CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22779/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 21 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 19 febbraio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati ch commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati contestati, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si contesta il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto inconferente rispetto al provvedimento impugnato, che ha confermato la decisione del Tribunale con cui erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche ed era stata inflitta una pena prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.