Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 11974/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Genova in relazione al reato di cui agli artt.186, commi 2 lett.c), 2- bis e 2-sexies decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Genova il 12 novembre 2016.

In data 16 febbraio 2022 risulta depositata memoria con sviluppo dei motivi di ricorso.

Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla chiara visibilità del veicolo parcheggiato in doppia fila, contro il quale il ricorrente ha urtato perdendo il controllo della guida, quale sintomo di correlazione tra lo stato di ebrezza e il sinistro.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen., si tratta di censura tendente a sollecitare una inammissibile sovrapposizione del giudice di legittimità al giudizio discrezionale svolto dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

Con riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. sotto il profilo della errata valutazione di abitualità quale elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, si osserva che la censura è generica in quanto omette di confrontarsi con il giudizio inerente all'offensività del fatto svolto dalla Corte territoriale, con ponderazioni caratterizzate da un'intrinseca e insuperabile natura di merito; come tali, sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il C liere qstensore Il Presidente, geniar,rao Em uele [OSCURATO:PERSONA] , / / DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 19 dicembre 2018 dal Tribunale di Genova in relazione al reato di cui agli artt.186, commi 2 lett.c), 2- bis e 2-sexies decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Genova il 12 novembre 2016. In data 16 febbraio 2022 risulta depositata memoria con sviluppo dei motivi di ricorso. Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla chiara visibilità del veicolo parcheggiato in doppia fila, contro il quale il ricorrente ha urtato perdendo il controllo della guida, quale sintomo di correlazione tra lo stato di ebrezza e il sinistro. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 62 bis cod. pen., si tratta di censura tendente a sollecitare una inammissibile sovrapposizione del giudice di legittimità al giudizio discrezionale svolto dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 131 bis cod. pen. sotto il profilo della errata valutazione di abitualità quale elemento ostativo all'applicazione della causa di non punibilità, si osserva che la censura è generica in quanto omette di confrontarsi con il giudizio inerente all'offensività del fatto svolto dalla Corte territoriale, con ponderazioni caratterizzate da un'intrinseca e insuperabile natura di merito; come tali, sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il C liere qstensore Il Presidente, geniar,rao Em uele [OSCURATO:PERSONA] , / / DEPOSITATO
Decreto Cassazione n. 11974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris