CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO di CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione presentato il 24 giugno 2023 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositato presso un indirizzo "pec" non compreso tra quelli certificati dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e pubblicati sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. L'inammissibilità veniva dichiarata ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs n. 150 del 2022. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: si deduceva che quando è stato depositato il ricorso. era vigente la possibilità di deposito cartaceo, oltre che telematico, come previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale del 4 luglio 2023, sicché l'invio, tramite "pec", all'indirizzo della cancelleria avrebbe dovuto essere equiparato al deposito cartaceo e, dunque, essere ritenuto ammissibile. Si deduceva, altresì, che il ricorso spedito a mezzo "pec", con firma certa, al giudice a quo, assicurerebbe la certezza sia del compimento dell'atto che della sua provenienza, sicché solo l'inosservanza del termine di presentazione dell'impugnazione ne determinerebbe l'inammissibilità, non anche il diverso "luogo di presentazione", ove comunque l'atto pervenga tempestivamente nella cancelleria del giudice individuato ex lege, in tal modo raggiungendo il proprio scopo. Si tratterebbe di interpretazione conforme anche alla più recente giurisprudenza della Corte EDU, espressa dalla sentenza Succi e altri c. Italia, e sarebbe stata accolta dalla Corte di cassazione (si richiamava la sentenza di Sez. 5, n. 26465 del 26 aprile 2022, [OSCURATO:SOCIETA]. relativa al regime normativo relativo al periodo di emergenza Covid, sostanzialmente replicato dall'art. 87-bis d.lgs n. 150 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio osserva che i decreti ministeriali del 4 e del 18 luglio 2023 si riferiscono all'attivazione del «portale del processo telematico», ancora in via di sperimentazione. In attesa del pieno funzionamento del portale le comunicazioni tra parti private ed uffici giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che, sino all'entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale, effettuato presso gli indirizzi "pec" degli uffici giudiziari destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l'atto di impugnazione - che non sia una richiesta di riesame o l'appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali - debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all'indirizzo "pec" dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1». La norma transitoria prevede anche delle specifiche ipotesi di inammissibilità. Segnatamente, stabilisce che l'impugnazione è inammissibile: «b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello». 1.2.L'art. 87-bis d.lgs n. 150 del 2022 prevede, dunque, uno specifico caso di inammissibilità, che, ad avviso del collegio, non può essere oggetto di interpretazioni dirette a valorizzare la capacità del deposito illegittimo di raggiungere, in ipotesi "sostanzialmente", lo scopo a cui l'atto di ricorso è diretto. 1.2.1. Le ragioni di tale scelta ermeneutica si dipartono dall'art. 12 preleggi, che nel dettare le principali regole di interpretazione, dispone che nell'applicare la legge «non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore». Ritenere che sia ammissibile il ricorso depositato presso un indirizzo di posta elettronica non abilitato a riceverle potrebbe - come dedotto - derivare da una valorizzazione del favor impugnationis, ovvero del diritto fondamentale dell'imputato ad impugnare (hanno valorizzato il principio Sez. 5, n. 41082 del 19/09/2014, Sforzato, Rv. 260766; Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013, Lattanzi, Rv. 255718); la valorizzazione di tale regola secondo le Sezioni Unite «non può, tuttavia, tradursi nell'attribuzione al diritto vivente di una potestà integrativa della voluntas legis, né quindi consentire l'individuazione di diverse forme di presentazione del ricorso rispetto a quelle volute dal legislatore» (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167 - 01). Nella stessa pronuncia si è altresì affermato che in presenza di un univoco tenore letterale della norma deve ritenersi precluso il ricorso ad un'interpretazione "adeguatrice". Mentre nel caso di dubbio circa la sua conformità ai principi costituzionali o convenzionali internazionali, si dovrebbe necessariamente lasciare spazio unicamente al sindacato di legittimità costituzionale (ex plurimis, Corte cost n. 82 del 2017).Si è già rilevato, infatti, che la stessa Corte Edu riconosce agli Stati ampio margine di apprezzamento, tale da consentire anche la imposizione di requisiti formali rigorosi per l'ammissibilità dell'impugnazione, ma a condizione che le restrizioni applicate non limitino l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il "diritto a un tribunale" risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza (in tal senso, Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33 e Trevisanato c. Italia n. 32610/07, § 36.). E' vero che le Sezioni unite "Bottari" hanno affermato che solo l'inosservanza del termine di presentazione determina l'inammissibilità del ricorso, mentre se l'impugnazione è presentata presso un "ufficio diverso" da quello indicato dalla legge, il ricorrente si assume il rischio che la stessa sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.Tale interpretazione, che il ricorrente intende importare nel caso di specie, valorizza il sostanziale "raggiungimento dello scopo" di una impugnazione cautelare irritualmente presentata nella cancelleria del giudice non competente a riceverla, ma tempestivamente trasmessa a quella del giudice competente: essa è, tuttavia - ed il dato è decisivo - riferita al deposito in luoghi "fisici", e non a quello in luoghi "telematici". 1.2.2. Il "percorso telematico" del ricorso risulta, ad oggi, disciplinato analiticamente dal legislatore, che ha individuato sia le caratteristiche dell'indirizzo di posta emittente (quella certificata del difensore), che dell'indirizzo di posta ricevente (individuati dal DGSIA). Pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrario orientamento, a parere del collegio, la previsione di un nuovo sistema di comunicazione tra parti ed uffici giudiziari è sorretta da una ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione degli incombenti di cancelleria che osta ad ogni intervento interpretativo che attenui il rigore delle cause di inammissibilità individuate tassativamente dal legislatore (Sez. 5 n. 26465 del 2022, non mass.). Proprio in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto la massima sanzione processuale per il mancato adempimento delle regole imposte in materia di presentazione dell'impugnazione, non risultano percorribili interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo", invece che orientare verso la semplificazione si risolvono nella complicazione dell'accertamento processuale e nella dilatazione dei relativi tempi di definizione. Legittimare la possibilità di scrutinare, caso per caso, l'"effettività" dell'inoltro del ricorso presso indirizzi di posta non abilitati implicherebbe, infatti, l'affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili - in quanto non imposti dal legislatore - controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. Ed, in tal modo, si contravviene alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell'iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale effettuata dal d.lgs n. 150 del 2022. 1.2 Nel caso in esame, il ricorso veniva trasmesso l'ultimo giorno utile, ovvero il 24 giugno 2023 presso l'indirizzo non abilitato "[OSCURATO:EMAIL] " invece che a quello abilitato [OSCURATO:EMAIL]. Lo stesso è pertanto, come ritenuto dalla Corte di appello, inammissibile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa