CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato rispetto all'incensurabile valutazione espressa dalla sentenza in relazione alla insussistenza del prospettato imminente rischio per la salute della ricorrente; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento della attenuante speciale rispetto al corretto rilievo della infondatezza del correlato motivo di appello, trattandosi di comportamento non spontaneo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024