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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05212/2026

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AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 02/02/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di hashish in modica quantità nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è inammissibile in riferimento a entrambe le sostanze, in quanto, a fronte di una «doppia conforme» di merito, la censura (sostanzialmente la medesima per le due sostanze) è pedissequamente ripropositiva di analoga doglianza, motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali, a pagina 2, confermano la prima decisione, ritenendo che la purezza della cocaina (81%), il numero di dosi ricavabili dalla cocaina (291 unità) e dall’hashish (77), la disponibilità di sostanze stupefacenti di tipo diverso e di materiale atto al confezionamento (bilancino di precisione e ritagli di plastica), costituivano indici rivelatori della «professionalità» del traffico di stupefacenti posto in essere dall’imputato, così operando quella «valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza (v., ex multis, Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019.

N.m.) ai fini del giudizio di esclusione della ipotesi della «lieve entità».

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGRO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 02/02/2024, resa in esito a rito abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, e, con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione della detenzione di hashish in modica quantità nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è inammissibile in riferimento a entrambe le sostanze, in quanto, a fronte di una «doppia conforme» di merito, la censura (sostanzialmente la medesima per le due sostanze) è pedissequamente ripropositiva di analoga doglianza, motivatamente disattesa dai giudici di appello, i quali, a pagina 2, confermano la prima decisione, ritenendo che la purezza della cocaina (81%), il numero di dosi ricavabili dalla cocaina (291 unità) e dall’hashish (77), la disponibilità di sostanze stupefacenti di tipo diverso e di materiale atto al confezionamento (bilancino di precisione e ritagli di plastica), costituivano indici rivelatori della «professionalità» del traffico di stupefacenti posto in essere dall’imputato, così operando quella «valutazione globale» richiesta dalla giurisprudenza (v., ex multis, Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 – 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019. N.m.) ai fini del giudizio di esclusione della ipotesi della «lieve entità». 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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