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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 36612/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ky( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ky( Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione) indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .
Sentenza Cassazione n. 36612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris