CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 16514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento della Corte di Cassazione n. 20351/2020 RG della sesta sezione civile e contro di lei promosso da [OSCURATO:PERSONA], definito con l'ordinanza n. 36431/2021 del 16.6/24.11.2021, prodotta, la Avolio ha chiesto nelle conclusioni la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese e dei compensi del grado con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari AlfonsoGuaragna e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza indicata, per mera svista, ha condannato la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali del 15% senza disporre la doverosa distrazione in favore dei procuratori antistatari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che la procedura della correzione di errore materiale é ritenuta utilizzabile quando sia stata omessa la distrazione a favore del procuratore antistatario della parte vittoriosa, in quanto una volta accertata la soccombenza si tratta di un provvedimento doveroso sul quale non esiste alcun margine di discrezionalità (vedi in tal senso Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037) P.Q.M. Visto l'art. 391 bis c.p.c. dispone la correzione dell'ordinanza n. 36431/21 della Corte di Cassazione sesta sezione civile – 2 ordinando che nel dispositivo dell'ordinanza dopo le parole “misura del 15%” siano aggiunte le parole “da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari (avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA])”. Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'ordinanza corretta e per la comunicazione alle parti. Così deciso nella camera di consiglio del 21.4.2023 [OSCURATO:PERSONA] Virgilio 3di 3