizio non di ruolo prestato
prima dell'entrata in vigore di detta legge non sia computabile ai
fini della misura dell'indennità premio di servizio, trova
applicazione l'articolo 16, secondo comma, della medesima legge,
secondo cui, relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai
fini dell'indennità premio di servizio e non riscattati ai sensi
dell'articolo 12, è conservato il diritto all'indennità per
cessazione dal servizio (indennità di licenziamento) prevista per il
personale non di ruolo dello Stato dall'articolo 9 del d.lgs. C.P.S.
4 aprile 1947 n. 207 ed estesa al personale non di ruolo degli enti
locali dall'articolo 7 del d.lgs. C.P.S. 5 febbraio 1948 n. 61 (Cass.
23 marzo 1991 n. 347). In tali casi l'indennità è computata
sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in
vigore della legge n. 152 del 1968, ma - secondo la giurisprudenza
del Consiglio di Stato (Sez. V, 19 luglio 1989 n. 425) - poiché
l'importo così calcolato rimane svincolato dalla dinamica
retributiva e dall'andamento del costo della vita e resta
nell'esclusiva disponibilità dell'amministrazione, il medesimo deve
essere maggiorato della rivalutazione monetaria maturata nell'arco
temporale tra la data di entrata in vigore della legge n. 152 del
1968 e quella di cessazione dal servizio nonché degli interessi
legali calcolati tra tale ultimo momento e quello dell'effettivo
pagamento.
Anche nei casi ai quali fa riferimento l'ordinanza di rimessione,
pertanto, al periodo di servizio non di ruolo prestato prima
dell'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968 corrisponde un -
sia pur diverso - trattamento di fine rapporto: non sussiste, quindi,
la denunziata violazione dell'articolo 36, mentre l'esame riguardante
l'adeguatezza di tale trattamento esula dall'ambito della questione
sollevata dal giudice a quo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma,
lettera b) della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata con
ordinanza del 17 dicembre 1992 dalla Corte di cassazione in
riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]