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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 18308/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24423-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24423/2017 Cron.

Rep.

Ud.18/05/2023 CC avverso la sentenza n. 267/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 463/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 19 aprile 2017, la Corte d’Appel lo di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], addetto all’[OSCURATO:PERSONA] e Documentazione della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore per essergli dovuto lo stipendio minimo previsto dal contratto integrativo dei giornalisti RAI per il profilo di caporedattore nel periodo aprile 2006/agosto 2009 superiore a quello effettivamente percepito; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la fonte contrattuale su cui l’Ambrosetti fondava il vantato diritto, data dal contratto integrativo sottoscritto con il sindacato dei giornalisti siciliani del 4.5.1994 reso esecutivo con il DPR n. 273/1995 come autenticamente interpretato dal successivo contratto integrativo approvato con delibera di Giunta n. 120/1999, non recasse un rinvio mobile ai successivi rinnovi del contratto integrativo RAI ma che il rinvio a questo operato fosse riferito ai soli CCL Giornalisti siciliani 1991/1994 e 1995/1999 e così all’arco temporale di durata dei detti contratti, restando così la pretesa sfornita di qualsiasi fondamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ambrosetti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]; -che il ricorrente ha poi depositato memoria CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345, commi 1 e 2, c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia e comunque la mancata declaratoria di inammissibilità dell’eccezione che assume tardivamente proposta in appello e quindi nuova, fondata sul contenuto del contratto integrativo per i giornalisti siciliani sottoscritto il 27.1.1999 ed approvato con delibera di Giunta n. 120/1999, recante l’interpretazione autentica del precedente contratto del 4.5.1994, con riguardo al quale il primo giudice era pervenuto ad una interpretazione contraria; -che con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente ripropone la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della mancata considerazione dell’eccezione di inammissibilità che assume decisiva in quanto se accolta avrebbe determinato il rigetto del gravame della Regione; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del contratto integrativo 27.1.1999, in relazione al precedente contratto integrativo 4.5.1994, dell’art. 12 Preleggi, dell’art. 1362 c.c. ed, in genere, dei criteri legali di interpretazione dei contratti, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale non risultando adeguatamente indagata la comune intenzione delle parti nonché la violazione del principio di ultrattività dei contratti collettivi che assume non esser stati disdettati; -che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano infondati, dovendosi escludere la configurabilità in termini di eccezione, ovvero di deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa azionata dall’odierno ricorrente, di quelle che, concretandosi in argomentazioni a confutazione di interpretazioni desunte da documenti già in prime cure prodotti in atti e fatti oggetto di contraddittorio tra le parti, devono qualificarsimere difese; -che, di contro, inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nel contrapporre la propria interpretazione del passo del contratto giornalisti siciliani del 27.1.1999 - ove, nel prevede già a partire dal CCL 1991/1994 la corresponsione del compenso corrispondente alla differenza tra il solo stipendio tabellare minimo di cui ai CCL in questione con quello integrativo dei giornalisti RAI, si precisa che a questo “si fa riferimento ai fini della determinazione del compenso da corrispondere e senza alcuna automatica equiparazione dello stesso, con esclusione quindi di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato nel predetto accordo integrativo RAI” –per cui l’automatica equiparazione sarebbe prevista per lo stipendio tabellare a quella accolta dalla corte territoriale per cui quella automatica equiparazione sarebbe esclusa anche per lo stipendio tabellare per il periodo successivo alla vigenza del CCL 1999, non dando conto della violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, invocandosi a riguardo il contrasto con una nota interna di cui neppure si indica la collocazione in atti e risultando ultroneo il riferimento alla violazione del principio di ultrattività dei contratti collettivi essendo qui in contestazione non la vigenza del CCL 1999 ma soltanto l’interpretazione della clausola in esso contenuta; -che, pertanto, il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24423-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.24423/2017 Cron. Rep. Ud.18/05/2023 