CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04871/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , 7.\/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la violazione dell'art. 216 legge fall. con riguardo all'elemento soggettivo e alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 217, comma 2, legge fall., nonché il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: - il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, ossia per aver tenuto la contabilità in maniera tale da non consentire di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari (cfr. spec. p. 4 s. della sentenza impugnata, dove espressamente si afferma l'irregolare tenuta della contabilità, alla luce delle gravi anomalie rilevate in essa e delle parziali annotazioni), senza che il riferimento alla mancata consegna dei mastrini dei conti abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto per cui è stata resa condanna, punito a titolo di dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01); con la conseguenza che è manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - nel resto il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile, senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando al compendio di talune delle risultanze acquisite: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d