CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 17261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra opposte circostanze, l'omessa riduzione della pena in virtù della ritenuta prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod pen. sulla contestata aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen., nonché la conseguente illogicità della motivazione, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, a pag. 5 della impugnata sentenza, specifica che la volontà del giudice di prime cure appare chiaramente nel computo della pena ove è stata compiuta un'operazione di equivalenza e non di prevalenza della suddetta attenuante rispetto all'aggravante contestata; tali doglianze devono, pertanto, considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 28/02/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] president