CC avverso la sentenza n. 267/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 463/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 19 aprile 2017, la Corte d’Appel lo di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Palermo, accoglieva l’opposizione proposta della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA], addetto all’[OSCURATO:PERSONA] e Documentazione della Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle differenze retributive maturate in suo favore per essergli dovuto lo stipendio minimo previsto dal contratto integrativo dei giornalisti RAI per il profilo di caporedattore nel periodo aprile 2006/agosto 2009 superiore a quello effettivamente percepito; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la fonte contrattuale su cui l’Ambrosetti fondava il vantato diritto, data dal contratto integrativo sottoscritto con il sindacato dei giornalisti siciliani del 4.5.1994 reso esecutivo con il DPR n. 273/1995 come autenticamente interpretato dal successivo contratto integrativo approvato con delibera di Giunta n. 120/1999, non recasse un rinvio mobile ai successivi rinnovi del contratto integrativo RAI ma che il rinvio a questo operato fosse riferito ai soli CCL Giornalisti siciliani 1991/1994 e 1995/1999 e così all’arco temporale di durata dei detti contratti, restando così la pretesa sfornita di qualsiasi fondamento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ambrosetti, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione [OSCURATO:PERSONA]; -che il ricorrente ha poi depositato memoria CONSIDERATO -che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345, commi 1 e 2, c.p.c., imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia e comunque la mancata declaratoria di inammissibilità dell’eccezione che assume tardivamente proposta in appello e quindi nuova, fondata sul contenuto del contratto integrativo per i giornalisti siciliani sottoscritto il 27.1.1999 ed approvato con delibera di Giunta n. 120/1999, recante l’interpretazione autentica del precedente contratto del 4.5.1994, con riguardo al quale il primo giudice era pervenuto ad una interpretazione contraria; -che con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente ripropone la censura di cui al motivo che precede sotto il profilo della mancata considerazione dell’eccezione di inammissibilità che assume decisiva in quanto se accolta avrebbe determinato il rigetto del gravame della Regione; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del contratto integrativo 27.1.1999, in relazione al precedente contratto integrativo 4.5.1994, dell’art. 12 Preleggi, dell’art. 1362 c.c. ed, in genere, dei criteri legali di interpretazione dei contratti, il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole di ermeneutica contrattuale non risultando adeguatamente indagata la comune intenzione delle parti nonché la violazione del principio di ultrattività dei contratti collettivi che assume non esser stati disdettati; -che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si appalesano infondati, dovendosi escludere la configurabilità in termini di eccezione, ovvero di deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa azionata dall’odierno ricorrente, di quelle che, concretandosi in argomentazioni a confutazione di interpretazioni desunte da documenti già in prime cure prodotti in atti e fatti oggetto di contraddittorio tra le parti, devono qualificarsimere difese; -che, di contro, inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, risolvendosi la censura sollevata dal ricorrente nel contrapporre la propria interpretazione del passo del contratto giornalisti siciliani del 27.1.1999 - ove, nel prevede già a partire dal CCL 1991/1994 la corresponsione del compenso corrispondente alla differenza tra il solo stipendio tabellare minimo di cui ai CCL in questione con quello integrativo dei giornalisti RAI, si precisa che a questo “si fa riferimento ai fini della determinazione del compenso da corrispondere e senza alcuna automatica equiparazione dello stesso, con esclusione quindi di ogni altro compenso o emolumento comunque denominato nel predetto accordo integrativo RAI” –per cui l’automatica equiparazione sarebbe prevista per lo stipendio tabellare a quella accolta dalla corte territoriale per cui quella automatica equiparazione sarebbe esclusa anche per lo stipendio tabellare per il periodo successivo alla vigenza del CCL 1999, non dando conto della violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, invocandosi a riguardo il contrasto con una nota interna di cui neppure si indica la collocazione in atti e risultando ultroneo il riferimento alla violazione del principio di ultrattività dei contratti collettivi essendo qui in contestazione non la vigenza del CCL 1999 ma soltanto l’interpretazione della clausola in esso contenuta; -che, pertanto, il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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