CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 40415/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 753-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] 3522 & C. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 744/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/07/2015 R.G.N. 1396/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 17/11/21 - Pres. Bronzini, re!. Buffa - numero 20 - Equitalia contro [OSCURATO:PERSONA] agricola Punzi +1 Con sentenza del 17.7.15 la corte d'appello di Salerno, in parziale riforma di sentenza del 2014 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l'opposizione dell'azienda in epigrafe all'intimazione di pagamento ed alla cartella esattoriale di cui in atti, dichiarando inammissibile l'appello incidentale di Equitalia (ritenendo legittimato unicamente l'INPS, essendo fondata l'opposizione su sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione). Avverso tale sentenza ricorre Equitalia per quattro motivi, resiste con controricorso l'azienda; l'INPS ha depositato procura. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla contestata sussistenza dello stato di liquidazione della società e correlata legittimazione del liquidatore. Il motivo è inammissibile in quanto non riguarda fatto discusso dalle parti ed ignorato dalla decisione ed il motivo andava proposto semmai sotto il profilo della violazione di legge. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'articolo 132 numero 4 e 111 comma 6 Costituzione, per assenza di motivazione sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello di Equitalia. Il motivo è infondato, in quanto la sentenza ha motivato sul punto, ritenendo inammissibile l'appello in ragione del difetto di legittimazione del concessionario ad impugnare la decisione per questione relativo al merito della debenza delle somme. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., pur senza richiamare alcuna norma specifica, per avere la corte territoriale trascurato la legittimazione ad impugnare in relazione alla propria attività. Anche a non ritenerlo inammissibile per mancata desumibilità della norma violata, il motivo è infondato, perché la parte non dimostra la propria legittimazione in relazione all'impugnazione proposta, posto che oggetto del contendere non era l'attività del concessionario in sé considerata ma il riconoscimento della sussistenza del credito dell'ente ovvero la sua estinzione per prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella. Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c. deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. nonché degli articoli 2946, 2953 c.c. e 115-116 c.p.c., per aver omesso la corte territoriale di pronunciarsi su altra cartella notificata dal concessionario e presupposto dell'avviso di intimazione impugnato. Il motivo -che impropriamente solleva nel medesimo tempo censure di tipo diverso, ex art. 360 co. 1 n. 3 e per altro verso ex n. 5 dello stesso articolo- è inammissibile, in quanto non si parametra alla sentenza (che ha ritenuto non impugnata la statuizione relativa all'altra cartella) e non riporta -in violazione di autosufficienza- gli atti invocati, come era necessario per comprendere la questione sollevata. Il ricorso in definitiva va rigettato. Spese secondo soccombenza, a favore della sola azienda, non avendo svolto attività difensiva l'INPS. p.q.m. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] agricola, che si liquidano in euro 7000 per competenze professionali ed euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio del 17