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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30345/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 4 febbraio 2022 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], sostituto presso la Procura della Repubblica di Salerno (capo a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, infatti, stati ritenuti gravemente indiziati della commissione dei delitti di cui «agli artt. 81, secondo comma, 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen., perché, in concorso tra loro, agendo [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso la Procura della Repubblica di Salerno, assegnato alla sezione specializzata in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di edilizia e ambiente, [OSCURATO:PERSONA], avvocato del Foro di Salerno e legata sentimentalmente al Penna, anche quale destinataria di vantaggi derivati al fatto corruttivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali gestori e domini del Consorzio di imprese ReseArch, [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore della proposta corruttiva e dello scambio illecito, si accordavano affinché [OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità e dei suoi poteri inerenti alle predette funzioni pubbliche, in cambio della promessa del conferimento di incarichi di consulenza professionale a [OSCURATO:PERSONA], per favorire [OSCURATO:PERSONA] e le imprese del consorzio Research, assicurasse la propria disponibilità: a) a fornire informazioni riservate in ordine all'eventuale svolgimento di indagini del predetto ufficio giudiziario o comunque di verifiche ed accertamenti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi del medesimo consorzio ReseArch e delle società in questo consorziate, in modo da consentire di evitare, mediante opportune modifiche dei rapporti consortili, l'adozione di provvedimenti sfavorevoli anche in sede amministrativa di certificazione antimafia della Prefettura di Salerno, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmato ed eseguito il trasferimento di sede del consorzio da Napoli a Salerno, dove progettavano di avere, anche grazie alla disponibilità del Penna, rapporti istituzionali "favorevoli"; b) procedere attraverso [OSCURATO:PERSONA] a presentare il consorzio ReseArch presso i funzionari della Prefettura di Salerno, per favore la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento in white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale Rainone e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], come compiutamente descritto al capo b); in Salerno, condotte poste in epoca immediatamente antecedente prossima ed almeno fino al 5 giugno 2021».

2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo tre motivi:a) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari; b) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo alle esigenze cautelari e alle specifiche questioni dedotte con i motivi di riesame in punto di esigenze cautelari; c) la violazione dell'art. 125, comma 3, e 275, comma a cod. proc. pen., in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata e l'omessa motivazione sul punto.

3. Rileva il ricorrente che l'ordinanza genetica e quella impugnata avrebbero equivocato il ruolo rivestito dal Vorro, in particolar modo, con riferimento alla sua qualità di presidente dell'U.C.S.I. (Unione dei consorzi stabili italiani) nella sua interlocuzione istituzionale.

Le due ordinanze, inoltre, avrebbero applicato in modo errato la disciplina di legge in tema di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, sovrapponendo questi due concetti e ritenendo che costituiscano una mera endiadi.

L'ordinanza genetica e quella impugnata, inoltre, avrebbero posto a fondamento del loro apprezzamento elementi che appaiono non provati sotto il profilo della loro idoneità a radicare le esigenze cautelari e che si fonderebbero su mere ipotesi, prive di corredo probatorio.

L'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe ritenuto la sussistenza del solo pericolo di reiterazione del reato, esclusivamente in ragione del generico riferimento alle «modalità e alle circostanze del fatto e ... [alla] negativittg. personalità degli indagati».

Il pericolo di recidiva sarebbe stato argomentato per il Vorro in ragione della sua qualifica di amministratore di fatto della Research, dalla sua attivazione, unitamente al Lisi, per «trovare persone compiacenti utili.., a nascondere o superare eventuali problemi» e dell'essere «tutte le loro azioni...finalizzate all'illecito condizionamento dalle funzioni pubbliche per favorire i loro interessi sfruttando anche la ristretta compagine in cui faccendieri di ogni sorta riescono a penetrare, attraverso conoscenze personali, nelle istituzioni, nell'imprenditoria e nella pubblica amministrazione».

Rileva il difensore, tuttavia, che il Vorro, come evidenziato in sede di riesame, si sarebbe attivato quale Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi e non già quale esponente della Research, in quanto la stipula del "protocollo di legalità", volto a introdurre prescrizioni per evitare infiltrazioni criminali, non poteva essere effettuata dal singolo consorzio, ma dalla rappresentanza unitaria di categoria (e, dunque, dall'U.C.S.I.).Il pericolo di recidiva sarebbe, dunque, stato argomentato a mezzo di formule di stile, dotate di mera valenza tautologica. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si sarebbe limitato a intervenire nel tentativo da parte del consorzio di addivenire alla stipula del protocollo di legalità e, dunque, di una convenzione che obbligasse tutte le compagini consorziate al rispetto di prescrizioni, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.

Inoltre, il trasferimento della sede del consorzio da Napoli a Salerno sarebbe stato antecedente a ogni operazione inerente la stipula del progetto protocollo; delle oltre cento società aderenti al consorzio Research solo quattro o cinque sarebbero, peraltro, state colpite da misure interdittive disposte della prefettura di Napoli e, comunque, immediatamente espulse; pertanto, nessun timore dell'applicazione di una misura interdittiva nei confronti del consorzio ReseArch sarebbe ragionevolmente prospettabile.

Da ultimo, il Vorro non avrebbe tenuto alcuna condotta penalmente rilevante nell'incontro del 5 gennaio 2021 presso l'ufficio nella Procura della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] e prima di tale data non avrebbe avuto alcun contratto con il Penna e la Gallevi.

Le conversazioni intercettate nei giorni precedenti dimostrerebbero, inoltre, come il Vorro non abbia partecipato alla presunta stipulazione dell'accordo corruttivo e, comunque, non avrebbe affidato alcun incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nell'incontro del 5 gennaio 2021, peraltro, come sarebbe evidenziato dalla «perizia trascrittiva giurata» dell'intercettazione ambientale, non sarebbe emerso alcunché di penalmente rilevante; gli accordi corruttivi sarebbero, infatti, intervenuti nelle telefonate intercorse nei giorni precedenti tra il Penna e l'Inverso e, peraltro, nessun incarico professionale sarebbe stato successivamente conferito alla Gallevi.

Quanto all'insussistenza delle esigenze cautelari, inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe obliterato che la difesa aveva prodotto in sede di riesame la rescissione del contratto che legava il ricorrente al consorzio e la sospensione dall'U.C.S.I. e avrebbe documentato l'assenza di contatti con i coindagati Penna e Gallevi.

Il ricorrente, peraltro, avrebbe risposto nell'interrogatorio di garanzia e avrebbe riportato un unico precedente penale risalente al 2011, per un patteggiamento per bancarotta.

Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata, anche in ragione dell'episodicità della condotta accertata e della sua risalenza nel tempo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125, comma 3 e 7, cod. proc. pen., e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza del perículum cautelare.

3. Il motivo è inammissibile.

La censura, infatti, è volta ridimensionare la partecipazione del ricorrente alle vicende contestate e, dunque, si rivolve in un'inammissibile prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, così come operata nell'ordinanza impugnata, anche a mezzo dell'esame diretto degli atti di indagine e della «perizia trascrittiva giurata» dell'intercettazione del 5 gennaio 2021.

Tale censura si rivela, dunque, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis: Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Generiche sono, inoltre, le censure relative all'insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di massime della giurisprudenza di legittimità.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione riguardo alle esigenze cautelari e alle specifiche questioni dedotte con i motivi di riesame in punto di esigenze cautelari.5.

Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, si limita invero a prospettare una lettura alternativa delle circostanze fattuali poste dal Tribunale a fondamento della diagnosi cautelare operata nell'ordinanza impugnata.

Esula, tuttavia, dalle funzioni della Corte di Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex plurimis: Sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008, dep. 2009, Fabbretti ed altri).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito).

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata e all'omessa motivazione sul punto.

7. I motivo è fondato.

Il Tribunale, infatti, nell'affermare la proporzionalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari, ha rilevato che la stessa è l'unica cautela idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della società nonché proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all'esito del giudizio, in quanto «il quadro indiziario emerso risulta decisamente ostativo al giudizio di adeguatezza di qualsiasi altra misura meno afflittiva che, consentendo libertà di movimento nonché libertà di intraprendere ulteriori "contatti inquinanti", frustrerebbe le esigenze di tutela del corretto andamento dell'amministrazione pubblica e, oltretutto, non risulterebbe idonea, nel caso in esame, ad elidere l'evidente sinergia tra gli indagati ed il contesto ambientale deviato nel quale sono inseriti o facilmente inseribili».La motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare applicata, tuttavia, si rivela meramente apparente, in quanto è fondata su apprezzamenti meramente congetturali, privi di specifici riferimenti alle concrete circostanze fattuali accertate nel corso del procedimento.

Il carattere puramente astratto e congetturale delle argomentazioni spese dal Tribunale, del resto, risulta confermato dal rilievo che le stesse potrebbero essere utilizzate in un numero assai elevato di casi, difettando il concreto riferimento ai presupposti fattuali di tali affermazioni.

8. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che in data 4 febbraio 2022 ha applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari di [OSCURATO:PERSONA], sostituto presso la Procura della Repubblica di Salerno (capo a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, infatti, stati ritenuti gravemente indiziati della commissione dei delitti di cui «agli artt. 81, secondo comma, 318, 319, 319-ter, 321 cod. pen., perché, in concorso tra loro, agendo [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA] Procuratore presso la Procura della Repubblica di Salerno, assegnato alla sezione specializzata in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di edilizia e ambiente, [OSCURATO:PERSONA], avvocato del Foro di Salerno e legata sentimentalmente al Penna, anche quale destinataria di vantaggi derivati al fatto corruttivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali gestori e domini del Consorzio di imprese ReseArch, [OSCURATO:PERSONA], quale mediatore della proposta corruttiva e dello scambio illecito, si accordavano affinché [OSCURATO:PERSONA], abusando della sua qualità e dei suoi poteri inerenti alle predette funzioni pubbliche, in cambio della promessa del conferimento di incarichi di consulenza professionale a [OSCURATO:PERSONA], per favorire [OSCURATO:PERSONA] e le imprese del consorzio Research, assicurasse la propria disponibilità: a) a fornire informazioni riservate in ordine all'eventuale svolgimento di indagini del predetto ufficio giudiziario o comunque di verifiche ed accertamenti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi del medesimo consorzio ReseArch e delle società in questo consorziate, in modo da consentire di evitare, mediante opportune modifiche dei rapporti consortili, l'adozione di provvedimenti sfavorevoli anche in sede amministrativa di certificazione antimafia della Prefettura di Salerno, avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] programmato ed eseguito il trasferimento di sede del consorzio da Napoli a Salerno, dove progettavano di avere, anche grazie alla disponibilità del Penna, rapporti istituzionali "favorevoli"; b) procedere attraverso [OSCURATO:PERSONA] a presentare il consorzio ReseArch presso i funzionari della Prefettura di Salerno, per favore la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento in white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale Rainone e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], come compiutamente descritto al capo b); in Salerno, condotte poste in epoca immediatamente antecedente prossima ed almeno fino al 5 giugno 2021». 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento, deducendo tre motivi:a) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza delle esigenze cautelari; b) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata riguardo alle esigenze cautelari e alle specifiche questioni dedotte con i motivi di riesame in punto di esigenze cautelari; c) la violazione dell'art. 125, comma 3, e 275, comma a cod. proc. pen., in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata e l'omessa motivazione sul punto. 3. Rileva il ricorrente che l'ordinanza genetica e quella impugnata avrebbero equivocato il ruolo rivestito dal Vorro, in particolar modo, con riferimento alla sua qualità di presidente dell'U.C.S.I. (Unione dei consorzi stabili italiani) nella sua interlocuzione istituzionale. Le due ordinanze, inoltre, avrebbero applicato in modo errato la disciplina di legge in tema di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, sovrapponendo questi due concetti e ritenendo che costituiscano una mera endiadi. L'ordinanza genetica e quella impugnata, inoltre, avrebbero posto a fondamento del loro apprezzamento elementi che appaiono non provati sotto il profilo della loro idoneità a radicare le esigenze cautelari e che si fonderebbero su mere ipotesi, prive di corredo probatorio. L'ordinanza impugnata, infatti, avrebbe ritenuto la sussistenza del solo pericolo di reiterazione del reato, esclusivamente in ragione del generico riferimento alle «modalità e alle circostanze del fatto e ... [alla] negativittg. personalità degli indagati». Il pericolo di recidiva sarebbe stato argomentato per il Vorro in ragione della sua qualifica di amministratore di fatto della Research, dalla sua attivazione, unitamente al Lisi, per «trovare persone compiacenti utili.., a nascondere o superare eventuali problemi» e dell'essere «tutte le loro azioni...finalizzate all'illecito condizionamento dalle funzioni pubbliche per favorire i loro interessi sfruttando anche la ristretta compagine in cui faccendieri di ogni sorta riescono a penetrare, attraverso conoscenze personali, nelle istituzioni, nell'imprenditoria e nella pubblica amministrazione». Rileva il difensore, tuttavia, che il Vorro, come evidenziato in sede di riesame, si sarebbe attivato quale Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi e non già quale esponente della Research, in quanto la stipula del "protocollo di legalità", volto a introdurre prescrizioni per evitare infiltrazioni criminali, non poteva essere effettuata dal singolo consorzio, ma dalla rappresentanza unitaria di categoria (e, dunque, dall'U.C.S.I.).Il pericolo di recidiva sarebbe, dunque, stato argomentato a mezzo di formule di stile, dotate di mera valenza tautologica. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si sarebbe limitato a intervenire nel tentativo da parte del consorzio di addivenire alla stipula del protocollo di legalità e, dunque, di una convenzione che obbligasse tutte le compagini consorziate al rispetto di prescrizioni, al fine di prevenire infiltrazioni criminali. Inoltre, il trasferimento della sede del consorzio da Napoli a Salerno sarebbe stato antecedente a ogni operazione inerente la stipula del progetto protocollo; delle oltre cento società aderenti al consorzio Research solo quattro o cinque sarebbero, peraltro, state colpite da misure interdittive disposte della prefettura di Napoli e, comunque, immediatamente espulse; pertanto, nessun timore dell'applicazione di una misura interdittiva nei confronti del consorzio ReseArch sarebbe ragionevolmente prospettabile. Da ultimo, il Vorro non avrebbe tenuto alcuna condotta penalmente rilevante nell'incontro del 5 gennaio 2021 presso l'ufficio nella Procura della Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] e prima di tale data non avrebbe avuto alcun contratto con il Penna e la Gallevi. Le conversazioni intercettate nei giorni precedenti dimostrerebbero, inoltre, come il Vorro non abbia partecipato alla presunta stipulazione dell'accordo corruttivo e, comunque, non avrebbe affidato alcun incarico all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nell'incontro del 5 gennaio 2021, peraltro, come sarebbe evidenziato dalla «perizia trascrittiva giurata» dell'intercettazione ambientale, non sarebbe emerso alcunché di penalmente rilevante; gli accordi corruttivi sarebbero, infatti, intervenuti nelle telefonate intercorse nei giorni precedenti tra il Penna e l'Inverso e, peraltro, nessun incarico professionale sarebbe stato successivamente conferito alla Gallevi. Quanto all'insussistenza delle esigenze cautelari, inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe obliterato che la difesa aveva prodotto in sede di riesame la rescissione del contratto che legava il ricorrente al consorzio e la sospensione dall'U.C.S.I. e avrebbe documentato l'assenza di contatti con i coindagati Penna e Gallevi. Il ricorrente, peraltro, avrebbe risposto nell'interrogatorio di garanzia e avrebbe riportato un unico precedente penale risalente al 2011, per un patteggiamento per bancarotta. Meramente apparente sarebbe, inoltre, la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata, anche in ragione dell'episodicità della condotta accertata e della sua risalenza nel tempo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125, comma 3 e 7, cod. proc. pen., e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza del perículum cautelare. 3. Il motivo è inammissibile. La censura, infatti, è volta ridimensionare la partecipazione del ricorrente alle vicende contestate e, dunque, si rivolve in un'inammissibile prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, così come operata nell'ordinanza impugnata, anche a mezzo dell'esame diretto degli atti di indagine e della «perizia trascrittiva giurata» dell'intercettazione del 5 gennaio 2021. Tale censura si rivela, dunque, inammissibile, in quanto contesta in fatto l'apprezzamento dell'ordinanza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurimis: Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Generiche sono, inoltre, le censure relative all'insussistenza delle esigenze cautelari, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di massime della giurisprudenza di legittimità. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione riguardo alle esigenze cautelari e alle specifiche questioni dedotte con i motivi di riesame in punto di esigenze cautelari.5. Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, si limita invero a prospettare una lettura alternativa delle circostanze fattuali poste dal Tribunale a fondamento della diagnosi cautelare operata nell'ordinanza impugnata. Esula, tuttavia, dalle funzioni della Corte di Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex plurimis: Sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008, dep. 2009, Fabbretti ed altri). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla proporzionalità e all'adeguatezza della misura cautelare applicata e all'omessa motivazione sul punto. 7. I motivo è fondato. Il Tribunale, infatti, nell'affermare la proporzionalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari, ha rilevato che la stessa è l'unica cautela idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della società nonché proporzionata all'entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all'esito del giudizio, in quanto «il quadro indiziario emerso risulta decisamente ostativo al giudizio di adeguatezza di qualsiasi altra misura meno afflittiva che, consentendo libertà di movimento nonché libertà di intraprendere ulteriori "contatti inquinanti", frustrerebbe le esigenze di tutela del corretto andamento dell'amministrazione pubblica e, oltretutto, non risulterebbe idonea, nel caso in esame, ad elidere l'evidente sinergia tra gli indagati ed il contesto ambientale deviato nel quale sono inseriti o facilmente inseribili».La motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare applicata, tuttavia, si rivela meramente apparente, in quanto è fondata su apprezzamenti meramente congetturali, privi di specifici riferimenti alle concrete circostanze fattuali accertate nel corso del procedimento. Il carattere puramente astratto e congetturale delle argomentazioni spese dal Tribunale, del resto, risulta confermato dal rilievo che le stesse potrebbero essere utilizzate in un numero assai elevato di casi, difettando il concreto riferimento ai presupposti fattuali di tali affermazioni. 8. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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