CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32366-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/E, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 32366/2020 Cron. Rep. Ud. 20/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1394/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 5272/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza in a tti la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che aveva rigettato la domanda che, sul presupposto di aver ella lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] spa, aveva dedotto il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con C.A.I. ([OSCURATO:PERSONA] spa) essendo configurabile nel caso di specie un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., nonché ai sensi dell'art. 917 del codice della navigazione; l'inadempimento di C.A.I. agli obblighi di assunzione ai quali si era impegnata nei vari accordi sindacali susseguitisi dal 2008; il proprio diritto alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con C.A.I., ai sensi dell'art. 2932 c.c.; la nullità del termine apposto al contratto intercorso per violazione della disciplina comunitaria, il difetto di specificità della clausola di assunzione, il difetto di temporaneità dell'occasione di lavoro, la violazione del limite di contingentamento di cui all'art. 2 del d.lgs. 368/2001, nonché per la mancata effettuazione della valutazione dei rischi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi di impugnazione; ha resistito al ricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 5.- col prim o motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; e violazione e/o falsa applicazione art.5, comma 2 – ter d.l. 347/2003; dell’art.12 delle disposizione sulla legge in generale; degli artt. 4 e 5 della l. 223 del 1991; degli artt. 112 e 113 c.p.c e dell’art.1411 e ss. c.c.; dell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell’accordo sui criteri di assunzione del 30/31.10.2008; degli accordi sindacali del 14.11.2008 e del 19/2/2009; dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt.1362,1363 ss. c.cc.) in relazione all'accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'accordo sui criteri di selezione del 31/10/2008 agli accordi sindacali del 14/11/2008 e del 19/2/2009; posto l'accordo sui criteri di assunzione del 30/31 ottobre 2008 è stato qualificato dalla Corte territoriale in termini di accordo sindacale puro e semplice con effetti circoscritti alla sola CAI e ai sindacati stipulanti malgrado si innescasse nella procedura disciplinata dall'art, 5 comma 2 ter del d.l. 347/2003, risultando sussumibile nella fattispecie del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., con diritto del lavoratore illegittimamente pretermesso ad agire per la costituzione del rapporto lavorativo. 6.- Col secondo motivo viene dedotto l'omesso esame in circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione al vizio di cui all’art. 360 comma 1, n, 5 c.p.c. in considerazione del materiale probatorio inerente il possesso dei requisiti di professionalità localizzazione e carichi di famiglia; 7.- Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2697 e degli artt., 115 116 e 230 c.p.c. avendo la Corte territoriale fatta cattiva applicazione delle norme sull'onere della prova male applicando il principio di non contestazione; 8.- Col quarto motivo viene sollevata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alle disposizioni dell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; dell’accordo sui criteri di assunzione del 30/31.10.2008; degli accordi sindacali del 14.11.2008 e del 19/2/2009; dei canoni di ermeneutica contrattuale ( artt. 1362, 1363ss. c.cc.) quanto all'accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e all'accordo sui criteri di selezione del 31/10/2008; del principio di non discriminazione di cui all'art, 15 legge 300 del 1970; del principio di razionalità e obiettività dei criteri di licenziamento collettivo. L'accordo sui criteri di assunzione del 30/31 ottobre 2008 è stato interpretato nel senso di attribuire ai fini dell'assunzione in C.A.I. rilievo esclusivo alle sole esigenze organizzative di cui alla lettera “A” , rispetto ai criteri di natura soggettiva pure previsti dalla successiva lettera”B”, la cui applicazione ai fini selettivi è stata confermata in udienza dal procuratore speciale della C.A.I. 9.- Con il quinto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 cpc in relazione all'articolo 360, IV comma c.p.c. ; error in procedendo determinato dalla mancata valutazione di documenti decisivi ai fini del giudizio non avendo la Corte territoriale considerato le confessioni del procuratore speciale di C.A.I. relative all'applicazione dei criteri soggettivi di cui alla lettera B, dell'accordo contenute nel verbale di udienza del 04/12/2014; 10.- Con il sesto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'articolo 360 comma 1 n. 4 cpc in corredata da motivazione apparente, in violazione dell'art.132 cpc e dell'art. 111 Cost. non avendo assolto l'obbligo di motivazione quanto alla dedotta applicazione, al caso di specie dell'art. 917 Cod. Nav. 11.- Con il settimo motivo viene sollevata la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1, 917 e 938 Cod. Nav. , avendo la Corte territoriale violato le disposizioni sul cambio di esercente aereo, disconoscendo il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro con C.A.I. 12.- Con l'ottavo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 230 c.p.c. avendo la Corte di merito fatto cattiva applicazione delle norme sull'onere della prova in relazione al DVR da redigere ai fini della validità del contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente nel periodo 1 Marzo 2012 - 30 giugno 2012, privo di data certa. 13.- Va in premessa rilevato che la presente decisione si conforma all’orientamento consolidato assunto dalla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie (Cass. nn. 2523/2016; 17313/2020; 25804/2020; 17196/2020; 21447/22, 28514/22). Sicché, il collegio a tali motivazioni integralmente si richiama, facendovi espresso rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., richiamata dai giudici di appello, l'accordo, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato contratto a favore di terzi, che fa sorgere in capo ai beneficiari, se individuati o individuabili, un diritto da opporre alla impresa promittente (Cass. 26.6.2009 n. 15073). Da detta qualificazione discende che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, il titolo della pretesa che il singolo lavoratore fa valere nei confronti di quest'ultimo non è costituito solo dall'accordo collettivo, ma anche dal possesso dei requisiti stabiliti dalle parti contraenti per la individuazione dei terzi beneficiari (v. Cass. n. 2523 del 2016, non massimata). È quindi onere del lavoratore che agisca in giudizio per rivendicare il diritto all'assunzione, dimostrare che sulla base dei criteri indicati nell'accordo la scelta dovesse ricadere sulla sua persona. 14.- La sentenz a d’appello ha interpretato l’accordo sindacale del 30-31 ottobre 2008 e ritenuto che lo stesso prevedesse l’obbligo di CAI di assumere 12.500 lavoratori tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia in amministrazione straordinaria e di [OSCURATO:PERSONA], e di selezionare il personale da assumere secondo i criteri specificamente indicati, in ordine gerarchico, e coerenti alle esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi. Ha pure affermato che l'assoluta prevalenza attribuita nell'accordo del 31 ottobre 2008 alle esigenze organizzative di Alitalia CAI in uno con la mancata redazione dell'apposita tabella volta a suddividere il fabbisogno occupazionale dell'azienda per aree organizzative determinava l'impossibilità di poter individuare i beneficiari. Ha negato il diritto della ricorrente all’assunzione sul rilievo che la stessa non avesse allegato e provato il possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale. Ha rilevato, in particolare, come la ricorrente non avesse allegato, né fornito elementi sulla base dei quali, seppur si accertasse la violazione degli impegni assunti da parte di CAI in termini numerici, avrebbe diritto, sulla base della procedura necessariamente comparativa sottesa all'accordo stesso, ad essere assunta dalla società appellata. L'appellante avrebbe dovuto specificatamente allegare e provare che i requisiti posseduti le avrebbero consentito di essere certamente preferita agli altri ex dipendenti dell'Alitalia assunti da CAI, e quindi, allegare circostanze specifiche non solo in ordine ai requisiti in proprio possesso, ma anche quelle dei lavoratori assunti e ciò al fine di consentire la effettiva comparazione della propria posizione con quella dei predetti soggetti. Peraltro le allegazioni e la documentazione prodotta a tale scopo della ricorrente, non ufficiale, oltre ad essere stata dettagliatamente contestata dalla resistente, non possono ritenersi idonee allo scopo. Ha pure ribadito la Corte di appello che il diritto dell'assunzione rivendicato dalla Potini non può derivare automaticamente dalla circostanza che CAI in adesione alla solidarietà avrebbe dovuto assumere 220 assistenti di volo (circostanza peraltro contestata dalla resistente), perché in ogni caso ciò non vale ad individuarla quale soggetto legittimato ad azionare i contenuti dell'accordo quadro del successivo contratto stipulato con le organizzazioni sindacali, essendo invece necessaria, ai fini della configurabilità del contratto a favore di terzo, la volontà delle parti contraenti di attribuire loro la titolarità del diritto ad esigere la prestazione. 15.- La ricorrente ha criticato l’interpretazione data dai giudici di appello all’accordo sindacale ed ha sostenuto che tale accordo prevedesse un obbligo inderogabile di Alitalia di assumere 220 assistenti di volo (circostanza peraltro contestata dalla resistente), ed ha affermato il pacifico possesso, da parte sua, dei requisiti richiesti. 16.- Occorre premett ere che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Si è, in particolare, precisato come la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non possa limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass.n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007). 17. Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’accordo sindacale, senza neanche spiegarne la compatibilità con il dato letterale su cui, in via esclusiva, ha fondato le sue critiche. Risultano di conseguenza inammissibili i motivi di ricorso che si basano sulla lettura dell’accordo sindacale invocata dai ricorrenti e non accolta dalla Corte di merito. 18. Ciò vale, in particolare, per il primo ed il quarto motivo, in quanto poggiano tutti, sia pure da diversa prospettiva, sull’assunto secondo cui l’accordo sindacale di ottobre 2008, fosse sufficiente a fondare il diritto dell’attuale ricorrente all’assunzione in quanto rientrante nel numero massimo di assunzioni stabilite, cioè sul presupposto che “le esigenze organizzative non rappresentano affatto un criterio di assunzione”, essendo il numero stabilito di assistenti di volo da assumere espressione esso stesso delle esigenze organizzative già valutate dalle parti. 19.- Inammissibile sono pure il secondo motivo ed il terzo, nonché tutte le diverse censure che investono l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito sulla assenza nella ricorrente dei requisiti, oggettivi e soggettivi, rispondenti ai criteri elencati dall’accordo sindacale, in quanto si collocano al di fuori del perimetro segnato dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (su cui v. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014); peraltro in una fattispecie di doppia conforme, prevista come causa di inammissibilità dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. In ogni caso, va evidenziato che le stesse censure lungi dal dedurre l’omissione di elementi decisivi sono piuttosto dirette a sollecitare una rilettura e una diversa valutazione del materiale di prova e si risolvono nella domanda a questa Corte di legittimità di un nuovo accertamento di fatto, che è estraneo ai suoi compiti e alla sua posizione in seno all'ordinamento ed è invece prerogativa del giudice di merito. 20.- Inammissibile è anche la censura relativa al principio di non contestazione; atteso che la ricorrente deduce una non contestazione da parte della società sulla ricorrenza di detti requisiti, senza tuttavia indicare i dati e gli atti processuali da cui tale non contestazione dovrebbe desumersi. La censura è comunque inammissibile atteso che il principio di non contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero i fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016), come la sussistenza dei requisiti selettivi rispondenti ai criteri previsti dall’accordo del 2008. 21.- In ogni caso come osservato da questo Corte in una analoga fattispecie ( Cass. 25804/2020) occorre rilevare che nemmeno è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all'art.2697 cod. civ. perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all'assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l'onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell'assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro. Non è pertanto fondata la denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza d’appello ha correttamente posto a carico dei lavoratori l’onere di provare l’esistenza dei requisiti per essere beneficiari del diritto all’assunzione, secondo lo schema qualificatorio del contratto a favore di terzo, non contestato dai ricorrenti. 22.- Del pari inammissibile è il quinto motivo col quale si deduce una confessione ( a pag. 37 del ricorso) da parte del procuratore speciale sull'applicazione dei criteri soggettivi di cui alla lettera B, dell'accordo contenute nel verbale di udienza del 04/12/2014. In disparte la mancata riproduzione integrale del contenuto del verbale di udienza onde verificare ex actis in che contesto sono state rese le dichiarazioni in discorso, deve essere ricordato che ai fini della confessione di un fatto occorre l’animus confitendi e la deduzione di un interrogatorio formale; sicchè le dichiarazioni del procuratore speciale non possono rivestire contenuto confessorio; e rientrano soltanto nel materiale valutabile dal giudice ed in quanto tale afferiscono al modo con cui il giudice risolve la questione di fatto (Cass. n. 27407/ 2014; n. 17239/2010; n. 607/ 2003). La censura si risolve quindi nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). 23.- Infondati sono il motivo n. 6 ed il n. 7 essendo la sentenza corredata da un’ampia e coerente motivazione in fatto ed in diritto, che non può essere certo definita apparente, né erronea dal momento che essa anzitutto richiama sia “l’ampia e condivisib ile motivazione addotta in proposito dal primo giudice”, sia l’indirizzo seguito sul punto dalla medesima Corte in analoghe controversie (nn. 7016/2015, 2542/2015 4397/2015, 6397/2014 ed altre); osservando pure ad integrazione che nel caso di specie la citata norma non è applicabile in quanto il comma 3 bis dell'art.56 del D.lgs. 270/99 (introdotto con la L. n. 2/2009) stabilisce espressamente che “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del D.lgs 270/99 in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell’azienda agli effetti previsti dall’art.2112 del codice civile”, non avendo tra l’altro rilevanza la circostanza della prosecuzione dell’attività della LAI, poiché l’art.27, lett. b bis del D.lgs 270/9 - ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali- richiede la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio delle imprese di durata non superiore ad un anno. Secondo la giurisprudenza di questa Corte “ la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché pacificamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016) oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017) oppure ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112 del 2009). Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostruire il percorso logico- giuridico che ha condotto al rigetto del motivo di appello concernente l'individuazione del soggetto su cui incombeva l'onere di provare la ricorrenza di tutti i requisiti (o criteri) previsti dall'accordo del 30.31 ottobre 2008. 24.- Quanto alla applicazione delle norme del Cod. Nav. risulta evidente, ad avviso di questo Corte, che alla cessione di complessi aziendali, con il connesso impegno ad assumere 12.500 unità, da [OSCURATO:SOCIETA] ad Alitalia CAI, non fossero applicabili le disposizioni in oggetto né quella di cui all'art. 2112 cod. civ. Viene infatti in applicazione la normativa speciale sopraindicata altrimenti del tutto pleonastica, che contraddice espressamente la sussistenza della fattispecie del trasferimento di azienda, come pure dell’applicazione dell’art.917 Cod. Nav. che postula l’appartenenza del lavoratore all’equipaggio di uno specifico aeromobile (cfr. Cass. n. 5754/1995). 25.- Con l'ottavo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2697 c.c., degli artt. 115, 116 e 230 c.p.c. avendo la Corte di merito fatto cattiva applicazione delle norme sull'onere della prova in relazione al DVR da redigere ai fini della validità del contratto a tempo determinato stipulato con la ricorrente nel periodo 1 marzo 2012 - 30 giugno 2012, privo di data certa. Sul punto la Corte d'appello ha osservato che le censure riproposte in appello in ordine al documento di valutazione dei rischi (allegato n. 22.2 alla memoria difensiva) non fossero fondate posto che il DVR è stato tempestivamente depositato dalla convenuta e copre l'epoca di stipula del contratto. Il motivo di ricorso è inammissibile dal momento che viene sollevata per la prima volta in questo giudizio di Cassazione una questione, involgente accertamenti di fatto, mai sollevata prima dalla ricorrente; oltretutto in contrapposizione alla tesi espressa dalla sentenza secondo cui il DVR è stato tempestivamente depositato e copre l'epoca di stipula del contratto. La ricorrente non deduce dove sia stata sollevata nei precedenti gradi l'asserita mancanza di data certa del DVR, anche perché la sentenza dà atto tra i motivi di appello della sola doglianza riferita alla mancata effettuazione della valutazione dei rischi. La stessa parte ricorrente sostiene di aver affermato nel ricorso di primo grado che alla data di stipulazione del contratto a termine per cui è causa la società resistente non avesse ancora provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi, mentre non risulta alcuna contestazione successiva al deposito del documento. Inoltre riproduce il contenuto dell’atto di appello in cui viene semplicemente contestato che il documento 22.2. allegato alla memoria, è stato prodotto solo parzialmente per stralcio e quindi in maniera insufficiente a dimostrare l'assolvimento dell'obbligo in questione; che lo stesso non ha attinenza all'attività, non contempla la valutazione dei rischi, ecc. ; ma neanche in appello era stata sollevata la questione della data certa. E’ vero che la mancata rilevazione di data certa, in quanto costituente eccezione in senso lato, potrebbe essere rilevata d’ufficio, ma solo in quanto i fatti sui quali si fonda emergano dagli atti di causa; come risulta dalla costante giurisprudenza (n. 3404/2015; n. 21404/2021; n. 26531/2021; n. 19656/2015; 3404/2015; n. 5249 del 16/03/2016) 26.- Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto. 27.- Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente