Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:231
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte del 20 aprile 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑507/11 P(R))
«[OSCURATO:PERSONA] — Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno
grave ed irreparabile — Impossibilità di ottenere una garanzia bancaria — Portata dell’onere della prova (Art. 278 TFUE) (v.
punti 33-36, 41, 53-56)
2.
Procedimento sommario — Procedura — Opportunità di un’audizione delle parti — Opportunità di autorizzare osservazioni e documenti
supplementari dopo la conclusione della fase scritta o orale del procedimento — Potere discrezionale del giudice del procedimento
sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39, primo comma, e 53, primo comma; regolamento
di procedura del Tribunale, art. 105) (v. punti 49-51)
3.
Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia
bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno
grave ed irreparabile — Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato — Necessità
di fornire, fin dall’introduzione della domanda, informazioni relative alla capacità finanziaria degli azionisti dell’impresa
(Art. 278 TFUE) (v. punti 67-69)
4.
[OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come
fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 72)
[OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑398/10 R),
recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno
2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio
da precompressione), in particolare nella parte in cui essa impone la costituzione di una garanzia bancaria per evitare la
riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’articolo 2 della richiamata decisione.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese.