CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 14424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5053/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1269/2022 , depositata il 06/12/2022, resa nel contraddittorio anche di [OSCURATO:PERSONA]; letto l'atto di rinuncia al ricorso, ritualmente comunicato alle altre parti costituite; rilevato che la predetta rinuncia non risulta accettata dalla parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite, con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma,il 22/05/2024