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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00760/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "•n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con quattro motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla ritenuta detenzione a fini di spaccio dello stupefacente sequestratogli; alla mancata riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.; all'omessa esclusione della recidiva contestata; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, non inducendo in contrario avviso le argomentazioni spese nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza; Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata ha reso non illogica motivazione sulla destinazione non esclusivamente personale del significativo quantitativo di hashish rinvenuto in possesso dell'imputato, anche alla luce delle circostanze di fatto e delle modalità della condotta evidenziate - e le doglianze sul punto proposte in ricorso attengono peraltro a mere critiche fattuali non consentite in sede di legittimità - nonché sull'impossibilità di qualificare il fatto come di lieve entità, facendosi buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia, non sovvertiti dalla recente decisione invocata nella memoria difensiva, come successivamente chiarito nella decisione assunta da questa Corte con sent. Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319, le cui condivisibili osservazioni qui si richiamano per confermare la correttezza del giudizio svolto nella sentenza impugnata; Rilevato, inoltre, che gli ultimi due motivi attengono al trattamento sanzionatorío benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, essendosi ritenuto, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, anche in relazione al fatto che la condotta sub iudice è stata commessa mentre l'imputato si trova affidato in prova ai servizi sociali, come la stessa dovesse ritenersi espressione di una maggiore pericolosità connessa alla pesante recidiva - non potendosi certo parlare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, di "occasionalità della condotta" - e come non fossero ravvisabili ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ricorso peraltro neppure specificamente allegate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M. 1 o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellabssa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "•n Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con quattro motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla ritenuta detenzione a fini di spaccio dello stupefacente sequestratogli; alla mancata riqualificazione del reato nel fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s.; all'omessa esclusione della recidiva contestata; al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, non inducendo in contrario avviso le argomentazioni spese nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza; Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata ha reso non illogica motivazione sulla destinazione non esclusivamente personale del significativo quantitativo di hashish rinvenuto in possesso dell'imputato, anche alla luce delle circostanze di fatto e delle modalità della condotta evidenziate - e le doglianze sul punto proposte in ricorso attengono peraltro a mere critiche fattuali non consentite in sede di legittimità - nonché sull'impossibilità di qualificare il fatto come di lieve entità, facendosi buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia, non sovvertiti dalla recente decisione invocata nella memoria difensiva, come successivamente chiarito nella decisione assunta da questa Corte con sent. Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319, le cui condivisibili osservazioni qui si richiamano per confermare la correttezza del giudizio svolto nella sentenza impugnata; Rilevato, inoltre, che gli ultimi due motivi attengono al trattamento sanzionatorío benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive, essendosi ritenuto, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, anche in relazione al fatto che la condotta sub iudice è stata commessa mentre l'imputato si trova affidato in prova ai servizi sociali, come la stessa dovesse ritenersi espressione di una maggiore pericolosità connessa alla pesante recidiva - non potendosi certo parlare, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, di "occasionalità della condotta" - e come non fossero ravvisabili ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ricorso peraltro neppure specificamente allegate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. 1 o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellabssa delle ammende. Così dec
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