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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 33185/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 6068/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA].71; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4724 / 14 /2023 depositata il 2 agosto2023.

Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 6068/2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA].71; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 4724 / 14 /2023 depositata il 2 agosto2023. Visto l’atto depositato il 3 luglio2024 con il quale l a ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversiacon la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33185/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris