CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 20293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di non luogo a provvedere emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 30 settembre 2022, relativo all'istanza presentata dal detenuto finalizzata a ottenere l'ammissione al lavoro intramurario per il mese di ottobre del 2022. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per l'ammissione al lavoro intramurario richiesto da Turiano, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di Spoleto. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'ammissione al lavoro intramurario dei detenuti della Casa di reclusione di Spoleto avviene mediante sorteggio; il che «pone tutti i potenziali candidati nella medesima condizione di aspettativa». Ritenuto che, secondo quanto riferito dalla direzione della Casa di reclusione di Spoleto, tale sistema di assegnazione mediante sorteggio aveva garantito a Turiano lo svolgimento di diversi turni di lavoro intramurario, svolti nei mesi di gennaio, maggio, agosto e settembre del 2021. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis