CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 29094/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.558/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 214, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] FROSINONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3549/2017 depositata il19/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.con ricorso notificato in data 22 dicembre 2017 all'Agenzia delle Entrate e ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] impugnava, per difetto assoluto di motivazione, violazione degli artt.2934, 2941 e 2946 c.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la sentenza in epigrafe con la quale la CTR del Lazio, in causa sulla legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria notificato ad essa ricorrente da [OSCURATO:PERSONA] il 9 gennaio 2012 a distanza di oltre undici dalla notifica delle cartelle sottese e sulla prescrizione dei diritti per imposte erariali portati nelle cartelle, affermava che “dalla documentazione in atti risulta la regolarità delle notificazione delle cartelle esattoriali e la loro mancata impugnazione e conseguente materializzazione del titolo esecutivo. Parimenti non sono stati impugnati gli atti successivi. La regolarità della procedura come evidenziata consente di escludere decadenze e prescrizioni”. 2. con ordinanza 27 febbraio 2019, la sesta sezione della Corte, di fronte alla quale il ricorso era stato incardinato, ha rimesso la causa a questa sezione “avuto riguardo alle modalità di notifica del ricorso per cassazione ad [OSCURATO:PERSONA] spa non più esistente al tempo dell'avvenuta notifica”; 3. con ordinanza del 15 giugno 2021 è stata disposta la notifica del ricorso alla Agenzia delle Entrate-Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa); 4. a quest'ultima ordinanza è stato dato tempestivo adempimento; 5 l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata; considerato che: 1.il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la nullità della sentenza in epigrafe per mancanza di motivazione in violazione dell'art.132 c.p.c. è fondato. 1.1.«La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità̀ sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in ś, purch́́ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 1.2. La motivazione della sentenza impugnata è al di sotto della soglia del minimo costituzionale: trattandosi sostanzialmente di accertare la prescrizione o non prescrizione dei crediti per imposte erariali portati nelle due cartelle sottese all'impugnato preavviso di iscrizione nella fase successiva alla notifica delle cartelle stesse, la CTR si è limitata a motivare la propria decisione di riforma integrale della decisione di primo grado favorevole alla odierna ricorrente con la frase che sotto viene riportata e che, non essendo dato sapere a quali “atti successivi” la CTR intenda riferirsi, è del tutto inidonea a giustificare la decisione: “dalla documentazione in atti risulta la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali e la loro mancata impugnazione e conseguente materializzazione del titolo esecutivo. Parimenti non sono stati impugnati gli atti successivi. La regolarità della procedura come evidenziata consente di escludere decadenze e prescrizioni”. 2. il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, restando gli altri motivi assorbiti, la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa, per nuovo e motivato esame oltre che per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa