CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/se-Me le conclusioni del PG Q '5- 4,-,cs\rfz, Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha trattato cumulativamente, per ragioni di economia processuale, un rilevante numero di reclami di [OSCURATO:PERSONA], ora ristretto presso la Casa circondariale di Novara e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. 1.1. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 1 avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta dell'interessato di telefonare ai propri familiari presso l'utenza privata. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto richiamo ai contenuti della precedente ordinanza di rigetto e in tal modo ha sostanzialmente rilevato la inammissibilità della successiva richiesta, mera reiterazione della precedente già valutata. 1.2. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 2 avverso il rigetto del reclamo generico relativo al divieto di effettuare il colloquio senza il vetro divisorio. A parte l'episodicità del divieto, che non ha comportato se non un lieve ritardo nello svolgimento del colloquio senza alcuna compromissione del diritto di difesa, v'è da dire che l'uso del vetro divisorio fu richiesto dallo stesso difensore, e che la decisione di utilizzarlo dipese da ragioni di tutela della salute, dovendo altrimenti attendere la sanificazione della sala colloqui. In ogni caso, manca l'interesse alla decisione sul reclamo atteso che il reclamante è stato trasferito dalla Casa circondariale di Tolmezzo a quella di Novara e non v'è motivo d ritenere che nella struttura di destinazione i colloqui con il difensore non avvengano nel rispetto della previsione di cui all'art. 16.3 della circolare DAP. 1.3. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 3 circa l'utilizzo delle sale colloqui con i familiari anche per i colloqui con i difensori. L'avvenuto trasferimento dalla Casa circondariale di Tolmezzo a quella di Novara ha prodotto una evidente mancanza di interesse alla coltivazione del reclamo. 1.4. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 6 avverso il provvedimento del Magistrato che, pur disponendo l'inoltro di una missiva in arrivo da parte dell'avv.to S. Fornaro del foro di Padova, ha rilevato "un'anomala e quantomeno poco trasparente condotta del recluso" che, per eludere il controllo, aveva nominato un avvocato di fiducia per assisterlo in un procedimento "già definito, che pende nella fase del ricorso per cassazione". Il Tribunale ha rilevato l'assenza di un interesse all'impugnazione di un provvedimento favorevole. 1.5. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 7 avverso il decreto di proroga per mesi tre della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare per il solo fatto che il decreto "non specifica che per corrispondenza si intende anche quella in digitale". Manca anche in q esto caso l'interesse ad ottenere la modifica del decreto nel senso indicato dal reclamante, che chiede sostanzialmente una modifica in peius. 1.6. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 8 avverso il decreto che ha deciso sul reclamo per la mancata consegna di un pacco spedito dal tutore e contenente anche un paio di occhiali da vista con lenti oscurate. Il reclamo è stato respinto, con una decisione sostanzialmente di inammissibilità, in quanto mera riproposizione di altro già rigettato. 1.7. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 10 avverso il decreto di proroga per mesi tre della sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza telegrafica ed epistolare per il solo fatto che il decreto "non specifica che per corrispondenza si intende anche quella in digitale". Manca anche in questo caso l'interesse ad ottenere la modifica del decreto nel senso indicato dal reclamante, che chiede sostanzialmente una modifica in peius. 1.8. Ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo n. 11 avverso l'ordinanza che ha respinto alcuni reclami in merito alla mancata realizzazione della doccia nel locale dei servizi sanitari attiguo alla stanza di detenzione. L'avvenuto trasferimento dalla Casa circondariale di Tolmezzo a quella di Novara ha prodotto una evidente mancanza di interesse alla coltivazione del reclamo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al reclamo n. 1 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Nel caso di specie, peraltro, c'è stato un chiaro errore di valutazione perché il ricorrente aveva presentato un nuovo reclamo del tutto diverso dal precedente dichiarato inammissibile, corredato da documentazione inoppugnabile non vagliata. 2.2. In ordine al reclamo n. 2 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, il colloquio con il vetro divisorio era del tutto ingiustificato, violazione che andava riconosciuta ora per allora. 2.3. In ordine al reclamo n. 3 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, dato che le salette colloqui coi familiari sono utilizzate per i colloqui con i difensori anche in molti altri Istituti che ospitano detenuti in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., si tratta di violazione che andava riconosciuta "ora per allora". 2.4. In ordine al reclamo n. 6 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, v'è l'interesse del detenuto ad impugnare un provvedimento in cui è descritta espressamente una condotta "anomala e poco trasparente", che invece è stata ineccepibile. 2.5. In ordine al reclamo n. 7 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, non equivale affatto a chiedere una modifica in peius chiedere che venga stabilito nel decreto di proroga del visto di censura che corrispondenza è anche quella in digitale. 2.6. In ordine al reclamo n. 8 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, non risponde al vero che il reclamo fosse reiterazione del precedente già rigettato. 2.7. In ordine al reclamo n. 10 ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza non può dichiarare inammissibile il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto. Peraltro, non equivale affatto a chiedere una modifica in peius chiedere che venga stabilito nel decreto di proroga del visto di censura che corrispondenza è anche quella in digitale. 2.8. In ordine al reclamo n. 11 ha dedotto vizio di violazione di legge, in quanto il trasferimento in altro Istituto non fa venire meno l'interesse al ricorso. Il ricorrente, infatti, si trova nella stessa situazione in cui si trovava nel carcere di Tolmezzo e, in più, si trattava di violazione che andata riconosciuta "ora per allora". 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.1. In ordine al reclamo n. 1, si rileva che la dichiarazione di inammissibilità non è stata pronunciata dal Presidente ma dal Tribunale di sorveglianza. È allora evidente la manifesta infondatezza della critica di ricorso. A ciò si aggiunga che il ricorso è del tutto generico nella parte in cui postula la novità del reclamo rispetto al precedente per il cui rigetto è stata pronunciata la dichiarazione di inammissibilità. La novità, infatti, è stata dedotta ma non illustrata e pertanto il rilievo difetta della necessaria specificità. 1.2. In ordine al reclamo n. 2, si rileva che la dichiarazione di inammissibilità non è stata pronunciata dal Presidente ma dal Tribunale di sorveglianza. È allora evidente la manifesta infondatezza della critica di ricorso. Si osserva poi che è del tutto adeguata la motivazione del Tribunale circa l'infondatezza della pretesa, dato che la decisione ha comportato nulla più che un ritardo nell'espletamento del colloquio e quindi non ha determinato alcun pregiudizio per i diritti del detenuto. 1.3. Circa il reclamo n. 3, fermi i rilievi già fatti sulla dichiarazione di inammissibilità, che è stata pronunciata dal Tribunale e non già dal suo Presidente, si rileva che è meramente assertiva l'affermazione che l'uso della saletta familiari anche per i colloqui con i difensori sia prassi diffusa e praticata nell'Istituto ove ora è ristretto. L'assunto non è sostenuto da alcuna allegazione o indicazione che possa comunque conferirgli la necessaria specificità, determinando la carenza di detti elementi la genericità del motivo. 1.4. Quanto al reclamo n. 6, si evidenzia la piena correttezza della statuizione del Tribunale circa l'assenza in capo al ricorrente dell'interesse ad impugnare un provvedimento favorevole. In ogni caso, quest'ultimo non ha dedotto un interesse e si è limitato ad asserirne, in modo apodittico, la sussistenza. 1.5. In merito ai reclami n. 7 e n. 10, i motivi di ricorso sono inammissibili, perché non merita considerazione la pretesa del ricorrente che sia specificato, in danno per la sua stessa posizione soggettiva, che nell'ambito della corrispondenza sottoposta a visto di censura ci sia anche quella digitale. 1.6. In ordine al reclamo n. 8, si rileva che la dichiarazione di inammissibilità non è stata pronunciata dal Presidente ma dal Tribunale di sorveglianza. È allora evidente la manifesta infondatezza della critica di ricorso. È poi meramente assertivo l'assunto che il reclamo dichiarato inammissibile non fosse riproposizione del precedente e non è meritevole di considerazione il rinvio ai poteri officiosi della stessa Corte di cassazione che dovrebbe, secondo l'impostazione di ricorso, controllare se il reclamo sia identico o meno del precedente e così rimediare all'inadempimento dell'onere di articolazione specifica del motivo attraverso una compiuta illustrazione della critica. 1. Circa, infine, il reclamo n. 11, si rileva che la dichiarazione di inammissibilità non è stata pronunciata dal Presidente ma dal Tribunale di sorveglianza. È allora evidente la manifesta infondatezza della critica di ricorso. Il fatto poi che il trasferimento in altro Istituto non abbia fatto venir meno l'interesse al ricorso è affermato ma non argomentato, e pertanto la deduzione sul punto è generica. 5. Per quanto detto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam