Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:231
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Presidente della Corte del 20 aprile 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑507/11 P(R)) «[OSCURATO:PERSONA] — Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Impossibilità di ottenere una garanzia bancaria — Portata dell’onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 33-36, 41, 53-56)

2. Procedimento sommario — Procedura — Opportunità di un’audizione delle parti — Opportunità di autorizzare osservazioni e documenti supplementari dopo la conclusione della fase scritta o orale del procedimento — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105) (v. punti 49-51)

3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato — Necessità di fornire, fin dall’introduzione della domanda, informazioni relative alla capacità finanziaria degli azionisti dell’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 67-69)

4. [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 72) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑398/10 R), recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella parte in cui essa impone la costituzione di una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’articolo 2 della richiamata decisione.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Presidente della Corte del 20 aprile 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa C‑507/11 P(R)) «[OSCURATO:PERSONA] — Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un’ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Danno pecuniario — Insussistenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Impossibilità di ottenere una garanzia bancaria — Portata dell’onere della prova (Art. 278 TFUE) (v. punti 33-36, 41, 53-56) 2. Procedimento sommario — Procedura — Opportunità di un’audizione delle parti — Opportunità di autorizzare osservazioni e documenti supplementari dopo la conclusione della fase scritta o orale del procedimento — Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 39, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105) (v. punti 49-51) 3. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l’impresa e del suo azionariato — Necessità di fornire, fin dall’introduzione della domanda, informazioni relative alla capacità finanziaria degli azionisti dell’impresa (Art. 278 TFUE) (v. punti 67-69) 4. [OSCURATO:PERSONA] — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente (v. punto 72) [OSCURATO:PERSONA] proposta avverso l’ordinanza del presidente del Tribunale, del 15 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (T‑398/10 R), recante rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2010) 4387 def. della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), in particolare nella parte in cui essa impone la costituzione di una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell’ammenda inflitta in forza dell’articolo 2 della richiamata decisione. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – Indústria de Trefilaria SA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris