CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36680/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 15 giugno 2021 di applicazione della pena concordata fra le parti per il secondo e di condanna per il primo per i delitti in rubrica loro ascritti; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - per Sardo, alla mancata verificata delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla misura della pena accessoria; - per Cerone, alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare alla rilevanza delle dichiarazioni accusatorie del coimputato; Ritenuto che il motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fossero stati individuati soldi riscontri, esterni al narrato del coimputato, che confermavano l'attendibilità della ricostruzione dei fatti da costui offerta; Ritenuto che il motivo del ricorso Sardo non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che ii ricorso debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 per Cerone e della somma di euro 4.000,00 per Sardo in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 per Cerone e di euro 4.000,00 per Sardo in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembr