Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 11660/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5730/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi

71. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 38. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 32581/2018, pubblicata in data 17.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: errore materiale - la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiede la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 32581/2018,nella parte in cui ha liquidato in favore della ricorrente l’importo di €. 5.200,00 a titolo di spese processuali, lamentando che la lite, originata dall’opposizione a due decreti ingiuntivi, aveva un valore superiore ad € 260.000,00 e che erroneamente sarebbe stato liquidato a [OSCURATO:PERSONA], mero interventore in causa, il maggior importo di € 7.000,00. [OSCURATO:PERSONA]: - i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. sia esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 572/2019; Cass. 16877/2020; Cass.3442/2022). -che, per contro, il ricorso denunci la sussistenza non di meri errori materiali, ma di presunti errori di giudizio per quanto concerne la quantificazione delle spese e l’individuazione del valore della lite,e sia, pertanto, inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5730/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi 71. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Via delle Milizie n. 38. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso l’ordinanza della Corte suprema di Cassazione n. 32581/2018, pubblicata in data 17.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: errore materiale - la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. chiede la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 32581/2018,nella parte in cui ha liquidato in favore della ricorrente l’importo di €. 5.200,00 a titolo di spese processuali, lamentando che la lite, originata dall’opposizione a due decreti ingiuntivi, aveva un valore superiore ad € 260.000,00 e che erroneamente sarebbe stato liquidato a [OSCURATO:PERSONA], mero interventore in causa, il maggior importo di € 7.000,00. [OSCURATO:PERSONA]: - i l procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. sia esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass. 572/2019; Cass. 16877/2020; Cass.3442/2022). -che, per contro, il ricorso denunci la sussistenza non di meri errori materiali, ma di presunti errori di giudizio per quanto concerne la quantificazione delle spese e l’individuazione del valore della lite,e sia, pertanto, inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr
Sentenza Cassazione n. 11660/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris